SENTENZA
N. 58
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,
promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1963 dal Pretore di Barcellona
Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Salvo Giuseppe e Nicolaci
Tommasa contro l'Esattoria comunale di Furnari, iscritta al n. 211 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21
del 25 gennaio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio di Salvo Giuseppe e Nicolaci Tommasa;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito l'avv. Arturo
Carlo Jemolo, per Salvo Giuseppe e Nicolaci Tommasa.
Ritenuto
in fatto
1. - In un
procedimento di esecuzione esattoriale promosso, per debito di imposta,
dall'Esattoria comunale di Furnari nei confronti dei signori Giuseppe Salvo e
Tommasa Nicolaci, il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza 29
novembre 1963, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 27
della legge 16 settembre 1960, n. 1014, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata e pubblicata.
Il Pretore osserva
che, pur potendo dubitarsi, nel caso, della propria competenza, il giudizio su
di essa non é pregiudiziale al giudizio relativo alla fondatezza della predetta
questione di legittimità costituzionale; questione che non sarebbe
manifestamente infondata poiché l'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n.
1014, lascia alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale la
determinazione delle eccedenze da applicare "sulle aliquote massime delle
imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato dalla
stessa legge": secondo il Pretore, tale norma intaccherebbe
arbitrariamente la sfera patrimoniale del soggetto, che invece non può essere
colpita se non attraverso un meccanismo di imposizione disciplinato in modo
tassativo dal legislatore e perciò conoscibile a priori dal contribuente; il
cui diritto, avendo tutela nella riserva di legge contenuta nell'art. 23 della
Costituzione, non troverebbe sufficiente garanzia nella predisposizione dei
controlli amministrativi previsti dalla legge e neanche nella fissazione di
minimi e massimi di imposta, entro i quali può spaziare a piacimento la
discrezionalità amministrativa.
La difesa dei signori
Salvo e Nicolaci, con atto depositato il 3 gennaio 1964, afferma anch'essa
l'incostituzionalità dell'art. 27 della legge n. 1014 del 1960. Questa
disposizione non farebbe altro che rinnovare l'efficacia dell'art. 332, quinto
comma, della legge comunale e provinciale, già dichiarato illegittimo con la sentenza 30 gennaio 1962, n. 2, della Corte costituzionale: infatti la
norma denunciata consente ai Comuni di pretendere per altri 10 anni quelle
eccedenze di sovrimposta che essi avevano potuto applicare solo in virtù di
tale articolo. Ma poiché questo é stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, il sistema, di cui esso era il portatore, non potrebbe essere
rinnovato senza violare l'art. 136, primo comma, della Costituzione.
2. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato con
atto depositato il 28 dicembre 1963, innanzi tutto rileva la stranezza
dell'ordinanza di rinvio (anche senza elevare formalmente un'eccezione pregiudiziale):
nella quale ordinanza il Pretore, pur dubitando d'essere competente nel
giudizio di merito, solleva la questione di legittimità costituzionale prima
d'aver giudicato della propria competenza.
Quanto poi alla norma
impugnata, la difesa del Presidente del Consiglio nega che essa contrasti con
l'art. 23 della Costituzione: infatti il limite massimo delle eccedenze da
applicare risulta fissato tassativamente dalla legge, coincidendo per il primo
anno con la misura già autorizzata dalla Commissione centrale per la finanza
locale per il 1960 e, per ciascuno degli anni successivi, nel decimo della
misura dell'anno precedente: con ciò l'imposizione del tributo non sarebbe
lasciata all'arbitrio della pubblica Amministrazione sia perché non può andare oltre
quel massimo, sia perché si può applicare l'eccedenza solo nei casi di provata
necessità di bilancio: quanto basta perché la riserva di legge sia salva
secondo quello che é l'insegnamento della Corte costituzionale e contro
l'opinione del giudice di merito.
3. - I signori Salvo
e Nicolaci hanno depositato il 19 maggio 1964 una memoria, nella quale
respingono l'eccezione di inammissibilità, proposta, sì e no, dal Presidente
del Consiglio:
infatti, a loro
avviso, il Pretore ha largamente motivato la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale e la Corte costituzionale non usa delibare le
questioni di competenza risolte dai giudici a quo.
Quanto al merito,
nella memoria si afferma che la norma impugnata, consentendo le
supercontribuzioni, si ricollega a esigenze di bilancio e non, come dovrebbe ex
art. 53 della Costituzione, alla capacità contributiva del cittadino; esigenze
che molti Comuni, durante l'iter dell'approvazione della norma, hanno
artificiosamente esagerato, sfuggendo così, almeno per 10 anni in virtù di tale
norma transitoria, al limite preciso posto dallo stesso legislatore del 1960:
cosa che é stata possibile, poiché , data la materia, il controllo della Giunta
provinciale amministrativa (voluto dalla norma impugnata) é di fatto illusorio,
e che ha prodotto, fra l'altro, una stridente disparità rispetto agli altri
Comuni che non hanno avuto l'accortezza di gonfiare le spese e il passivo dei
loro bilanci.
