SENTENZA
N. 47
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e
dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, promosso con ordinanza
emessa il 4 aprile 1963 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile
vertente tra Sonaglia Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Sonaglia Maria e dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Ettore
Patrizi, per la Sonaglia, l'avv. Guido Nardone, per l'I. N. P. S., ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte
d'appello di Torino, pronunziando nella causa vertente fra Sonaglia Maria e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (ordinanza 4 aprile 1963), ha
mosso dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 460 del Cod. proc. civ.
e dell'art. 97, quarto comma, del R. D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul
perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale.
L'art. 460 del Cod.
proc. civ. dispone che la domanda relativa a controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie non può essere proposta se non quando
sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la
composizione in via amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il
compimento dei procedimenti Stessi; il quarto comma dell'art. 97 del citato
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, statuisce che non é ammesso il ricorso in via
contenziosa contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale concernenti l'attuazione delle disposizioni del decreto, prima che sia
definito il ricorso in sede amministrativa.
La Corte ha ravvisato
una sconcordanza fra le norme predette e l'art. 113 della Costituzione, perché
viene sanzionato con la perdita della tutela giurisdizionale il mancato
esperimento entro un breve termine di un ricorso in via amministrativa. Non si
può credere che le norme denunciate ritengano fatto di acquiescenza l'inutile
decorso di quel termine, perché l'inerzia dell'interessato può essere stata
causata da ignoranza o da negligenza; ma si deve ritenere che esse si
propongono di favorire la composizione in via amministrativa di cause
facilmente evitabili. La sanzione per l'inadempimento dell'onere imposto
esorbita però da tale fine, perché si risolve nella perdita del diritto anziché
in conseguenze meramente processuali, come potrebbero essere quelle riflettenti
la pronunzia sulle spese.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa il 28 giugno 1963 e il 1 luglio 1963 al
Presidente del Consiglio dei Ministri; é stata comunicata ai Presidenti delle
due Camere; é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
agosto 1963, n. 231.
Si sono costituiti in
questa sede la Sonaglia (16 settembre 1963) e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (10 settembre 1963);
é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri (22 luglio 1963). Tutte le parti hanno
depositato memorie, e la Sonaglia ha allegato alla sua un parere pro ventate
del prof. Carlo Esposito, al quale interamente si é riportata.
2. - L'Istituto
nazionale della previdenza sociale deduce che l'art. 113 della Costituzione, se
esige che si conceda "sempre" la tutela giurisdizionale, non
prescrive che essa sia data "incondizionatamente",
"assolutamente" o comunque illimitatamente. Vuole che tale tutela si
estenda nei confronti di tutti gli atti della pubblica Amministrazione, ma non
esclude la soggezione delle singole posizioni di vantaggio agli effetti del
tempo, né sotto il profilo della prescrizione, né sotto quello della decadenza.
Secondo l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, scopo principale dell'art. 460 del Cod.
proc. civ. non é quello di favorire una conciliazione extra-processuale della
controversia, ma l'altro di garantire, attraverso un particolare controllo, che
il pubblico interesse sia perseguito dalla pubblica Amministrazione con un
comportamento legittimo, anche se é vero che, in pratica, si ha il risultato di
eliminare alcune controversie. L'interesse del cittadino viene utilizzato come
strumento atto ad eccitare il controllo predisposto e si congiunge a quello
pubblico inerente alla legittimità del provvedimento dell'Amministrazione,
restandogli subordinato: viene infatti realizzato solo se e in quanto con
questo coincida e senza ricercare contemperamenti, come avverrebbe se il
procedimento tendesse ad una conciliazione. Si prevede una successione di
attività amministrativa e di attività giurisdizionale per evitare la
sovrapposizione di questa su quella, ed attuare, in tal modo, l'esigenza di una
separazione di poteri, che é una costante del nostro ordinamento
costituzionale.
