ORDINANZA
N. 51
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684
del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1963 dal
Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Spadolini Giovanni e
La Valle Raniero, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero;
udita nell'udienza
pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Luigi
Vecchi, per La Valle Raniero, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il
Tribunale di Bologna, con la suindicata ordinanza, sostiene che gli artt. 164 del
Codice di procedura penale e 684 del Codice penale contrastino con la libertà
di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in
quanto pongono "una esclusiva limitazione alla libertà di stampa in ordine
ad atti rispetto ai quali non tutti coloro che sono concorsi a formarli sono
obbligati al segreto, di guisa che la ratio legis delle norme penali
medesime risiederebbe in un dovere di riservatezza non tutelato dalla
Costituzione, ed anzi in contrasto con i suoi principi informatori di libertà
di informazione";
che si sono
costituite le parti private ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che
l'art. 164 del Codice di procedura penale vieta la pubblicazione del contenuto
di determinati atti, configurando diverse ipotesi in relazione alle varie fasi
e caratteristiche del procedimento penale;
che l'ordinanza di
rimessione pone genericamente la questione di legittimità costituzionale per
l'intero art. 164 senza precisare quali delle ipotesi in detto articolo
contemplate si riferiscano all'oggetto del giudizio principale (se tutte od
alcune di esse), e senza indicare quindi se la questione debba essere
delimitata oppure debba investire tutte le suddette ipotesi;
che ne deriva una
assoluta incertezza sul punto impugnato, che deve essere eliminata dal giudice
che ha proposto la questione di legittimità costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 16 giugno 1964.