Sentenza n. 76 del 1964
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SENTENZA N. 76

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla formazione della piccola proprietà contadina, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento civile in grado di appello vertente fra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, avente ad oggetto la decadenza dei predetti Forrer dal beneficio della riduzione della tassa di registro loro concessa a norma degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla formazione della piccola proprietà contadina, e il conseguente recupero dei tributi ordinari ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 29 ottobre 1963, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale del penultimo comma del citato art. 7, in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

La Corte d'appello osserva nell'ordinanza che la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla ricordata legge n. 604 del 1954 é collegata al verificarsi di determinate condizioni - alienazione degli immobili, cessazione della coltivazione diretta da parte dell'acquirente -, il cui accertamento é demandato "in via esclusiva" all'Ispettorato provinciale agrario, quale organo più idoneo ad appurare i motivi di decadenza. A dire della Corte d'appello, la esclusività della Cognizione così attribuita agli Ispettorati vincolerebbe il giudice ed escluderebbe così ogni controllo giudiziale circa la reale ed effettiva esistenza di dette condizioni, comprimendo la libertà di apprezzamento del giudice stesso sul punto fondamentale del giudizio relativo all'opposizione dell'interessato alla ingiunzione di pagamento dei tributi ordinari ed incidendo quindi sulla tutela giudiziale del suo diritto subiettivo alla esenzione.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 70 del 1961 della Corte costituzionale, che ha ritenuto incostituzionale la norma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, concernente l'attribuzione al Genio civile dell'accertamento delle condizioni tecniche che legittimano lo sgombero delle abitazioni locate in regime vincolistico, l'ordinanza prosegue affermando che, anche nel caso in esame, la norma impugnata importa un difetto di tutela che viola gli artt. 24 e 3 della Costituzione, perché impedisce di avvalersi degli strumenti di prova garantiti in generale a chi é parte in giudizio, ed esclude inoltre il contraddittorio in merito all'accertamento effettuato dall'Ispettorato.

Ritenuta pertanto manifestamente fondata e rilevante la questione così prospettata, la Corte d'appello disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di competenza.

L'ordinanza, notificata alla parte privata ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1963 ed all'Amministrazione finanziaria dello Stato il 12 dicembre successivo, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

2. - Si é costituita dinanzi a questa Corte l'Amministrazione delle finanze dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni nella cancelleria il 26 febbraio 1964.

Osserva l'Avvocatura che, indubbiamente, se gli accertamenti di cui alla norma impugnata dovessero considerarsi vincolanti per il giudice, ciò comporterebbe la preclusione di ogni facoltà di prova diretta a contrastare la sussistenza delle condizioni di fatto poste a base della revoca del beneficio fiscale e della conseguente pretesa dell'Amministrazione al recupero dei tributi ordinari, e concreterebbe pertanto la violazione della garanzia giurisdizionale assicurata dalla Costituzione, analogamente a quanto é stato ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza richiamata nella ordinanza di rinvio.

Senonché non potrebbe ravvisarsi un parallelismo fra la situazione presa in considerazione nell'ordinanza di rinvio e quella che diede origine alla citata sentenza della Corte costituzionale, perché, mentre in quest'ultimo caso la consolidata interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto l'accertamento del Genio civile vincolante per il giudice, altrettanto non potrebbe dirsi per l'accertamento dell'Ispettorato di cui alla norma impugnata. E ciò perché, innanzi tutto, la locuzione usata dalla norma in questione, secondo cui l'accertamento delle circostanze "é fatto dall'Ispettorato", porterebbe a ritenere che essa ha un significato del tutto diverso da quella usata dalla legge n. 253 del 1950, che invece adottò la formula "l'accertamento é demandato al Genio civile".