L'Istituto nazionale
della previdenza sociale ammette che, fin quando l'attuazione del rapporto
resta affidata alla supremazia della Amministrazione, il diritto soggettivo si
affievolisce; ma, da un lato rileva, in via generale, che non é prescritto che
tutte le pretese debbano essere soddisfatte subito nella loro integrità, in
modo che non sia possibile alla legge di approntare procedimenti diffusi nel
tempo e nello spazio, e, da altro lato, osserva, in via particolare, che
l'affievolimento temporaneo del diritto alle prestazioni sociali é richiesto
dalla necessità che si svolga nell'ordine la pubblica funzione al medesimo
connessa, senza peraltro rilevare ai fini della tutela giurisdizionale.
Infine l'Istituto fa
presente che la Costituzione non vieta di sottoporre l'acquisto o l'esercizio
di un diritto all'adempimento dell'onere di compiere una certa attività entro
un tempo determinato: nella specie, poi, l'inosservanza dell'onere relativo al
procedimento amministrativo impedisce che si perfezioni la pretesa soggettiva
dell'onerato.
3. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri nega pure che le norme denunciate intendano togliere
la garanzia costituzionale.
Esse sono analoghe a
quelle che vigono in materia di giustizia amministrativa, non potendosi
ricorrere, ad esempio, al Consiglio di Stato, se non vi sia un provvedimento
definitivo; e rispondono al duplice interesse di garantire al cittadino il
soddisfacimento del proprio diritto rapidamente e senza incontrare oneri e
spese, e di consentire all'Amministrazione di evitare il giudizio del
magistrato mediante la riforma degli atti illegittimi. Che é un interesse
pubblico assai rilevante, idoneo a giustificare una condizione o un onere
dell'azione; se pure una condizione o un onere del genere le norme denunciate
comportano.
4. - La Sonaglia,
riportandosi alle prime formulazioni dell'art. 113 della Costituzione, rileva
che anche quella attuale intende, se pure non espressamente come le prime,
garantire al singolo, contro gli atti della pubblica Amministrazione lesivi dei
diritti, una tutela identica a quella che é concessa ove la lesione sia stata
opera di un privato; v'é la sola differenza che il testo definitivo permette di
escludere che l'autorità giudiziaria possa annullare atti della pubblica
Amministrazione. Tale scopo é stato richiamato da questa Corte nella sentenza
31 marzo 1961, n. 21; ma le norme denunciate rendono più gravosa la tutela
contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, perché
consentono la tutela, non in relazione al fatto che v'é stata lesione di un
diritto, ma sempreché alla lesione sia seguito un ricorso amministrativo.
Secondo la Sonaglia,
poi, il citato art. 97, quarto comma, del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827,
sottoponendo gli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ad un
anomalo sistema di impugnazione, in una prima parte di indole amministrativa e
in una seconda parte di indole giurisdizionale, ciascuna soggetta a propri
termini perentori, esclude o limita la tutela giurisdizionale a particolari
mezzi o per determinate categorie di atti, con il risultato di creare un
privilegio per la pubblica Amministrazione. Ed inoltre, prosegue la Sonaglia,
mentre le prestazioni previdenziali sono garantite ai lavoratori come oggetto
di un diritto soggettivo ex art. 38, secondo comma, della Costituzione, e
quindi come situazione di vantaggio posta per il soggetto in modo diretto e
immediato, esclusivamente per lui, le norme denunciate tutelano il diritto a
quelle prestazioni nel modo stesso previsto per gli interessi legittimi,
attraverso cioé la protezione dell'interesse pubblico e il perseguimento di
questo interesse. Vi é, in questa soggezione del diritto soggettivo agli
interessi statali e agli interessi delle istituzioni statali, un'applicazione
dei principi dell'ordinamento fascista, e quindi di principi incompatibili con
quelli di uno Stato di diritto.
