SENTENZA
N. 72
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n.
533, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 2 ottobre 1963 dal Pretore di Cremona nel procedimento civile vertente tra
Rolli Luigi e Stradiotti Aldo, iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30 novembre
1963;
2) ordinanza emessa
il 5 novembre 1963 dal Pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra
Campari Emilio e Buttarelli Ireneo, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28
dicembre 1963.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
procedimento civile avanti al Pretore di Cremona, vertente fra Rolli Luigi e
Stradiotti Aldo, per anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro
di salariati fissi in agricoltura, avendo le parti richiesto che la causa
venisse decisa con l'intervento dei consulenti tecnici di cui all'art. 5 della
legge 15 agosto 1949, n. 533, il Pretore, con ordinanza del 2 ottobre 1963, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta
disposizione, nella considerazione che essa, non richiedendo per i consulenti
predetti nessun requisito di capacità, né di indipendenza, in quanto li fa
designare dalle organizzazioni sindacali rappresentative delle rispettive parti
in giudizio, contraddice alle prescrizioni degli artt. 102 e 108 della
Costituzione. Pur essendo vero che gli esperti in parola rivestono una figura
ibrida, dato che non esercitano né funzioni giudicanti, né quelle proprie degli
ausiliari di giustizia di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice di procedura
civile, risulta tuttavia irrazionale che non si assicuri in nessun modo neanche
un minimo di idoneità, che pur sarebbe necessaria per potere assistere
validamente ed integrare le cognizioni del giudice, e neppure la estraneità
agli interessi delle parti, che invece si esige per i comuni consulenti
tecnici, pei quali si fanno valere gli istituti dell'astensione e della
ricusazione.
Analoga questione é
stata sollevata con ordinanza del 5 novembre 1963, nel procedimento fra Campari
Emilio e Buttarelli Ireneo, vertente avanti al Pretore di Vigevano, ed in essa,
mentre se ne illustra la non manifesta infondatezza con gli stessi motivi
svolti nell'ordinanza prima richiamata, si estende poi la denuncia di
incostituzionalità anche all'art. 7 della legge stessa, nella considerazione
che i dedotti motivi di incostituzionalità non possono ritenersi superati da
quest'ultima disposizione, poiché la nomina di ufficio dei consulenti, prevista
dalla medesima, si rende possibile solo nell'ipotesi della mancata loro
designazione da parte delle associazioni sindacali.
Le due ordinanze,
regolarmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nelle Gazzette
Ufficiali rispettivamente del 30 novembre 1963, n. 312, e 28 dicembre 1963, n.
336.
É intervenuto nel
giudizio avanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, a
mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, ha depositato in cancelleria le
proprie deduzioni rispettivamente in data 7 e 27 novembre 1963. Con esse si fa
osservare come il richiamo agli artt. 102 e 108 della Costituzione é del tutto
fuori luogo in quanto i consulenti di cui all'impugnato art. 5 non entrano a
far parte dell'organo giudicante con poteri decisori (dal che deriva che, come
ha ritenuto la Cassazione, l'eventuale loro assenza dal procedimento non dà
luogo a vizio di costituzione del giudizio, insanabile e rilevabile d'ufficio,
come quello di cui all'art. 158 del Codice di procedura civile, ma solo a
nullità, da far valere con i comuni mezzi d'impugnativa), e neppure rivestono
la figura dei consulenti tecnici, dai quali il giudice può farsi assistere in
base agli artt. 61 e 441 del Codice di procedura civile. Essi invece si
inseriscono nella speciale procedura predisposta dalla legge n. 533, derogante
alle norme di competenza e di rito valevoli per le altre controversie
individuali di lavoro, con funzioni meramente consultive e di generica
assistenza per ogni aspetto della controversia.
