ORDINANZA
N. 71
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione 18
marzo 1955, n. 17, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana su ricorso di Tomaselli Agatino e Mazza Salvatore contro il Comune di
Catania, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 145 del 1 giugno 1963 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, n. 24 del 1 giugno 1963;
2) ordinanza emessa
il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
su ricorso di Ciarcià Luigi contro il Comune di Siracusa, iscritta al n. 144
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, n. 34 del 3 agosto 1963.
Visti gli atti di
intervento del Presidente della Regione siciliana e gli atti di costituzione in
giudizio di Tomaselli Agatino, Mazza Salvatore, Ciarcià Luigi e del Comune di
Catania;
udita nell'udienza
pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
uditi l'avv.
Giovambattista Rizzo, per Tomaselli, Mazza e Ciarcià, l'avv. Michele
Giorgianni, per il Comune di Catania, e l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto che nei
giudizi promossi davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana da Tomaselli Agatino e Mazza Salvatore contro il Comune di
Catania e da Ciarcià Luigi contro il Comune di Siracusa veniva sollevata
questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente
della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di
delegazione 18 marzo 1955, n. 17, in relazione all'art. 60 di detto decreto che
ha introdotto l'istituto della mozione di sfiducia dei Consigli comunali contro
le rispettive Giunte, non previsto dalla precedente legislazione; che il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanze
del 23 novembre 1962, riteneva la questione rilevante e non manifestamente
infondata e sospendeva i giudizi rimettendo gli atti a questa Corte
costituzionale;
che nei giudizi
davanti questa Corte si sono costituite le parti private e il Comune di Catania
e non si é costituito il Comune di Siracusa;
che in entrambi i
giudizi é intervenuta la Regione siciliana in persona del Presidente della
Giunta regionale;
che la difesa delle
parti private, richiamandosi alla sentenza n. 32 del 1961 di questa Corte, con la quale é stato
escluso che lo Statuto siciliano ammetta l'istituto della delegazione
legislativa al Governo regionale, ha chiesto che siano dichiarati
costituzionalmente illegittimi il D. L. P. Reg. n. 6 del 1955 e la legge
regionale n. 17 del 1955, in relazione all'art. 60 del citato decreto;
che la difesa del
Comune di Catania e quella della Regione siciliana hanno chiesto che sia
dichiarata cessata la materia del contendere e improcedibile il giudizio davanti
questa Corte essendo intervenuta la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che
ha fatto proprie tutte le norme regolatrici dell'ordinamento amministrativo
degli Enti locali della Regione - ad eccezione di quelle penali - già approvate
col decreto legislativo impugnato a far tempo dalla entrata in vigore del
medesimo;
che in via
subordinata la difesa della Regione e quella del Comune di Catania hanno
chiesto che gli atti siano rimessi al giudice a quo perché valuti se sussista
ancora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e in via
ulteriormente subordinata che la questione proposta sia dichiarata non fondata;
Considerato che con
la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, intervenuta nelle more del giudizio
dinanzi a questa Corte, é stato disposto che l'ordinamento amministrativo degli
Enti locali della Regione siciliana é disciplinato dalle norme contenute nel D.
L. P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dalla entrata in vigore del
decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte dalle
vigenti disposizioni;
che é pertanto
necessario che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana esamini, alla stregua della nuova legge, la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale della legge regionale di delegazione 18 marzo
1955, n. 17, e del decreto legislativo delegato 29 ottobre 1955, n. 6;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 30 giugno 1964.