Ordinanza n. 62 del 1964
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ORDINANZA N. 62

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Pretore de L'Aquila nel procedimento penale a carico di Cialone Lino ed altro, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963;

2) ordinanze emesse il 20 settembre 1963 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ghidini Carlo e di Perucchini Mirtilla, iscritte ai nn. 188 e 189 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che le ordinanze, tutte pronunciate in pubblica udienza, presenti gli imputati, sono state regolarmente notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1963 la prima e in quella del 2 novembre 1963 le altre due;

che in questa sede nessuno degli imputati si é costituito, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza indicata al n. 1;

che, con le menzionate ordinanze, é stata proposta la stessa questione di legittimità costituzionale e precisamente quella della conformità dell'art. 6 del D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5, all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la disposizione impugnata contrasterebbe col principio d'eguaglianza, in quanto, subordinando la concessione di amnistia ed indulto per reati finanziari alla condizione che sia stato effettuato il pagamento del tributò e del diritto evaso, importerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati abbienti ed imputati non abbienti;

che, siccome le tre ordinanze sollevano una sola questione, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

Considerato che, questa Corte, con la sentenza n. 5 del corrente anno, ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;

che non si ravvisa, né é stata dedotta ragione alcuna, la quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che possa comunque indurre a discostarsene;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le tre ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle autorità giudiziarie di provenienza.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 1964.