SENTENZA
N. 55
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano
25 dicembre 1959, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1963 dal
Pretore di Chiusa nel procedimento per la determinazione del prezzo di
assunzione di masi chiusi instaurato da Hofer Maria, iscritta al n. 187 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 287 del 2 novembre 1963 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;
udita nell'udienza
pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati
Rudolf Straudi e Carlo Ferro, per il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza in data
10 luglio 1963 il Pretore di Chiusa, richiesto dalla ricorrente Maria Hofer di
provvedere alla nomina dell'esperto d'ufficio per la determinazione del prezzo
di assunzione del maso chiuso "Schott" in Comune di Villandro, a
norma dell'art. 23 della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n.
10, sollevava la questione di legittimità costituzionale dei primi due commi di
tale articolo, in relazione alle disposizioni degli artt. 11, n. 9, e 4, prima
parte, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, e, sospeso il giudizio, ordinava la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della
questione di legittimità.
L'ordinanza era
notificata regolarmente alle parti interessate e al Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, comunicata al Presidente del Consiglio provinciale di
Bolzano, nonché al Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige,
e pubblicata nel Bollettino della Regione del Trentino- Alto Adige, n. 44 del
22 ottobre 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2
novembre 1963.
Si costituiva entro
il termine prescritto nel giudizio davanti alla Corte la Provincia di Bolzano,
in persona del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione n.
2143, in data 8 ottobre 1963, della Giunta stessa, depositando in cancelleria
un atto di intervento e deduzioni.
Nell'ordinanza di
rimessione, il Pretore di Chiusa aveva osservato che la competenza legislativa
attribuita al Consiglio provinciale di Bolzano comporta la potestà di
disciplinare l'istituto del maso chiuso in conformità alle caratteristiche
tradizionali ad esso proprie e, secondo l'insegnamento della Corte
costituzionale, di introdurre altresì nella materia norme in deroga ai principi
di diritto civile e processuale comune. Aveva soggiunto, però, che a suo
giudizio la disposizione denunciata, disciplinando la formazione e la tenuta di
un albo chiuso di soggetti ausiliari dell'autorità giudiziaria, avrebbe
regolato una materia del tutto estranea all'ordinamento dei masi chiusi, inteso
quest'ultimo pur nella sua più tradizionale ed estesa configurazione.
Nel proprio atto di
intervento la difesa della Provincia rileva anzitutto che oggetto della
questione avrebbe dovuto essere più propriamente un'altra norma (emanata
successivamente, ma in momento anteriore all'ordinanza), e precisamente l'art.
25, lett. b, del testo unico approvato con decreto 7 febbraio 1962, n. 8, del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che ha sostituito,
riproducendola del resto senza alcuna modificazione, la disposizione, alla
quale si riferisce l'ordinanza del Pretore.
Essa afferma poi che
la motivazione di tale ordinanza é contraddittoria e che la istituzione
dell'albo degli esperti chiamati a stimare il valore di assunzione dei masi
chiusi rientra pienamente nella sfera di competenza legislativa della
Provincia, alla quale lo Statuto affida il potere di regolare tutta la materia,
anche mediante norme strumentali; e a conferma della tesi richiama la
giurisprudenza della Corte costituzionale in argomento, affermando che la
disciplina della materia esige il costante e coerente rispetto dei principi
propri dell'istituto, tipico dell'Alto Adige, nell'ambito della tradizione e
del diritto preesistente, del quale la difesa della Provincia riferisce anche
le fasi anteriori.
Conclude quindi
perché la Corte dichiari non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Chiusa.
Alla pubblica udienza
la difesa del Presidente della Giunta provinciale ha illustrato le proprie
conclusioni, ribadendo gli argomenti esposti nelle deduzioni.
Considerato in
diritto:
La difesa della
Provincia di Bolzano ha fatto espresso riferimento nelle proprie deduzioni alla
giurisprudenza di questa Corte, che ebbe già altre volte occasione di
pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di norme emanate dalla Provincia
stessa in materia di "masi chiusi", con le sentenze n. 4 del 15 giugno
1956, n. 5
del 16 gennaio 1957 e n. 40 del 28 febbraio
1957.
Il richiamo é
pertinente ed esatto, poiché la questione sollevata dal Pretore di Chiusa
concerne la legittimità di una norma (art. 23 della legge della Provincia di
Bolzano 25 dicembre 1959, n, 10, riprodotto poi nell'art. 25, lett. b:"
del T. U. 7 febbraio 1962, n. 8), la quale regola il procedimento da osservare
davanti al pretore competente nei giudizi per la determinazione del prezzo di
assunzione dei "masi chiusi"; ed il dubbio sulla legittimità
costituzionale della norma stessa é stato proposto per il sospetto che tale norma,
"disciplinando la formazione e la tenuta di un albo chiuso di soggetti
ausiliari dell'autorità giudiziaria, regoli una materia del tutto estranea
all'ordinamento dei masi chiusi, inteso quest'ultimo pur nella sua più
tradizionale ed estesa configurazione".
