SENTENZA
N. 53
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Commissario generale del Governo
italiano per il Territorio di Trieste 30 dicembre 1957, n. 200, promosso con
ordinanza emessa il 13 maggio 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte
dirette e indirette sugli affari di Trieste su ricorso della Società per azioni
G. Arrigoni & C., iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre
1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio della Società Arrigoni e dell'Amministrazione delle
finanze dello Stato e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Paolo
Barile, per la Società Arrigoni, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Umberto Coronas, per l'Amministrazione delle finanze e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri,
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
giudizio davanti alla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette
sugli affari di Trieste, promosso con ricorso della S.p.a. G. Arrigoni &
C., fu sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Commissario
generale del Governo italiano 30 dicembre 1957, n. 200, il quale estende con
modifiche al Territorio di Trieste la legge 6 agosto 1954, n. 603, intitolata
"Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di
imposte indirette sugli affari". In particolare, l'art. 4 di questo
decreto sopprime, a partire dal 1 gennaio 1958, l'imposta ordinaria sul
patrimonio, istituita col R.D.L. 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella
legge 8 febbraio 1940, n. 100, e stabilisce che la tassazione delle società
indicate all'articolo 21 dello stesso decreto debba avere luogo, per gli anni
anteriori alla soppressione del tributo, sulla base della valutazione eseguita
agli effetti dell'imposta di negoziazione per l'anno 1953, laddove per le
società, costituite o trasferite nel territorio dopo il 31 dicembre 1953 e per
le quali non esista una valutazione per l'imposta di negoziazione per l'anno
1953, la tassazione debba avvenire ai sensi dell'art. 21, primo comma, del
citato decreto 12 ottobre 1939. Con ciò viene modificata la norma dell'art. 22
di questo medesimo decreto, secondo la quale per la tassazione del capitale
delle società indicate nel precedente art. 21, occorre prendere a base la
valutazione eseguita agli effetti dell'imposta di negoziazione per l'anno
antecedente a quello di applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio.
La Società Arrigoni,
nel ricorso alla Commissione provinciale, sosteneva la tesi dell'illegittimità
costituzionale del decreto commissariale per contrasto con l'art. 23 della
Costituzione, in forza del quale "nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La Commissione
provinciale, viceversa, precisava che la questione di costituzionalità verteva
intorno al punto se il decreto commissariale emanato in forza del D.P.R. 27
ottobre 1954, col quale si affidavano al Commissario generale del Governo per
Trieste i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del
Territorio, nonché quelli già esercitati dal cessato G. M. , avesse o non
valore di legge. Concludeva sottoponendo alla Corte la questione di legittimità
costituzionale del decreto commissariale 30 dicembre 1957, n. 200, in
riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza é stata
emessa il 13 maggio 1963; é stata ritualmente notificata e comunicata ed é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 281 del 26 ottobre 1963.
2. - Nel presente
giudizio si é costituita la Società per azioni G. Arrigoni & C.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Barile, Teo De Ferra ed Elia
Clarizia, i quali, nelle deduzioni depositate il 1 agosto 1963, negano che il
decreto impugnato possa essere considerato una legge, perché ritengono che il
Commissario del Governo per Trieste non possa emanare norme aventi forza di
legge. Un potere siffatto, essi sostengono, non poteva essergli conferito dal
D.P.R. 27 ottobre 1954, sia che lo si consideri emanato nell'ambito delle leggi
dello Stato italiano, che non consentono il conferimento dell'esercizio del
potere legislativo nelle forme e nei modi previsti dal citato decreto, sia che
lo si consideri emanato in attuazione del Memorandum di Londra, stipulato tra
gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Italia e la Jugoslavia il 5 ottobre 1954,
il quale si limitava a dichiarare che sia l'Italia sia la Jugoslavia
"estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile nelle zone del
Territorio di Trieste, rispettivamente affidato a ciascuna di esse": vale
a dire, per quanto riguardava la zona A, le norme dell'ordinamento giuridico
italiano e non già quelle del cessato G. M. A. che, invece, arbitrariamente, il
decreto presidenziale richiama.
La difesa della
Società si prospetta l'ipotesi dell'incompetenza di questa Corte a pronunziarsi
sulla proposta questione di costituzionalità per avere questa ad oggetto un
atto privo di forza di legge, ma ne trae la conclusione che anche una
dichiarazione di incompetenza porterebbe ai medesimi risultati, in quanto non
sarebbe possibile, in base alla nostra Costituzione, imporre tributi o modificare
leggi dello Stato con atti amministrativi.
Conclude chiedendo
che la Corte dichiari la incostituzionalità del più volte citato decreto
qualora "in esso si riconosca forza di legge".
