ORDINANZA
N. 50
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, promossi con nove ordinanze emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di
Genova nei procedimenti civili vertenti tra Dini Vando, Zurli Vittorio,
Scovenna Emilio, Rollero Arturo, Perego Ettore, Allavena Oreste, Faveto Angelo,
Acerbo Giovanni e Bianchi Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritte ai nn. da 132 a 140 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13 luglio 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Dini Vando ed altri;
udita nell'udienza
pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
uditi gli avvocati
Giambattista Lazagna e Manlio Donati, per Dini Vando ed altri;
Ritenuto che Dini
Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero Arturo, Allavena Oreste e
Bianchi Angelo, impiegati delle Ferrovie dello Stato, Acerbo Giovanni, Faveto
Angelo e Perego Ettore, impiegati del Consorzio autonomo del porto di Genova,
chiedevano all'Istituto nazionale della previdenza sociale che i contributi
obbligatori per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia versati durante il
servizio non di ruolo, da essi riscattato per intero ai fini del trattamento di
quiescenza a carico delle rispettive amministrazioni, fossero trasferiti
nell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del
Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422;
che l'Istituto
respingeva tali richieste in quanto che i suddetti contributi, divenuti
indebiti per effetto del riscatto del servizio non di ruolo, non potevano
essere considerati come versamenti facoltativi ma dovevano essere restituiti a
coloro che li avevano corrisposti;
che in seguito a ciò
gli interessati convenivano in separati giudizi l'Istituto davanti al Tribunale
di Genova per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione
facoltativa;
che nel corso di tali
giudizi l'I.N.P.S. sosteneva, fra l'altro, che la disposizione contenuta
nell'art. 25, secondo comma, del citato Regolamento sarebbe stata
implicitamente abrogata e sostituita dall'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, il quale dispone che i contributi indebitamente versati
non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni previdenziali e
della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la parte
trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita;
che gli attori
sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. n.
818 del 1957 per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n, 218, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione;
che il Tribunale, con
le nove ordinanze indicate in epigrafe, identiche nella motivazione e nel
dispositivo, ha ritenuto rilevante la questione di legittimità limitandosi ad
osservare, sul punto della non manifesta infondatezza, che la materia dei
contributi indebiti non ha avuto nessuna regolamentazione nella legge di delega
e che ai sensi dell'art. 37 della stessa legge era stata consentita al Governo
esclusivamente la emanazione di disposizioni di attuazione e di coordinamento;
che nei giudizi
dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private e non si é invece
costituito l'I.N.P.S. né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in
quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione di detta questione;
che il Tribunale ha
omesso di esaminare se i giudizi promossi dai dipendenti delle Ferrovie dello
Stato e del Consorzio autonomo del porto di Genova potessero essere definiti in
base alle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591,
e a quelle che regolano il riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti
del Consorzio;
che, pertanto, si
rende necessario restituire gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione
sul punto della rilevanza, rispetto ai giudizi principali, della questione
sottoposta alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 16 giugno 1964.