ORDINANZA
N. 62
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 20 giugno 1963 dal Pretore de L'Aquila nel procedimento penale a carico di
Cialone Lino ed altro, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto
1963;
2) ordinanze emesse
il 20 settembre 1963 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Ghidini Carlo e di Perucchini Mirtilla, iscritte ai
nn. 188 e 189 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che le
ordinanze, tutte pronunciate in pubblica udienza, presenti gli imputati, sono
state regolarmente notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1963 la prima e in quella del
2 novembre 1963 le altre due;
che in questa sede
nessuno degli imputati si é costituito, mentre é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza indicata al n. 1;
che, con le
menzionate ordinanze, é stata proposta la stessa questione di legittimità
costituzionale e precisamente quella della conformità dell'art. 6 del D. P. R.
24 gennaio 1963, n. 5, all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la
disposizione impugnata contrasterebbe col principio d'eguaglianza, in quanto,
subordinando la concessione di amnistia ed indulto per reati finanziari alla
condizione che sia stato effettuato il pagamento del tributò e del diritto
evaso, importerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati
abbienti ed imputati non abbienti;
che, siccome le tre
ordinanze sollevano una sola questione, i tre giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
Considerato che,
questa Corte, con la sentenza n. 5 del corrente anno, ha già esaminato la questione e l'ha
dichiarata non fondata;
che non si ravvisa,
né é stata dedotta ragione alcuna, la quale non abbia formato già oggetto di
esame nella predetta decisione o che possa comunque indurre a discostarsene;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, primo comma,
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le
tre ordinanze indicate in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alle autorità
giudiziarie di provenienza.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.