ORDINANZA
N. 61
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del
Codice di procedura penale ed in riferimento all'art. 25, primo comma, della
Costituzione, promosso con ordinanza 17 ottobre 1963 del Tribunale di Casale
Monferrato nel procedimento penale a carico di Balistrocchi Giacomina, iscritta
al n. 209 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con
l'ordinanza suddetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458 in relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale,
sotto il profilo che la determinazione del giudice competente nell'ipotesi
dell'art. 458 del Codice di procedura penale, rimessa all'apprezzamento del
giudice procedente, é in contrasto con il principio di certezza sancito
dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio;
Considerato che
questa Corte, con la sentenza n. 122 del 9 luglio 1963, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che la questione é
stata prospettata sotto il medesimo profilo e che non é stato presentato alcun
nuovo motivo che induca a modificare la decisione già adottata;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 in
relazione agli artt. 435 e 436 del Codice di procedura penale, proposta dal
Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza 17 ottobre 1963, in riferimento
all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.