L'interpretazione
delle norme costituzionali richiamate da parte delle ordinanze non riveste
carattere d'interpretazione estensiva, bensì di analogia; analogia che, se é
sempre di dubbia applicazione alle norme costituzionali, si deve ritenere nella
specie inammissibile, data la diversità della ratio sia rispetto alle norme
vigenti per le sezioni specializzate, sia alle altre che riguardano la nomina
degli ausiliari tecnici del giudice. Fa poi osservare l'Avvocatura che, in ogni
caso, gli artt. 102 e 108, ove pure fossero applicabili, non sarebbero da
considerare violati poiché, come il requisito dell'idoneità non é sempre da
valutare con riferimento al possesso di cognizioni tecniche, potendo invece
riguardare l'apporto recato al giudice dalla voce delle esperienze concrete
proprie dell'ambiente di vita nel quale si svolgono i rapporti controversi,
così l'altro requisito dell'indipendenza può riuscire realizzato in virtù della
pariteticità delle rappresentanze delle due associazioni sindacali interessate,
nonché dal fatto che la designazione da parte di quest'ultime é effettuata non
già per ogni singolo processo, ma per determinati periodi fissi di tempo.
Conclude chiedendo
che la Corte dichiari l'infondatezza della questione sollevata.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause
promosse con le ordinanze indicate in epigrafe vanno riunite e decise con unica
sentenza, data l'identità della questione di legittimità costituzionale dalle
medesime sollevata, anche se una di esse (e cioè quella emessa dal Pretore di
Vigevano) estende la eccezione, oltre che all'art. 5, all'art. 7 della legge n.
533 del 1949, del quale ultimo l'altra non fa parola.
2. - Le ordinanze,
pur ammettendo che i consulenti tecnici di cui al denunciato art. 5 non
partecipano all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 102,
secondo comma, della Costituzione, ritengono tuttavia che anche per essi siano
da richiedere i requisiti di capacità e di imparzialità, voluti assicurare da
questo articolo e dal successivo art. 108 nei riguardi degli organi giudicanti,
nella considerazione della identità di ratio fra le norme relative ai membri
laici che entrano a comporre le sezioni specializzate e quelle che richiedono
per i giudizi di cui si tratta l'assistenza obbligatoria di esperti non di
parte, chiamati ad intervenire nel momento della decisione onde esprimere il
loro parere, anche su questioni attinenti al merito della vertenza.
L'Avvocatura dello
Stato ha opposto che siffatta estensione delle norme costituzionali sarebbe
possibile solo col ricorso all'analogia: analogia, che (oltre a trovare
ostacolo, in via generale, nella natura stessa delle norme costituzionali, le
quali, in quanto vincolano il libero esercizio della potestà legislativa, sono
di stretta interpretazione), non potrebbe avere applicazione nella specie, data
la diversità ontologica e funzionale sussistente fra i giudici ed i consulenti.
Non si può
condividere la prima delle obiezioni ora riferite perché essa é basata sul
falso presupposto di un'indefinita capacità espansiva del potere legislativo,
suscettibile di arrestarsi solo di fronte a testuali disposizioni che la
limitano, mentre in realtà il potere stesso, subordinato come é, alla pari
degli altri poteri costituzionali, all'impero delle norme e dei principi
fondamentali, anche se inespressi, dell'ordinamento, può incontrare nel suo
esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopra- ordinata alle
singole disposizioni.
Esatto invece é
escludere che nella specie sussista una somiglianza fra gli elementi delle due
situazioni dalla quale si vorrebbe ricavare l'integrazione analogica, dato che
una si riferisce agli organi giudicanti, l'altra ai soggetti che di questi
ultimi sono semplicemente ausiliari.
3. - L'anzidetto
rilievo non può ritenersi però sufficiente ad esaurire l'esame della questione
sollevata, sorgendo il quesito se l'esigenza dell'imparzialità del giudice
rimanga in concreto sufficientemente soddisfatta ove non si garantisca
l'estraneità agli interessi delle parti contendenti anche di tutti coloro i
quali, assumendo funzioni di ausilio dell'attività del giudice medesimo,
concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle convinzioni
necessarie all'esatta applicazione della legge a lui demandata. La stretta
connessione, sulla base di un rapporto di strumentalità, fra i compiti di tali
ausiliari del giudice e quelli propri di quest'ultimo, conduce a far ritenere
che le garanzie dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento (intesa
in quel limitato e particolare aspetto che deve ritenersi in essa ricompreso,
riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto alla causa da decidere) debbano
trovare attuazione per tutto il complesso della funzione giurisdizionale, in
ognuna delle sue modalità, che direttamente concorrono al retto esercizio della
medesima. Con la conseguenza di far considerare espressione di tale principio
le norme degli artt, 61, 63,192,193 del Codice di procedura civile. Altrimenti
pensando, le garanzie stesse rimarrebbero, almeno in parte, frustrate tutte le
volte che, per la ricerca o pel giudizio sul fatto materiale della causa o
sugli altri elementi che concorrono alla sua decisione, non risulti sufficiente
la comune esperienza o la scienza privata del giudice.