Non é esatto inoltre,
per la Sonaglia, che il procedimento amministrativo offre all'interessato mezzi
per una più sollecita e facile soddisfazione della prestazione alla quale ha
diritto: l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha un termine per
decidere sulla domanda di prestazione, e il procedimento perciò permette
ritardi che non si confanno con l'immediatezza del bisogno dell'interessato;
questi subisce limitazioni nell'accertamento del merito perché, secondo la
giurisprudenza più recente della Cassazione, il procedimento amministrativo
vincola la decisione del magistrato alla valutazione degli accertamenti già
eseguiti; l'interessato corre il rischio della decadenza dalla tutela
giurisdizionale ove non ricorra entro un breve termine, mentre, se il comitato
esecutivo non decide entro il termine stabilito dalla legge sul ricorso avverso
il provvedimento, l'Istituto corre solo il rischio dell'azione giudiziaria.
La Sonaglia esclude
che la Costituzione abbia lasciato alla legge la facoltà di regolare i modi e
l'efficacia della tutela giurisdizionale fino a subordinarla alla tutela
amministrativa da esperirsi sotto pena di decadenza entro termini perentori.
Ricorda la Sonaglia che questa Corte, nella sentenza 22
novembre 1962, n. 93, ha riconosciuto, rispetto alla formula dell'art. 24
della Costituzione, che i termini per agire debbono essere congrui, e che la
congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse
del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto, quanto alla funzione
assegnata nel sistema dell'intero ordinamento giuridico all 'istituto in cui
l'atto si inserisce; e, nella specie, é opinione della Sonaglia che, essendo
l'azione giudiziaria nella materia prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
esercitabile nei cinque anni, si palesa insufficiente il termine di 90 giorni
previsto per adire al procedimento amministrativo, il quale comporta le stesse
difficoltà, le stesse incertezze e gli stessi accertamenti che presenta
l'azione giudiziaria.
Viene anche rilevato
che la sentenza
di questa Corte del 7 luglio 1962, n. 87, se ha ritenuto infondato
l'assunto della illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo
comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, in presenza di un sistema
che assicura contro l'atto amministrativo una particolare tutela amministrativa
e in relazione a questa garantisce i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento, ha così deciso volendo ammettere limiti alla tutela
giurisdizionale nei principi dell'autorità dell'Amministrazione e della
esecutorietà e imperatività degli atti amministrativi; ma, nel caso in
discussione, secondo l'assunto della Sonaglia, la potestà di imperio della
pubblica Amministrazione non viene in considerazione, perché l'atto non é di
potere amministrativo e perché la legge, deferendo le controversie sulla
materia alla competenza del giudice ordinario, ha escluso che il diritto
dell'interessato abbia a degradare ad interesse. Vero é che questa Corte, nella
sentenza 22
giugno 1963, n. 107, ha negato la illegittimità costituzionale dell'art. 9,
comma secondo, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sulla assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro; ma questo articolo é inserito in un
sistema che, in sede di esecuzione dell'atto amministrativo, consente di
opporre ogni ragione non fatta valere in precedenza, e perciò la Sonaglia ne
desume che, secondo la Corte, può essere legittimo subordinare la tutela
giurisdizionale dei diritti al previo esperimento della tutela amministrativa,
solo se ciò non porti alla insuperabile eliminazione della possibilità di
tutelare giurisdizionalmente il proprio diritto contro l'atto dell'Amministrazione.
5. - All'udienza del
29 aprile 1964 i difensori delle parti hanno ribadito le rispettive tesi.
Considerato in
diritto
1. - Nella
discussione orale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha esposto due
osservazioni preliminari. Ha anzitutto notato che, per quanto l'assenta
illegittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e
dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sia stata
desunta dalla considerazione che il procedimento amministrativo contemplato
dalle predette norme é prescritto a pena di decadenza, nel dispositivo della
ordinanza di rimessione non é stato richiamato l'art. 98 di tale decreto, ove é
contenuta la disposizione di preclusione. Ha inoltre rilevato che, non avendo
il Comitato esecutivo opposto l'assunta decadenza, questa non poteva essere
eccepita dalla parte né presupposta o rilevata dal giudice, secondo una
costante giurisprudenza della Corte di cassazione; in modo che, non potendo la
sanzione avere applicazione nella causa, doveva anche risultare irrilevante la
questione di legittimità della norma che la contiene.