In realtà, però, non
sembra che si possa affermare che un regolamento con questo oggetto disciplini
una materia del tutto estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle
comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n.
9, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), una volta che é stato
dichiarato esplicitamente da questa Corte che tale competenza legislativa
comprende anche materie processuali e quindi può essere esercitata anche in
deroga ai principi di diritto civile e processuale comune, come quando sono
state attribuite alla competenza funzionale del pretore controversie che (in
gran numero di casi) eccederebbero i limiti della sua competenza per valore (sentenza n. 4 del
1956, cui pure fa riferimento l'ordinanza del Pretore di Chiusa).
A norma del Codice di
procedura civile: "La scelta dei consulenti tecnici (del giudice) deve
essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a
norma delle disposizioni di attuazione del Codice" (art. 61, secondo comma);
e a norma di tali disposizioni di attuazione "presso ogni tribunale é
istituito un albo di consulenti tecnici. L'albo é diviso in categorie"
(art. 13, comma primo e secondo; cfr. anche gli artt. 14-24).
Non si può ritenere
pertanto che il solo fatto che la legge provinciale di Bolzano prevede la
compilazione di un elenco ufficiale di esperti, fra i quali il pretore scelga e
nomini l'esperto di ufficio, possa giustificare una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione relativa, anche se non vi si
trova riprodotto l'avverbio "normalmente" usato nell'art. 61 del
Codice di procedura civile o l'altro "possibilmente", che si legge
nell'art. 27 delle disposizioni di attuazione, tanto più in quanto anche queste
norme pongono come regola che la scelta venga fatta fra gli iscritti nell'albo,
e consentono un'altra scelta soltanto in via di eccezione.
Diverso risulta
essere invece l'organo competente a compilare l'albo, che secondo la legge
dello Stato é un "comitato" o "consiglio" composto dal
presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica e da un
professionista designato dall'ordine professionale (art. 14 disp. attuaz.),
mentre secondo la legge della Provincia di Bolzano l'elenco é redatto dalla
Giunta provinciale e trasmesso al presidente del Tribunale. A prescindere dalla
considerazione che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna osservazione
critica su questo punto, evidentemente perché il Pretore non ha ravvisato in
tale differenza nessun vizio di legittimità, si può osservare che la
compilazione dell'elenco a cura della Giunta provinciale non esclude affatto la
proponibilità, in sede competente, di reclami degli interessati, ove si trovino
iscritte nell'albo persone non aventi i titoli necessari, ovvero ne siano state
escluse altre, che dimostrino di possederli.
Non si comprende poi
perché nell'ordinanza si parli di "albo chiuso", mentre la legge non
usa questa qualificazione, né determina il numero massimo degli iscritti, e
prescrive invece che l'elenco venga aggiornato annualmente (anziché ogni
quattro anni, come previsto dall'art. 18 disp. attuaz. del Codice di procedura
civile), aumentando così le garanzie a favore di chiunque desideri essere
incluso nell'albo stesso ed abbia titoli per accedervi.
La esigenza che gli
aspiranti alla iscrizione abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e
tedesca é pienamente giustificata, in considerazione del principio stabilito
nell'art. 2 dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, a norma del
quale "nella Regione é riconosciuta parità di diritti ai cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate
le rispettive caratteristiche etniche e culturali". Del resto lo stesso
Statuto richiede la conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, per il
personale del Provveditorato agli studi di Bolzano e per i membri del Consiglio
scolastico e di quello di disciplina per i maestri (art. 15).
In quanto poi alla
esigenza che gli aspiranti siano iscritti all'albo professionale della Provincia
di Bolzano da almeno tre anni, si deve riconoscere che anche questo requisito é
congruo e giustificato, posto che il compito degli esperti é precisamente
quello di fornire al giudice gli elementi di fatto necessari per la
determinazione del prezzo di assunzione di un determinato maso e non vi é
dubbio che in tanto può essere adeguata la valutazione suggerita, in quanto chi
la propone sia effettivamente a conoscenza dei valori correnti nel luogo ove si
trova il bene oggetto della stima.
Poiché la norma denunciata
deve essere interpretata ed applicata nei sensi sopra esposti, i quali si
ricavano dal significato letterale delle parole e dai principi generali che
regolano la materia, e pertanto si deve riconoscere a qualunque cittadino, che
dimostri di possedere i requisiti da essa voluti, il diritto alla iscrizione
nell'elenco, con facoltà di reclamo in caso di denegata iscrizione, in analogia
al disposto della legge statale (art. 15, ultimo comma, disp. attuaz. del
Codice di procedura civile), senza possibilità di illegittime discriminazioni
fra i diversi gruppi etnici e linguistici della popolazione, espressamente
vietate dall'art. 2 dello Statuto regionale, la Corte non ritiene che la norma
denunciata con l'ordinanza del Pretore di Chiusa debba essere dichiarata
costituzionalmente illegittima.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, prima parte e
capoverso, della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in
riferimento agli artt. 4, prima parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale
della Regione Trentino- Alto Adige.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.