SENTENZA
N. 42
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa
il 15 febbraio 1963 dal Pretore di Avola nel procedimento civile vertente tra
Dell'Albani Carmela e Cascione Tommaso contro l'Esattore comunale di Avola,
iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 18 maggio 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel giudizio di
opposizione di terzo, promosso da Carmela Dell'Albani e Tommaso Cascione contro
l'Esattore comunale di Avola, gli attori hanno sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. l, del D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 24,
primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Il Pretore di Avola,
ritenuta la questione rilevante in giudizio e non manifestamente infondata, ha
rimesso gli atti a questa Corte con ordinanza 15 febbraio 1963, regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata.
Nell'ordinanza si
assume che la disposizione dell'art. 207, lett. b, del decreto citato, per la
quale nel procedimento di espropriazione esattoriale non può essere proposta
opposizione di terzo dal coniuge e dai parenti ed affini, fino al terzo grado,
del contribuente, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa del
debitore, priva il proprietario legittimo di questi ultimi di ogni possibilità
di difesa del proprio diritto. Si soggiunge che, anche considerando
l'esecuzione esattoriale un procedimento nel quale più energicamente si
manifesta il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, non appare
giusto e conforme alla Costituzione che questa più energica tutela colpisca,
oltre l'esecutato, anche dei terzi per beni di loro esclusiva spettanza. L'atto
di costituzione in dote non può, infatti, essere considerato alla stregua di
quegli atti di disposizione che, nella presunzione della frode verso il
creditore, possono essere resi privi di effetto, trattandosi di atto intervenuto
fra terzi. L'ordinanza, infine, rileva che la proprietà privata può essere
regolata e limitata nell'interesse generale, ma giammai privata di azione e
cioé praticamente annullata.
É intervenuto nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 26 marzo 1963.
In tale atto si
premette che la norma di cui all'art. 207, lett. b, non attiene alla difesa in
giudizio del diritto di proprietà, e perciò non é norma di diritto processuale,
ma sostanziale, in quanto pone una presunzione iuris et de iure di
appartenenza al debitore di tutti i beni mobili esistenti nella casa di
abitazione. Erra l'ordinanza nell'escludere che l'atto di costituzione in dote
posteriore alla dichiarazione dei redditi o all'accertamento della imposta
possa essere assimilato agli altri atti di disposizione, che, nella presunzione
di frode, sono privi di effetto verso il creditore procedente, in quanto il
coniuge o il terzo che costituiscono beni mobili in dote in costanza di
matrimonio accettano liberamente la responsabilità di imposta con la
collocazione delle cose nell'abitazione del contribuente.
D'altra parte l'art.
42 della Costituzione consente che la legge ordinaria, nello stabilire i modi
di acquisto della proprietà, disponga se e quando l'acquisto sia opponibile ai
terzi o ad alcuni di essi. Nella specie, l'art. 207 disconosce effetto
all'acquisto nei soli confronti dell'esattore; né questa norma é singolare,
essendo conosciuto dal diritto processuale comune il fenomeno della soggezione
all'espropriazione forzata di beni appartenenti a soggetti diversi dal
debitore.
Infine, l'art. 207
sarebbe legittimo anche ove si ritenesse che abbia introdotto nuove figure di
responsabili d'imposta, non essendo il fenomeno della dissociazione della
responsabilità dal debito in contrasto con alcuna norma della Costituzione.
L'atto conclude per
la dichiarazione d'infondatezza della questione.
In memoria del 29
ottobre 1963 l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che in sentenza n. 4 del 1960 la Corte ha già affermato la legittimità
della lett. a dell'art. 207 in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Osserva quindi che le disposizioni contenute nelle lettere a e b del detto
articolo corrispondono alla medesima finalità d'impedire pretestuose
rivendicazioni di beni che, per il loro collocamento e per i rapporti tra
rivendicante e contribuente, legittimano una presunzione assoluta di collocazione
fraudolenta ai danni del fisco. Esse inoltre corrispondono al medesimo
principio di allargamento della garanzia dei creditori, introdotto in via
generale nell'art. 622 del Cod. proc. civile. Inquadrata la norma denunciata in
questi termini, la questione di legittimità costituzionale di essa non si
differenzia da quella già risolta dalla Corte nella citata sentenza.
