ORDINANZA
N. 63
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 668, terzo comma, del Codice di procedura
civile, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1963 dal Pretore di
Pisticci nel procedimento civile vertente tra Losenno Francesco e Sisto
Giuseppe, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che
l'ordinanza é stata regolarmente notificata alle parti private ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed inoltre comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei Deputati ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 54
del 29 febbraio 1964;
che in questa sede
nessuno si é costituito;
che con la menzionata
ordinanza il Pretore di Pisticci ripropone, con riferimento agli artt. 24 e 3
della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 668, terzo comma, del
Codice di procedura civile, per la parte che disciplina il deposito previsto
dall'art, 651 del Codice di procedura civile;
Considerato che la
questione, già proposta dallo stesso Pretore in altro giudizio, fu dichiarata
non fondata da questa Corte con sentenza n. 83 del 1963, poiché il deposito di modestissima entità
imposto a pena di decadenza all'opponente alla convalida di licenza o di
sfratto dalla disposizione impugnata, data la funzione cui assolve, di
richiamare a un particolare senso di responsabilità chi si opponga ad atti di
esecuzione sui quali già abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del giudice,
non può esser ritenuto, anche alla stregua della precedente giurisprudenza
della Corte, in contrasto né col principio costituzionale di eguaglianza, né ,
più specificamente, col principio che garantisce a tutti indistintamente la
possibilità di agire in giudizio;
che nessun nuovo
argomento valido é stato addotto dall'ordinanza che chiede il riesame della
questione, la quale contesta non a ragione che l'opposizione di cui trattasi
investirebbe atti di esecuzione su cui già ebbe ad esercitarsi il vaglio del
giudice, e fa non appropriato richiamo al sistema delle prove sulla cui base
viene adottato il provvedimento di convalida: infatti la disposizione dell'art.
663 del Codice di procedura civile - secondo la quale, in caso di mancata
comparizione dell'intimato, il giudice non può procedere alla convalida se non
allorquando possa escludersi la probabilità non solo che l'intimato non abbia
avuto conoscenza della citazione, ma anche che la sua mancata comparizione
risalga a caso fortuito o forza maggiore - muove dal logico presupposto che in
condizioni siffatte la mancata comparizione sia sufficiente indizio di
insussistenza di ragioni di opposizione; onde la convalida non può in alcun
caso esser considerata come un provvedimento adottato da parte del giudice
indipendentemente da qualsiasi vaglio e qualsiasi elemento di prova;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità sollevata con l'ordinanza indicata
in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Pisticci.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.