La prima osservazione
deve disattendersi, perché non avverte che la materia del processo di
legittimità costituzionale é delimitata dall'insieme dell'ordinanza che l'ha
promosso, non soltanto dal suo dispositivo (sentenza 7 giugno
1962, n. 65). La Corte di appello di Torino, avendo scorto, nella sanzione
di decadenza, la causa di illegittimità dell'art. 460 del Codice di procedura
civile e dell'art. 97 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha implicato nella
questione anche l'art. 98 di questo regio decreto, per quanto non l'abbia
espressamente indicato.
Non diversa sorte
merita la seconda osservazione, avendo la Corte di Torino dato sufficiente
ragione al giudizio di rilevanza della questione che proponeva; pur essendo
vero che, nel formularlo, essa non si attenne alla giurisprudenza cui si
riferisce l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Può quindi passarsi
all'esame degli assunti prospettati nell'ordinanza di rimessione.
2. - Indubbiamente il
precetto contenuto nell'invocato art. 113 della Costituzione per cui, contro
gli atti della pubblica Amministrazione, é ammessa "sempre" la tutela
giurisdizionale, proclama l'inviolabilità del diritto a tale tutela. Ma quel
precetto, come non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione
giudiziaria sempre nella medesima maniera e con i medesimi effetti (sentenza 3 luglio 1962, n. 87), così non vieta che la legge ordinaria
possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione, in guisa
da renderla concreta (sentenza 14 giugno 1956, n. 1), purché, si intende, non siano scelte
modalità che rendano impossibile o difficile l'esercizio del diritto.
Questa Corte ha già
escluso che contrasti con il predetto art. 113 la legge che assicura contro
l'atto dell'Amministrazione, dapprima una protezione amministrativa, e, di poi,
in relazione a questa, rimedi giurisdizionali diretti soltanto o ad ottenere il
risarcimento del danno cagionato dall'esecuzione dell'atto dell'Amministrazione
(citata sentenza 3 luglio 1962, n. 87) o ad impedire l'esecuzione di tale atto (sentenza 7 giugno 1963, n. 107). E non é sostanzialmente diversa l'ipotesi
di norme, come quelle sulle quali la Corte di Torino ha appuntato i suoi dubbi,
che condizionano l'esperimento dell'azione giudiziaria, nel caso di prestazioni
previdenziali, alla proposizione di una istanza amministrativa, o, decisa questa
in senso sfavorevole, ad un ricorso ad un organo amministrativo costituito a
tale scopo presso l'Istituto erogatore delle prestazioni.
3. - Le norme
denunziate pongono l'onere del procedimento preliminare nel presupposto che
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovendo, come pubblica
Amministrazione, conformare a legalità il proprio comportamento, non rifiuterà
le prestazioni la cui richiesta attui la volontà della legge, e le adempirà
senza che vi sia bisogno della costrizione di una sentenza di condanna; ed é
chiaro, allora, che quelle norme tendono a far sì che siano portate avanti
l'autorità giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per
composizione extragiudiziale. Ciò non vuol dire escludere o limitare la tutela
giurisdizionale.
Questa tutela é
garantita "sempre" dalla Costituzione, non certo nel senso che si
imponga una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto; e
pertanto non ha pregio obiettare che condizionare l'azione all'espletamento di
un procedimento amministrativo é procrastinarne l'esercizio. Questa Corte ha
costantemente ritenuto la legittimità costituzionale di disposizioni che
impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela
giurisdizionale (sentenze 21 aprile 1962, n. 40; 27 aprile 1963, n. 56; 25 maggio 1963, n. 83; 27 giugno 1963, n. 113); e si percorre la stessa via logica quando
si riconoscono non pregiudizievoli all'esercizio di quel diritto norme, come le
denunciate, che vogliono evitarne, se non l'abuso, l'eccesso, e vogliono
indirizzarlo perciò verso un suo uso adeguato, ancorandolo ad una
determinazione dell'opportunità di promuovere l'azione giudiziaria, che maturi
dopo un apprezzamento della fondatezza della pretesa, compiuta alla stregua
delle risultanze emerse in un procedimento preliminare di natura
amministrativa.