3. - Nel giudizio si
é costituita l'Amministrazione delle finanze ed é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'una e l'altro rappresentati e difesi, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato (deduzioni del 7 settembre 1963 e atto di
intervento del 22 luglio dello stesso anno).
L'Avvocatura dello
Stato respinge l'ipotesi che il decreto impugnato possa essere considerato un
atto amministrativo e, quindi, che possa dichiararsi inammissibile la relativa
questione di costituzionalità; sostiene invece l'opposta tesi che, avendo il
ricordato decreto 27 ottobre 1954 riprodotto le parole usate nel Memorandum di
Londra (poteri di amministrazione spettanti al Governo - dove per Governo é da
intendere lo Stato), tra i poteri trasferiti al Commissario devono ritenersi
compresi anche e in primo luogo quelli normativi, tanto più poi che al predetto
Commissario sono stati conferiti i poteri già esercitati nel Territorio di
Trieste dal cessato Governo Militare Alleato, poteri che, com'é noto,
ricomprendevano anche quelli normativi, ampiamente esercitati, e il cui
esercizio fu ritenuto legittimo dalla Corte di cassazione. Se ne deve trarre la
conseguenza che il decreto impugnato rientri fra le norme primarie in base al
contenuto e in base alla competenza istituzionale (costituzionalmente legittima
o meno) dell'organo che lo ha emanato.
Tuttavia, la difesa
dello Stato ritiene che ogni motivo di dubbio circa la legittimità
costituzionale dei poteri conferiti al Commissario per Trieste debba
considerarsi superato con l'emanazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1 (che approva lo Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia),
la quale all'art. 70, primo comma, dispone che i poteri di amministrazione del
Commissario generale di Governo per il Territorio di Trieste saranno esercitati
dal Commissario del Governo, con esclusione di quelli spettanti al Prefetto e
di quelli trasferiti alla Regione fino a quando non sarà diversamente disposto
con legge della Repubblica: la ratio della norma che conserva i poteri del
Commissario generale con le necessarie modifiche soggettive, sta, secondo
l'Avvocatura, nell'esigenza, già tenuta presente con la stessa istituzione del
Commissario, di un graduale adattamento della situazione particolare del
Territorio all'ordinamento generale dello Stato.
Né può farsi ricorso
contro questa tesi alla formula adoperata "potere di amministrazione"
che va interpretata non restrittivamente, ma nel senso ampio che le é
attribuito dal Memorandum d'intesa, certamente comprensivo della potestà
normativa. Cadrebbe così la questione di legittimità del decreto impugnato in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, ma cadrebbe anche quella che
la difesa dello Stato ritiene sollevata dall'ordinanza nei confronti dell'art.
113, dato che, a parte la contraddizione in cui la stessa ordinanza su questo
punto si involgerebbe, il decreto commissariale non riveste la natura di atto
amministrativo.
4. - In una memoria
depositata il 6 febbraio 1964, la difesa della Società Arrigoni ha sostenuto,
in primo luogo, che, quale che sia la soluzione che debba darsi al quesito
circa la sorte della sovranità italiana sul Territorio di Trieste, non può
essere revocato in dubbio il fatto che, col Memorandum del 5 ottobre 1954, si
fece luogo al trasferimento della potestà legislativa dai Corpi alleati all'Italia;
che codesto passaggio non prevedeva né rendeva necessaria la creazione di un
organo extra ordinem, vale a dire il Commissario generale, e
l'attribuzione a questo dell'esercizio della potestà legislativa, in luogo di
estendere puramente e semplicemente al territorio triestino le competenze ex
artt. 70, 76 e 77 della Costituzione; che, in conseguenza, deve ritenersi
costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 27 ottobre 1954. La Corte può e deve
esaminare questa questione di costituzionalità, perché essa fa parte integrante
di quella relativa al decreto impugnato, senza con ciò estendere
arbitrariamente i confini della questione a lei sottoposta con l'ordinanza di
rimessione e senza nemmeno dover sollevare ex professo la nuova questione di
legittimità costituzionale. Altro, infatti, la Corte non dovrebbe fare nella
specie se non verificare "se il soggetto che ha emanato il decreto n. 200
del 1957 fosse o non legittimato ad emanarlo, pretendendo di dare ad esso forza
di legge", in base al citato decreto presidenziale che gli aveva conferito
poteri legislativi.
In secondo luogo,
respinge la tesi dell'Avvocatura che l'art. 70 dello Statuto del Friuli-Venezia
Giulia abbia ratificato l'operato del Commissario triestino fino al momento
della formazione della nuova Regione, sia perché l'articolo ricordato dispone
il passaggio dall'un Commissario all'altro soltanto dei "poteri di
amministrazione", sia perché, escludendo dal trapasso i poteri
"trasferiti alla Regione", esclude il trapasso dei poteri legislativi
che, appunto, sono stati attribuiti alla Regione, sia, infine, perché esso non
contiene una clausola di ratifica costituzionale, almeno in materia
legislativa, né esplicitamente, né implicitamente.
