SENTENZA
N. 69
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1963 dal Tribunale di Lanciano nel
giudizio di esecuzione penale a carico di Di Gironimo Domenico, iscritta al n.
205 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.
Visto l'atto di
intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con sentenza 21
novembre 1962 la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto da Di
Gironimo Domenico avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila, che
confermava la condanna inflittagli dal Tribunale di Lanciano per il reato di
lesioni, condannava il ricorrente al pagamento della somma di lire 30.000 in
favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 549 del Codice di procedura
penale.
In sede di esecuzione
di tale sentenza il Di Gironimo proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di
Lanciano sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del
Codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna al pagamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Il Tribunale,
disattendendo il contrario avviso del Pubblico Ministero, con ordinanza 24
ottobre 1963, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
dedotta questione, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale osservando che
la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale
nei casi di rigetto o di inammissibilità del ricorso in cassazione, é in
contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito in modo assoluto
ed incondizionato dall'art. 24 della Costituzione.
L'ordinanza di
rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata ritualmente alle
parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 dicembre 1963, n. 336.
Nel giudizio dinanzi
a questa Corte é intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con deposito di atto di intervento e
memoria in cancelleria rispettivamente in data 28 novembre 1963 e 30 aprile
1964.
Nei propri scritti
l'Avvocatura rileva che la questione di legittimità appartiene concettualmente
e sistematicamente alla materia degli oneri di carattere patrimoniale imposti
da norme di legge a carico delle parti al fine di garantire, a tutela
dell'interesse pubblico, il regolare svolgimento del processo.
Inquadrando la norma
impugnata nell'ambito dei principi esposti dalla Corte, specialmente con le
recenti sentenze nn. 83 e 113 del 1963, non può contestarsi - continua l'Avvocatura
-, che la funzione della norma sia di pubblico interesse tendendo ad evitare la
proposizione di ricorsi temerari e infondati con conseguente intralcio
nell'amministrazione della giustizia.
Trattasi di norma che
non comporta esclusione o limitazione del diritto dell'imputato a far valere le
proprie ragioni mediante la impugnazione, in quanto si limita a sanzionare,
successivamente alla definizione del giudizio, la infondatezza dell'impugnativa
onde indurre l'imputato, e per esso il difensore, a valutare preventivamente e
responsabilmente la serietà del ricorso per cassazione che egli intenda
proporre.
L'Avvocatura
conclude, pertanto, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
Secondo il Tribunale
la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 del Codice di procedura penale
per i ricorsi per cassazione che siano rigettati o dichiarati inammissibili
sarebbe in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale
garantito dall'art. 24 della Costituzione.
É facile però
osservare in contrario che il diritto alla tutela giurisdizionale non é così
assoluto e incondizionato, come ritiene il giudice a quo, non essendo possibile
dare ad esso una estensione tale da farne deviare la funzione dirigendola a uno
scopo sterile e dilatorio (sentenza n. 56 del 27 aprile 1963).
La condanna al
pagamento di una somma alla cassa delle ammende prevista dall'art. 549 del
Codice di procedura penale é un onere patrimoniale imposto alla parte privata
nel processo penale per la tutela di un preminente interesse pubblico essendo
diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini
dilatori.
Come risulta dalla
relazione ministeriale al progetto definitivo del Codice di procedura penale
con l'anzidetta sanzione si é inteso impedire la presentazione di ricorsi che
hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e di ritardare il
momento della esecuzione della condanna.
La sanzione ha una
funzione analoga al deposito preventivo stabilito a pena di inammissibilità per
i ricorsi per cassazione in materia civile.
Anche per i ricorsi
in materia penale era previsto dal Codice di procedura del 1865 (art. 656) il
deposito preventivo; ma con il Codice del 1913 si ritenne opportuno sostituire
al deposito la sanzione pecuniaria da applicarsi con la sentenza che dichiara
inammissibile il ricorso per cassazione o lo rigetta. E la sanzione é rimasta
ferma anche nel Codice vigente.
É chiaro che in tal
modo quelli che intendono esercitare il diritto di impugnativa si trovano in
una condizione più favorevole poiché il deposito preventivo é una condizione
per la valida costituzione del rapporto processuale, mentre la sanzione
pecuniaria non incide direttamente sul procedimento di impugnazione, essendo
applicata con la sentenza, di inammissibilità o di rigetto, che ad esso pone
termine.
Non può quindi tale
sanzione ritenersi idonea a impedire o comunque a limitare il diritto di
produrre ricorso per cassazione e difendersi in tale sede.
È stato obiettato che
il timore della sanzione pecuniaria può indurre a non esercitare il diritto di
impugnativa. A tale osservazione é però agevole replicare che la sanzione tende
a rafforzare la responsabilità processuale, responsabilità che deve essere
particolarmente sentita quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale
nel giudizio di merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di
procedura penale nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista nel
caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 30 giugno 1964.