4. - Nella
discussione orale la difesa delle parti private ha riaffermato e difeso le
proprie tesi.
Considerato
in diritto
1. - stato denunciato
l'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che consente ai Comuni (e
alle Province) l'applicazione di "eccedenze, sulle aliquote massime delle
sovrimposte, in misura superiore al limite massimo fissato" dalla stessa
legge.
Nonostante il dubbio
espresso dall'Avvocatura dello Stato la questione é ammissibile. Infatti essa é
stata proposta da un organo giurisdizionale che ne ha motivato la rilevanza. Il
problema relativo alla competenza di tale organo, nella materia che ha formato
oggetto del giudizio di merito, non può essere affrontato da questa Corte, che
é chiamata a giudicare su un piano diverso; né doveva essere risolto
preventivamente in quel giudizio, se é vero che la soluzione dei problemi di
competenza non é necessariamente pregiudiziale rispetto alla denuncia dei vizi
di costituzionalità (si veda la sentenza 26 giugno 1962, n. 65, della Corte costituzionale).
2. - Nel merito la
questione é infondata.
La legge n. 1014 del
1960 é stata emanata allo scopo di apportare, in attesa d'una radicale riforma
dell'ordinamento finanziario locale, una prima sistemazione nei bilanci delle
Province e dei Comuni: perciò essa, fra l'altro, ha sottratto agli enti locali
talune spese relative a servizi di interesse esclusivamente statale; ha
soppresso alcuni tributi oramai anacronistici e l'addizionale dell'imposta sul
reddito agrario; ha promosso una più equa distribuzione delle sovrimposte
comunali e provinciali perché non ne restassero eccessivamente gravati i
redditi fondiari rispetto agli altri redditi; infine ha tolto limitazioni
vecchie e antiquate alla potestà di imposizione tributaria delle Province e dei
Comuni, sostituendole però, in ossequio ai principi costituzionali, con la
fissazione di limiti massimi, precisi e invalicabili, per la misura delle
aliquote (artt. 19, 20 e 23).
Uno di questi é
diretto a modificare l'art. 332 della legge comunale e provinciale del 1934,
secondo cui le Province e i Comuni, su autorizzazione della Commissione
centrale per la finanza locale, potevano applicare eccedenze sulle imposte e
sovrimposte senz'altro limite che quello delle necessità di bilancio: il
legislatore del 1960, avvertendo l'incostituzionalità di tale norma due anni
prima della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 2 del
1962), introduceva appunto la regola che le eccedenze possano essere
autorizzate dalla Commissione centrale solo entro la misura del cento per cento
sulle tariffe massime delle imposte e sovrimposte (art. 23). Ma, se questa
regola avesse avuto immediata applicazione, ne avrebbero sofferto gravemente le
finanze di moltissimi Comuni che avevano impostato i propri bilanci sul gettito
delle eccedenze applicate in misura ben più ampia. Di qui l'emanazione della
norma impugnata (art. 27), che dà alle amministrazioni locali un termine
massimo (dieci anni) perché si adeguino gradualmente a quel limite (cento per
cento).
La norma non rinnova
il vecchio sistema, che lasciava alla discrezionalità delle amministrazioni
l'imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23
della Costituzione (citata sentenza n. 2 del 1962); ma fa parte d'una nuova disciplina che
pone limiti precisi a quella potestà e di essi assicura la graduale attuazione.
Per il primo anno di applicazione della legge (1961) il legislatore ha per così
dire congelato, quanto alle eccedenze, la situazione di fatto, che risultava
dalle autorizzazioni date rispetto al 1960, ed ha consolidato le relative poste
dei bilanci (melius, ne ha voluto il consolidamento su cifre non più
alte di quelle del 1960). Per ogni anno successivo ha disposto una riduzione non
inferiore al dieci per cento, sì che al massimo dopo un decennio le
amministrazioni si saranno uniformate alla regola fiscale di non superare la
misura stabilita dalla legge. Perciò l'art. 27, quando sia situato nel
complesso della nuova disciplina e guardato nella sua funzione di graduale e,
ovviamente, non prorogabile adeguamento dell'attività di imposizione ai nuovi
principi, é piuttosto un mezzo per attuare una precisa volontà legislativa che
per sfuggire alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.
É vero che le
amministrazioni locali, in virtù della norma impugnata, hanno potuto e possono
applicare le eccedenze in misura di gran lunga minore di quella massima fissata
dalla medesima norma; ma questo potere di spaziare fra un massimo ed un minimo
di imposizione, fra loro ben lontani, non può essere considerato, nel caso in
esame, motivo di illegittimità costituzionale; infatti da un lato, una volta
adottata la misura minore, le amministrazioni non possono più accrescerla
nell'anno successivo ma anzi devono ulteriormente ridurla di almeno il dieci
per cento, dall'altro, così facendo, si mettono sul piano d'un più celere
adeguamento al nuovo limite: il che é modo di attuazione della precisa volontà
legislativa invece che esercizio di poteri non delimitati dalla legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 16
settembre 1960, n. 1014 (recante norme per contribuire alla sistemazione dei
bilanci comunali e provinciali), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.