In secondo luogo, mentre l'accertamento del Genio civile avrebbe un contenuto squisitamente tecnico, che poteva giustificare l'intenzione del legislatore di attribuirvi efficacia vincolante, quello compiuto dall'Ispettorato si limiterebbe ad una indagine concernente mere circostanze di fatto, che prescindono da valutazioni di carattere tecnico e costituiscono semplicemente i presupposti di fatto della dichiarazione di decadenza dai benefici: onde la qualifica particolare dell'organo cui l'indagine stessa é affidata non potrebbe interpretarsi come volontà di esclusione del sindacato di legittimità sulla dichiarazione di decadenza, da parte del giudice ordinario, sindacato comprendente ovviamente l'indagine circa l'effettiva sussistenza, in fatto, dei presupposti richiesti dalla legge. Ne deriverebbe che, non sussistendo la lamentata limitazione della tutela giurisdizionale, non sussisterebbe neppure il preteso contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Conclude pertanto l'Avvocatura chiedendo dichiararsi non fondata la sollevata questione.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si concessero benefici fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina.

Con l'art. 9 si fissavano i casi di decadenza dalla concessione dei previsti benefici stabilendosi che ai fini della dichiarazione di decadenza, spettava all'Ispettore compartimentale per l'agricoltura "di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria per gli ulteriori adempimenti di competenza".

Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, si apportarono modifiche al regime fiscale ricordato e con l'art. 7 si confermarono le disposizioni contenute nel già citato art. 9 del D. L. del 1948. Il penultimo comma dell'art. 7 dispose che l'accertamento delle circostanze per le quali si verificava la decadenza "é fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare alla Intendenza di finanza il risultato degli accertamenti a tale fine effettuati".

Secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, questo accertamento sarebbe attribuito dalla legge all'Ispettorato in modo esclusivo, tanto da essere vincolante oltre che per l'Amministrazione finanziaria, anche per il giudice ordinario, in sede di giudizio tributario.

E da tale natura dell'accertamento deriverebbero le assunte violazioni degli artt. 24 e 3 della Costituzione.

2. - Occorre innanzi tutto rilevare che la censura si fonda su una presunta identità della situazione in esame con quella su cui si é pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 1961. Ma tale identità non sussiste.

L'accertamento, infatti, del Genio civile di cui all'art. 10 della legge n. 253 del 1950, preso in esame con la ricordata sentenza di questa Corte, era previsto espressamente in funzione del giudizio sulla cessazione della proroga legale delle locazioni promosso dal locatore, ed il suo risultato era pertanto, ex lege, inserito nella procedura giudiziaria quale elemento probatorio del buon diritto del locatore. Ma é da escludere che, nel caso in esame, l'accertamento dell'Ispettorato agrario circa l'esistenza delle cause di decadenza dai benefici tributari sia concepito nella legge come vincolante per il giudice.

L'accertamento dell'Ispettorato é un mezzo di indagine previsto in relazione al procedimento di imposizione tributaria, che sostituisce, entro i limiti di precise incombenze tassativamente indicate, ai normali organi, un organo tecnico particolarmente qualificato, data la peculiarità delle circostanze da accertare. Non per questo, può desumersi l'intenzione del legislatore di munire l'accertamento stesso di una particolare forza vincolante, oltre quella propria al suo contenuto di mera ricognizione di elementi di fatto obiettivi, da assumere a presupposto della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali, dichiarazione che resta, a norma della stessa legge, e come é stato riconosciuto dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie, di competenza dell'Amministrazione finanziaria.

3. - L'accertamento dell'Ispettorato agrario, ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici di cui si tratta, non ha, pertanto, propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, che eventualmente si conclude con la decadenza dai benefici fiscali. Nel giudizio che si instauri, il sindacato del giudice deve quindi ammettersi tanto circa l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi, risolvendosi questo esame nell'indagine sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato. In tal senso si realizza, nella competente sede, il normale controllo di legittimità dell'atto amministrativo.

La proposta questione é, pertanto, da dichiarare non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 29 ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento, sulla legittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, concernente "Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina", in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 1964.