SENTENZA
N. 76
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 6 agosto
1954, n. 604, sulla formazione della piccola proprietà contadina, promosso con
ordinanza emessa il 29 ottobre 1963 della Corte d'appello di Trento nel
procedimento civile vertente tra Forrer Pompilio e Vittorio e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio
1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza
pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione delle
finanze dello Stato.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del
procedimento civile in grado di appello vertente fra Forrer Pompilio e Vittorio
e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, avente ad oggetto la decadenza
dei predetti Forrer dal beneficio della riduzione della tassa di registro loro
concessa a norma degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla
formazione della piccola proprietà contadina, e il conseguente recupero dei
tributi ordinari ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, la Corte d'appello di
Trento, con ordinanza del 29 ottobre 1963, sollevava di ufficio questione di
legittimità costituzionale del penultimo comma del citato art. 7, in relazione
agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
La Corte d'appello
osserva nell'ordinanza che la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla
ricordata legge n. 604 del 1954 é collegata al verificarsi di determinate
condizioni - alienazione degli immobili, cessazione della coltivazione diretta
da parte dell'acquirente -, il cui accertamento é demandato "in via
esclusiva" all'Ispettorato provinciale agrario, quale organo più idoneo ad
appurare i motivi di decadenza. A dire della Corte d'appello, la esclusività
della Cognizione così attribuita agli Ispettorati vincolerebbe il giudice ed
escluderebbe così ogni controllo giudiziale circa la reale ed effettiva
esistenza di dette condizioni, comprimendo la libertà di apprezzamento del
giudice stesso sul punto fondamentale del giudizio relativo all'opposizione
dell'interessato alla ingiunzione di pagamento dei tributi ordinari ed
incidendo quindi sulla tutela giudiziale del suo diritto subiettivo alla esenzione.
Dopo aver richiamato
la sentenza n. 70 del 1961 della Corte costituzionale, che ha ritenuto
incostituzionale la norma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253,
concernente l'attribuzione al Genio civile dell'accertamento delle condizioni
tecniche che legittimano lo sgombero delle abitazioni locate in regime
vincolistico, l'ordinanza prosegue affermando che, anche nel caso in esame, la
norma impugnata importa un difetto di tutela che viola gli artt. 24 e 3 della
Costituzione, perché impedisce di avvalersi degli strumenti di prova garantiti
in generale a chi é parte in giudizio, ed esclude inoltre il contraddittorio in
merito all'accertamento effettuato dall'Ispettorato.
Ritenuta pertanto
manifestamente fondata e rilevante la questione così prospettata, la Corte
d'appello disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione di competenza.
L'ordinanza,
notificata alla parte privata ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10
dicembre 1963 ed all'Amministrazione finanziaria dello Stato il 12 dicembre
successivo, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio
1964.
2. - Si é costituita
dinanzi a questa Corte l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
le proprie deduzioni nella cancelleria il 26 febbraio 1964.
Osserva l'Avvocatura
che, indubbiamente, se gli accertamenti di cui alla norma impugnata dovessero
considerarsi vincolanti per il giudice, ciò comporterebbe la preclusione di
ogni facoltà di prova diretta a contrastare la sussistenza delle condizioni di
fatto poste a base della revoca del beneficio fiscale e della conseguente
pretesa dell'Amministrazione al recupero dei tributi ordinari, e concreterebbe
pertanto la violazione della garanzia giurisdizionale assicurata dalla
Costituzione, analogamente a quanto é stato ritenuto dalla Corte costituzionale
con la sentenza richiamata nella ordinanza di rinvio.
Senonché non potrebbe
ravvisarsi un parallelismo fra la situazione presa in considerazione
nell'ordinanza di rinvio e quella che diede origine alla citata sentenza della
Corte costituzionale, perché, mentre in quest'ultimo caso la consolidata
interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto l'accertamento del Genio civile
vincolante per il giudice, altrettanto non potrebbe dirsi per l'accertamento
dell'Ispettorato di cui alla norma impugnata. E ciò perché, innanzi tutto, la
locuzione usata dalla norma in questione, secondo cui l'accertamento delle
circostanze "é fatto dall'Ispettorato", porterebbe a ritenere che
essa ha un significato del tutto diverso da quella usata dalla legge n. 253 del
1950, che invece adottò la formula "l'accertamento é demandato al Genio
civile".