Un sistema del genere
non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica
Amministrazione, perché soddisfa soltanto ad un'esigenza di economia
processuale, e quindi ad un interesse della stessa funzione giurisdizionale;
nemmeno limita la protezione giudiziaria in vista di una potestà di imperio
della pubblica Amministrazione, perché mantiene l'assoggettamento di questa
all'interesse della parte privata, imponendole di esaminarne i rilievi per
evitare l'azione giudiziaria. E infine neanche é esatto che tal sistema dà, al
diritto soggettivo, la medesima tutela che é prevista per gli interessi
legittimi, perché, pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo, esso
non vuole che in sede giurisdizionale si accerti il vizio dell'atto
dell'Amministrazione e che il diritto quindi sia garantito attraverso
l'eliminazione di quell'atto, ma esige che, nella sede predetta, il diritto si
accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento
giuridico: la Corte di cassazione ha infatti da ultimo rilevato che l'azione
giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali ha per oggetto, non
l'impugnazione della decisione del Comitato esecutivo (sentenza 19 settembre
1963, n. 2567), ma l'esame della domanda nella sua integrità, sotto tutti i
profili che le parti ritengono di sottoporre al giudice (sentenza 18 giugno
1959, n. 1913).
Infondatamente poi si
assume che l'adempimento dell'onere in discussione si risolve in uno svantaggio
del creditore della prestazione previdenziale. Costui ne é anzi favorito,
perché trova, nel procedimento amministrativo, un modo di soddisfazione della
pretesa facilmente invocabile, e non dispendioso: basterà avere presente la
semplicità di contenuto che può avere la domanda di prestazione e il fatto che,
se questa concerne una pensione di invalidità o l'assistenza antitubercolare,
il costo degli accertamenti svolti nel procedimento amministrativo restano a
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale anche quando si
risolvono a sfavore dell'istante, e perciò anche quando, se fosse proposta
azione giudiziaria, l'istante dovrebbe sostenerne la spesa, perché ne é
rigettata la domanda. L'onere si risolve nel vantaggio del creditore della prestazione
pure perché questi viene posto in grado di conoscere integralmente le posizioni
di difesa dell'Istituto prima di deliberare sull'opportunità di esperire
l'azione giudiziaria, e corre quindi un minor rischio di soccombenza. Un
ritardo dell'Istituto nel pronunziarsi sulla domanda nella prima fase del
procedimento non é senza rimedi, perché, secondo la giurisprudenza della Corte
di cassazione (10 dicembre 1957, n. 4654), esso é vincibile mediante una
diffida a provvedere sull'istanza amministrativa, in applicazione di noti
principi di diritto.
4. - Si sostiene
altresì che, nella specie, un pregiudizio alla tutela giurisdizionale viene a
determinarsi perché le norme denunciate prevedono, per ricorrere al Comitato
esecutivo, un termine la cui inutile decorrenza fa decadere dall'azione
giudiziaria; e, per giunta, un termine che, essendo di novanta giorni, é assai
breve al confronto di quello quinquennale stabilito per l'esperimento di
quell'azione, dopo che se ne é conservato l'esercizio.
Deve però ritenersi
che la fissazione del termine contestato ha la funzione di assicurare il
rispetto del principio di obbligatorietà del procedimento amministrativo anche
nella fase di riesame del provvedimento negativo dell'Istituto; e così é pure
della sanzione di decadenza comminata per la inosservanza di quel termine. Sono
numerose le situazioni soggettive che l'ordinamento sottopone ad un regime di
decadenza, per il mancato esercizio entro un breve termine dei poteri che
attribuisce, o per il mancato compimento di un determinato atto. Con
l'applicare tale regime alla prestazione di previdenza, la legge ha soltanto
ritenuto che pure riguardo a questa era opportuno eliminare nel più breve tempo
l'incertezza nel diritto a conseguirla. Sarebbe assurdo intendere che l'art. 113
della Costituzione assicura "sempre" la tutela giurisdizionale, per
affermarne la perpetuità, che vorrebbe dire per proclamare la perennità di ogni
diritto soggettivo e l'impossibilità di assoggettarlo a decadenza o a
prescrizione: non é utile nell'attuale sede decidere se la decadenza comminata
dalle norme denunciate comporti soltanto l'estinzione della efficacia della
domanda di prestazione, come sostiene l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, o la preclusione dell'azione giudiziaria.