Né varrebbe, per
giungere a conclusione contraria, affermare, come fa l'Avvocatura, che, a
differenza degli altri, i consulenti di cui all'art. 5 in esame hanno un
compito di "assistenza generica", poiché appare invece meglio
rispondente al vero ritenere che costoro siano più strettamente collegati alla
funzione giudicante di quanto non avvenga in altri casi di consulenze pur esse,
come l'attuale, necessarie; ciò pel fatto che i medesimi non vengono nominati
di volta in volta, ma sono invece precostituiti in base a nomine annuali,
nonché per effetto dei modi del loro reclutamento, della loro collegialità e
pariteticità, della materia cui si riferisce il loro parere, ed altresì della
loro ammissione in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti
(prescritta invece in via generale dall'art. 197 del Codice di procedura
civile), analogamente a quanto avviene nelle controversie in materia di lavoro,
secondo é previsto dall'art. 441 del Codice di procedura civile.
Neppure probante
appare il rilevare che l'assenza degli esperti di cui all'art. 5 non determina
un vizio di costituzione del giudice, in quanto, se ciò é vero, data la non
contestabile estraneità dei medesimi alle funzioni decisorie, non meno vero é
che il carattere necessario proprio di tale specie di consulenza fa sì che la
sua mancanza sia produttiva di nullità del procedimento.
4. - Passando ora
all'applicazione alla specie dei principi formulati, é da ritenere che, quanto
ai requisiti di capacità, la scelta dei consulenti da parte delle associazioni
di categoria cui rispettivamente appartengono le due parti contendenti offra
sufficienti garanzie del possesso della conoscenza dei fatti notori locali e
delle massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie, cui si
riferiscono i loro pareri.
Ragioni di dubbio
possono invece sorgere per quanto riguarda le garanzie di indipendenza, non
essendo previsto, per i consulenti di cui si parla, il ricorso agli istituti
della astensione e della ricusazione (di cui al citato art. 192 del Codice di
procedura civile). Non può dirsi in contrario che l'indipendenza rimanga
sufficientemente assicurata dalla pariteticità della rappresentanza delle due associazioni
contrapposte, poiché tale pariteticità, se vale a consentire al giudice la
valutazione dei fatti e delle situazioni locali, quali emergono dai rispettivi
punti di vista delle due categorie, non preserva invece dal pericolo che uno o
più dei consulenti si trovi in una di quelle speciali relazioni con l'oggetto o
con le parti di una singola vertenza, che, ai sensi degli artt. 51 e 52 del
Codice di procedura civile, danno vita ad incapacità a decidere e che valgono
anche a determinare uguale incapacità a prestare validamente le funzioni
ausiliatrici del giudice.
É piuttosto da
ritenere (anche in considerazione dell'osservanza, dovuta in ogni caso, al
rilevato principio di pariteticità, il quale risulterebbe compromesso ove, per
un impedimento sopravvenuto, qualcuno dei componenti le rappresentanze non
presenziasse allo svolgimento della causa) che la legge in esame debba venire
interpretata non già nel senso di escludere le garanzie di cui si tratta (nel
qual caso se ne dovrebbe dichiarare l'incostituzionalità), bensì nell'altro di
consentire al giudice, nell'ipotesi di impedimento materiale, oppure in quelli
analoghi nei quali l'impedimento derivi dall'accertata esistenza di motivi di
ricusazione o di astensione nei loro confronti, di procedere alla nomina, sulla
base della designazione di cui all'art. 5 in esame, di altri membri in
sostituzione di quelli impediti. Ciò si rende possibile perché l'istituto della
supplenza appare suscettibile di applicazione generale, anche all'infuori di
espresso richiamo legislativo, tutte le volte che siano da soddisfare esigenze
di funzionalità di un organo e sussistano i congegni necessari a renderne
possibile il ricorso.
Le osservazioni
suesposte conducono a far ritenere infondata anche l'eccezione sollevata dall'ordinanza
del Pretore di Vigevano sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe, dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi degli artt. 5 e
7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI - Antonino
PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 luglio 1964.