ORDINANZA
N. 49
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2983, promosso con
ordinanza emessa il 23 aprile 1963 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento
civile vertente tra la Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà e l'Ente
per la colonizzazione del Delta Padano, iscritta al n. 179 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268
del 12 ottobre 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e
della Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà;
udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Aldo
Formiggini, per la Società di bonifica, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Piero Peronaci, per l'Ente di riforma.
Ritenuto che il
Tribunale di Ferrara, con ordinanza 23 aprile 1963, ha rimesso a questa Corte
la questione di legittimità costituzionale del decreto di espropriazione 29
novembre 1952, n. 2983 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale, n.
8 del 12 gennaio 1953), emesso nei confronti della Società anonima bonifica
Valli Staffano e Rivà, in quanto, secondo l'assunto della Società espropriata,
alla data del 15 novembre 1949 il reddito dell'intera proprietà immobiliare
della società stessa era inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841;
che l'ordinanza é
stata regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
ottobre 1963, n. 268;
che in questa sede
per la Società anonima bonifica Valli Staffano e Rivà si sono costituiti gli
avvocati Claudio Mursia, Aldo Formiggini e Francesco Toscano, depositando le
deduzioni in data 31 ottobre 1963 e una memoria il 20 febbraio 1964, e
concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del predetto
decreto di scorporo;
che in rappresentanza
dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano si é costituita l'Avvocatura
dello Stato, depositando le deduzioni in data 12 agosto 1963, e una memoria il
17 febbraio 1964, con le quali si chiede che la Corte voglia ordinare la
restituzione degli atti al Tribunale di Ferrara, perché l'ordinanza di
rimessione a questa Corte manca della motivazione specifica richiesta dalla
legge, non essendosi pronunciata sui presupposti della questione di legittimità
costituzionale e sulla esistenza di una rinuncia ad agire della Società
attrice, eccepita dall'Ente convenuto;
Considerato che nella
detta ordinanza non trovasi una congrua motivazione della impossibilità di
definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, mentre, invece, in essa si afferma che l'indagine
sulle eccezioni di merito avrebbe portato a una vera e propria pronuncia sulla
domanda nella sua interezza;
che l'ordinanza si
presenta, inoltre, insufficientemente motivata anche perché non si trovano in
essa precisati i presupposti di fatto della questione di legittimità
costituzionale, non risultando che il Tribunale abbia portato il suo esame su
gli atti e i documenti attestanti la consistenza patrimoniale della Società
bonifica Valli Staffano e Rivà al 15 novembre 1949 ed il reddito imponibile di
essa, determinati secondo i criteri del Part. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, né che degli atti esibiti dalle parti abbia stabilito il valore
certificativo ed abbia accertato il preciso contenuto;
che, pertanto, si
rende necessario che il Tribunale proceda a una più completa indagine sulla
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale ai fini del
giudizio, ed ove, compiuto quest'esame, riconosca tale rilevanza, precisi i predetti
elementi di fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la
soluzione della questione stessa;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 16 giugno 1964.