ORDINANZA
N. 70
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione 18
marzo 1955, n. 17, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal
Pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Lavaggi Gabriele,
iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 24 del 26 gennaio 1963 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, n. 6 del 9 febbraio 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito l'avv. Giuseppe
Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto che dinanzi
al Pretore di Siracusa, nel corso del procedimento penale a carico di Lavaggi
Gabriele, imputato delle contravvenzioni previste dagli artt. 30 e 51 del R. D.
9 maggio 1929, n. 994, si costituiva parte civile Salvatore Trigilio
esercitando, in difesa dei diritti del Comune, l'azione popolare prevista
dall'art. 255 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29
ottobre 1955, n. 6, emanato in virtù della delega conferita con la legge
regionale 18 marzo 1955, n. 17;
che il Pretore, con
ordinanza 21 novembre 1962, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale, in via principale, della legge di delega e del decreto
delegato, in relazione all'art. 255 di tale decreto, in riferimento all'art.
121 della Costituzione, ed, in via subordinata, della sola norma contenuta
nell'art. 255 del decreto delegato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
che nel giudizio
dinanzi a questa Corte é intervenuta soltanto la Regione siciliana in persona
del Presidente della Giunta regionale;
che la difesa della
Regione ha chiesto, in relazione alla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che
gli atti siano rimessi al giudice a quo perché valuti se sussista ancora la
rilevanza della questione di legittimità;
Considerato che, con
la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, emanata nelle more del presente
giudizio, é stato disposto che l'ordinamento amministrativo degli Enti locali
della Regione siciliana é disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P. Reg.
29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dall'entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo;
che, pertanto, é
necessario che il Pretore proceda, alla stregua della legge sopravvenuta, ad
una nuova valutazione, sul punto della rilevanza, della proposta questione di
legittimità costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Pretore di Siracusa.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 30 giugno 1964.