Infine, la difesa
della Società Arrigoni, pur ritenendo ora per fermo che il decreto impugnato,
pretendendo di avere forza di legge, sia soggetto al sindacato della Corte, si
prospetta l'ipotesi che la fonte di esso sia considerata costituzionalmente
legittima e, in conseguenza, si chiede a quale tra le due funzioni del
Commissario triestino, legislativa o amministrativa, il decreto debba essere
attribuito, propendendo, in base ai prevalenti caratteri formali, per questa
seconda attribuzione, con la conseguenza che il decreto dovrebbe essere
disapplicato o annullato in altra sede secondo le regole generali.
5. - Anche
l'Avvocatura ha depositato una sua memoria il 28 gennaio 1964, nella quale
ribadisce le sue tesi insistendo sul punto che il decreto presidenziale 27
ottobre 1954, emesso per dare esecuzione al Memorandum di Londra, trova il suo
fondamento giuridico costituzionale nell'art. 87, ottavo comma, della
Costituzione e riguarda un accordo che, per la sua particolare forma e per il
suo oggetto limitato, non rientra tra le convenzioni per la ratifica delle quali
é necessaria l'autorizzazione delle due Camere mediante legge ai sensi
dell'art. 80 della Costituzione. Il decreto importò la sostituzione dello Stato
italiano, e per esso dell'organo speciale (il Commissario generale del
Governo), al Governo militare alleato con gli stessi poteri esercitati da
quest'ultimo, sicché il potere normativo del Commissario generale deriva da un
titolo internazionale, non trova la sua base nell'ordinamento interno italiano
e, pertanto, dice l'Avvocatura, non sembra possibile porre una questione di
compatibilità dell'esercizio del potere normativo da parte del Commissario
generale per Trieste con le disposizioni degli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
6. - Nell'udienza del
15 aprile 1964 i difensori delle parti hanno illustrato le tesi sostenute negli
scritti difensivi ed insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - La Corte non
ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere
puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione
dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere e segnatamente se, con
l'entrata in vigore di questo, sia venuta a cessare la sovranità italiana sul
Territorio libero di Trieste e, nell'ipotesi che codesta cessazione abbia avuto
luogo, come la sovranità dello Stato sia stata ripristinata o come si sia
verificata la "riannessione" della zona A di quel Territorio allo
Stato italiano.
Ritiene, infatti, la
Corte che o si accolga la tesi, che appare preferibile, secondo la quale la
sovranità italiana sul Territorio triestino non é mai cessata, o si accolga
l'altra secondo la quale essa sovranità é stata ripristinata in conseguenza del
Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo
comportamento dello Stato italiano, la questione della conformità alla
Costituzione dei poteri conferiti al Commissario generale del Governo, così
come ora é sottoposta all'esame della Corte, non subisce modificazione di
termini. É da considerare infatti che il persistere della sovranità italiana
sul Territorio di Trieste o la successiva sua restaurazione non escludono che,
nella zona A di questo Territorio, in seguito a straordinari eventi e ad
accordi internazionali, si sia potuto legittimamente instaurare un regime
particolare di amministrazione e di Governo, quale quello che si riassume nella
figura e nei poteri del Commissario generale.
2.
- Occorre, a questo fine, fare riferimento al Memorandum d'intesa siglato a
Londra il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati
Uniti e della Jugoslavia, e ai presupposti che lo occasionarono:
l'impossibilità di "tradurre in atto le clausole del Trattato di
pace" e la volontà manifestata dalle Potenze occupanti di non assumere
ulteriormente la responsabilità per l'amministrazione del Territorio di
Trieste. In conseguenza di ciò fu concluso un "practical arrangement"
o, come si esprime il testo italiano, furono adottate "misure
pratiche", che si concretarono nel passaggio all'amministrazione italiana
e a quella jugoslava, rispettivamente, della zona A e della zona B del
Territorio triestino. Italia e Jugoslavia concordarono insieme, in uno
"Statuto speciale" allegato al Memorandum, misure per assicurare,
nelle zone che, in base alle disposizioni del Memorandum, passavano nella
rispettiva sfera di amministrazione, "i diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di
religione". Si adottava pertanto una soluzione di carattere provvisorio e
straordinario, conseguenza di uno stato di necessità, com'era del resto
confermato anche dalla natura dell'atto diplomatico, col quale la si adottava,
che é stato ritenuto anomalo ed eccezionale.