In secondo luogo,
mentre l'accertamento del Genio civile avrebbe un contenuto squisitamente
tecnico, che poteva giustificare l'intenzione del legislatore di attribuirvi
efficacia vincolante, quello compiuto dall'Ispettorato si limiterebbe ad una
indagine concernente mere circostanze di fatto, che prescindono da valutazioni
di carattere tecnico e costituiscono semplicemente i presupposti di fatto della
dichiarazione di decadenza dai benefici: onde la qualifica particolare
dell'organo cui l'indagine stessa é affidata non potrebbe interpretarsi come
volontà di esclusione del sindacato di legittimità sulla dichiarazione di
decadenza, da parte del giudice ordinario, sindacato comprendente ovviamente
l'indagine circa l'effettiva sussistenza, in fatto, dei presupposti richiesti
dalla legge. Ne deriverebbe che, non sussistendo la lamentata limitazione della
tutela giurisdizionale, non sussisterebbe neppure il preteso contrasto della
norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Conclude pertanto
l'Avvocatura chiedendo dichiararsi non fondata la sollevata questione.
Considerato
in diritto
1. - Con decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si concessero benefici fiscali per la
formazione della piccola proprietà contadina.
Con l'art. 9 si
fissavano i casi di decadenza dalla concessione dei previsti benefici
stabilendosi che ai fini della dichiarazione di decadenza, spettava
all'Ispettore compartimentale per l'agricoltura "di procedere agli
accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato all'Amministrazione
finanziaria per gli ulteriori adempimenti di competenza".
Con la legge 6 agosto
1954, n. 604, si apportarono modifiche al regime fiscale ricordato e con l'art.
7 si confermarono le disposizioni contenute nel già citato art. 9 del D. L. del
1948. Il penultimo comma dell'art. 7 dispose che l'accertamento delle
circostanze per le quali si verificava la decadenza "é fatto su invito
dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato
provinciale agrario, il quale deve comunicare alla Intendenza di finanza il
risultato degli accertamenti a tale fine effettuati".
Secondo quanto si
sostiene nell'ordinanza di rinvio, questo accertamento sarebbe attribuito dalla
legge all'Ispettorato in modo esclusivo, tanto da essere vincolante oltre che
per l'Amministrazione finanziaria, anche per il giudice ordinario, in sede di
giudizio tributario.
E da tale natura
dell'accertamento deriverebbero le assunte violazioni degli artt. 24 e 3 della
Costituzione.
2. - Occorre innanzi
tutto rilevare che la censura si fonda su una presunta identità della
situazione in esame con quella su cui si é pronunciata la Corte costituzionale
con la sentenza n. 70 del 1961. Ma tale identità non sussiste.
L'accertamento,
infatti, del Genio civile di cui all'art. 10 della legge n. 253 del 1950, preso
in esame con la ricordata sentenza di questa Corte, era previsto espressamente
in funzione del giudizio sulla cessazione della proroga legale delle locazioni
promosso dal locatore, ed il suo risultato era pertanto, ex lege, inserito
nella procedura giudiziaria quale elemento probatorio del buon diritto del locatore.
Ma é da escludere che, nel caso in esame, l'accertamento dell'Ispettorato
agrario circa l'esistenza delle cause di decadenza dai benefici tributari sia
concepito nella legge come vincolante per il giudice.
L'accertamento
dell'Ispettorato é un mezzo di indagine previsto in relazione al procedimento
di imposizione tributaria, che sostituisce, entro i limiti di precise
incombenze tassativamente indicate, ai normali organi, un organo tecnico
particolarmente qualificato, data la peculiarità delle circostanze da
accertare. Non per questo, può desumersi l'intenzione del legislatore di munire
l'accertamento stesso di una particolare forza vincolante, oltre quella propria
al suo contenuto di mera ricognizione di elementi di fatto obiettivi, da
assumere a presupposto della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali,
dichiarazione che resta, a norma della stessa legge, e come é stato
riconosciuto dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie, di competenza
dell'Amministrazione finanziaria.
3. - L'accertamento
dell'Ispettorato agrario, ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici
di cui si tratta, non ha, pertanto, propria autonoma rilevanza, ma viene ad
inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, che eventualmente
si conclude con la decadenza dai benefici fiscali. Nel giudizio che si
instauri, il sindacato del giudice deve quindi ammettersi tanto circa
l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la correttezza
giuridica della definizione data ai fatti stessi, risolvendosi questo esame
nell'indagine sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del
provvedimento impugnato. In tal senso si realizza, nella competente sede, il
normale controllo di legittimità dell'atto amministrativo.
La proposta questione
é, pertanto, da dichiarare non fondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza 29 ottobre 1963 della Corte d'appello di
Trento, sulla legittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 7 della
legge 6 agosto 1954, n. 604, concernente "Modificazioni alle norme
relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà
contadina", in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 luglio 1964.