Quanto al termine
stabilito per il ricorso al Comitato esecutivo, esso era di trenta giorni in
base al testo originario dell'art. 98 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827; fu
portato a novanta giorni con l'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, per
rendere meglio possibile al titolare del diritto, come spiega la relazione che
accompagnò la proposta, un ponderato esame delle ragioni opposte dall'Istituto
contro la domanda. Il termine di novanta giorni é superiore a quello
generalmente previsto per il ricorso al Consiglio di Stato, e non può essere
pertanto ritenuto incongruo alle esigenze della difesa amministrativa del
creditore della prestazione; specie perché la giurisprudenza afferma che
l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve accertare con completezza
gli elementi che possono giustificare la pretesa alla prestazione,
indipendentemente cioé da ogni impulso probatorio dell'interessato. Non ha
importanza opporre che si é reputato opportuno di concedere un maggior tempo di
cinque anni per la proposizione dell'azione giudiziaria, ove anche il comitato
esecutivo respinga il ricorso. Cotesto termine quinquennale é di prescrizione,
e non é possibile saggiare sulla sua misura la congruità di quello trimestrale,
che é di decadenza, incide, nella specie, sulla durata di un procedimento, che
per giunta, é di natura amministrativa, e soddisfa alla necessità di non
ritardare, nel concorrente interesse del creditore, gli accertamenti di riesame
necessari ad una migliore valutazione della domanda di prestazione.
5. - Altra ragione di
pregiudizio alla tutela giurisdizionale si avrebbe perché la materia del
procedimento amministrativo limita quella del processo giudiziario, e il
giudice resta perciò vincolato agli accertamenti compiuti nella sede anteriore.
Non risulta però da
alcuna delle norme del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che il giudice debba
formare il suo convincimento soltanto sulla base delle prove raccolte nella
sede amministrativa. Lo ha escluso quella giurisprudenza della quale si é già
fatto cenno, per cui il procedimento giurisdizionale non ha a suo scopo
l'impugnazione della decisione del Comitato esecutivo dell'Istituto, ma tende
direttamente all'accertamento del diritto alla prestazione. Lo esclude, del
resto, il Codice di procedura civile, il quale, all'art. 463, stabilisce che,
nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali, il giudice é
normalmente assistito da consulenti tecnici, e all'art. 465, secondo comma,
che, nei procedimenti di appello seguiti a decisioni fondate su accertamenti
compiuti da consulenti tecnici, obbliga alla nomina di un consulente: entrambe
le due disposizioni non avrebbero senso se il processo giurisdizionale dovesse
svolgersi sul solo fondamento degli accertamenti compiuti nella fase
amministrativa. É vero esclusivamente che il giudice trova ristretto il petitum
e la causa petendi dell'azione giudiziaria dal petitum e dalla causa petendi
del procedimento preliminare. Ma ciò accade, perché soltanto su ciò che fu
domandato in sede amministrativa, e in relazione al titolo dedottovi, si é
ottemperato all'onere legale, e questa ragione riduce la portata
dell'obiezione, dovendosi il principio da essa richiamato riconnettere al
divieto generale di dilatare la res iudicanda fuori dai confini segnati dagli
atti processuali ai quali la legge conferisce la forza di determinare i limiti
del decidere; e pertanto in tale principio l'obiezione stessa trova l'ambito
delle sue conseguenze.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di
procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza
sociale, proposta dalla Corte di appello di Torino con la sua ordinanza 4
aprile 1963, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI
- Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO
- Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 16 giugno 1964.