Il problema di fondo
non veniva perciò né risoluto né pregiudicato. Per l'Italia questo problema significava
l'ulteriore destino della zona B, di una parte, cioè, di territorio nazionale
sulla quale l'Italia intendeva conservare e riaffermare i suoi diritti.
Conforme a questa situazione e dettato dal proposito di salvaguardare queste
esigenze giuridiche, storiche e politiche, fu il comportamento dello Stato
italiano, che si espresse nel fatto che il Parlamento discusse intorno al
Memorandum senza giungere ad adottare alcuna decisione, e nell'altro che i
poteri esercitati mediante un Commissario generale del Governo nella zona
passata all'amministrazione italiana si collegarono (o ne furono la
continuazione) a quelli esercitati dai Comandi militari alleati prima
dell'entrata in vigore del Trattato di pace e, nella medesima forma e misura,
dopo l'entrata in vigore di questo, giusta l'art. 1 dello "Strumento per
il regime provvisorio del Territorio libero di Trieste", allegato al
Trattato stesso, il quale appunto stabilisce che "fino all'assunzione dei
poteri da parte del governatore, il Territorio libero continuerà ad essere
amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di
competenza". In questo quadro va considerata la particolare natura ed
estensione dei poteri del Commissario generale di Governo e segnatamente di
quelli legislativi: continuazione dei poteri esercitati già dai Comandi
alleati. Né questo comportamento dello Stato italiano dettato dalla
straordinaria situazione del Territorio triestino, non assimilabile, o quanto
meno non identificabile a quella dei territori in via di annessione dopo la
prima guerra mondiale, fu contraddetto da talune necessarie misure e interventi
legislativi dello Stato italiano direttamente efficaci nel Territorio
triestino, che restò nella sua peculiare configurazione, senza che ne
risultasse compromessa la posizione politica internazionale dell'Italia in
materia. Sono questi i motivi che rendono non sostenibile la tesi illustrata
dalla difesa della Società Arrigoni secondo la quale non sarebbe stato
necessario un regime speciale per l'amministrazione della zona, che, a ben
guardare, si risolve in una critica della valutazione del momento storico e
della tutela degli interessi nazionali compiuta dallo Stato italiano nel 1954.
3. - L'Avvocatura
dello Stato insiste sul carattere decisivo, ai fini della soluzione della
questione di legittimità, dell'entrata in vigore della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, contenente lo "Statuto speciale della Regione Friuli -
Venezia Giulia", e segnatamente sull'art. 70 di essa. E a ragione.
L'interpretazione che di questo articolo sostiene la difesa della Società
Arrigoni non sembra accoglibile. Le norme contenute in quell'articolo devono
essere interpretate, com'é ovvio, nel sistema dello Statuto, e comportano il
passaggio dei poteri amministrativi dal Commissario generale del Governo al
Commissario del Governo per la Regione, al Prefetto e alla Regione nell'ambito
della rispettiva competenza, quale é stabilita dall'ordinamento regionale e
dall'ordinamento statale. Ma comportano anche la cessazione dell'esercizio di
ogni potere legislativo da parte del Commissario generale di Governo e del suo
successore, il Commissario di Governo. Nell'ambito, infatti, del Territorio di
Trieste, ricompreso nei confini della Regione a statuto speciale Friuli - Venezia
Giulia, il potere legislativo sarà esercitato dallo Stato e dalla Regione nei
limiti della rispettiva competenza. I residui poteri di amministrazione del
Commissario generale, quelli, vale a dire, che non rientrano nelle previste
attribuzioni della Regione, del Prefetto e del Commissario di Governo, passano
anch'essi a quest'ultimo, ma senza confondersi con le competenze che
ordinariamente a lui spettano, e saranno esercitati "fino a quando non
sarà diversamente disposto con legge della Repubblica": tra questi sono da
ricomprendere le competenze regolate nei commi 3 e 4 dell'art. 70 dello
Statuto. Con che la peculiarità della situazione del Territorio triestino é
riconosciuta anche dallo Statuto speciale.
Le parti hanno
discusso se con questo medesimo art. 70 il legislatore costituzionale ha inteso
sanare o convalidare l'esercizio da parte del Commissario generale di poteri
legislativi. La Corte ritiene che la difesa della parte privata lo neghi a
torto. L'interpretazione che occorre dare, come si é or ora visto, all'art. 70
porta a ritenere - anche in assenza di un'esplicita dichiarazione di convalida
-, che il carattere extra ordinem del regime del Territorio di Trieste é
stato riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore
costituzionale; che, anzi, sotto il profilo di una particolare amministrazione,
é stato altresì confermato. Sicché anche per questo motivo non può essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto impugnato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette sugli affari di Trieste con ordinanza 13 maggio 1963, sulla legittimità
del decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste
30 dicembre 1957, n. 200, in relazione agli artt. 23, 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.