Comunque non si
possono identificare le conseguenze giuridiche della norma con quelle
dell'espropriazione per pubblica utilità, essendone completamente diversi i
presupposti. Le disposizioni della norma impugnata rientrano invece in quelle
limitazioni del diritto di proprietà, che sono consentite dalla Costituzione
per ragioni d'interesse generale.
Anche il preteso
contrasto con l'art. 24, conclude la memoria, resta quindi superato, in quanto
la mancata tutela giurisdizionale non é che la conseguenza della limitazione
apportata al diritto sostanziale.
Nella discussione
orale l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle sue deduzioni.
Considerato
in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. l, del D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) é stata sollevata con
riferimento all'art. 24, primo comma, e all'art. 42, secondo comma, della
Costituzione.
Si assume
nell'ordinanza che la norma impugnata, col disporre che l'opposizione di terzo,
per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa del debitore d'imposta, non
può essere proposta dal coniuge di lui o dai suoi parenti ed affini (salvo i
casi di beni costituiti in dote entro un certo termine), viola il principio
secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Inoltre, nella stessa
norma si scorge una violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto, col
privare il coniuge, o il parente del debitore, della difesa del suo diritto sui
mobili, sostanzialmente si verrebbe ad annullare il suo diritto di proprietà
sui medesimi.
Ritiene la Corte che
la questione sia infondata sotto entrambi gli aspetti.
2. - L'art. 207,
lett. b, del T.U. sulle imposte dirette si inquadra, pur con la particolarità
delle sue disposizioni, nel sistema delle garanzie patrimoniali delle
obbligazioni, regolato da norme di diritto sostanziale.
É infatti, la legge
sostanziale che stabilisce quali beni costituiscono la garanzia dei diritti del
creditore. Esattamente é stato osservato che la norma che determina l'oggetto
su cui può essere esercitata l'azione esecutiva del creditore é una norma di
diritto materiale, perché delimita l'ambito entro il quale può essere usato lo
strumento processuale fornito al creditore per la realizzazione del suo
diritto, e stabilisce quali diritti del debitore e, in genere, quali situazioni
giuridiche possono essere sacrificate perché sia soddisfatto tale diritto
attraverso l'esecuzione coattiva.
In questa
determinazione dell'oggetto dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico, da
una parte, pone, come é noto, delle limitazioni alla responsabilità
patrimoniale del debitore, sottraendo a detta azione alcune categorie di beni a
lui appartenenti; dall'altra, in casi determinati e per ragioni attinenti alla
peculiarità di certi rapporti, rafforza la garanzia del credito, assoggettando
all'azione esecutiva alcuni beni che si trovino in una particolare situazione
locale, indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti di terzi su di
essi. Sono in questo senso quelle norme, come l'art. 622 del Cod. proc. civ. e
l'art. 207 in esame, le quali, nell'esecuzione forzata, negano ad alcuni
soggetti l'azione di separazione, relativamente alle cose mobili che si trovino
nella casa del debitore.
Le ragioni, di
carattere pubblico e di interesse generale, che ispirano la norma dell'art.
207, lett. b, sono di tutta evidenza. Essa si collega alle finalità, proprie
del procedimento di esecuzione fiscale, di assicurare la riscossione delle
imposte e di evitare fraudolente simulazioni, e non é in contrasto, a giudizio
di questa Corte, con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale
garantisce la difesa in giudizio dei diritti soggettivi, considerati nella
configurazione e nei limiti che ad essi derivano dal diritto sostanziale; in
particolare, dalla tutela assicurata dalla legge ad altri diritti e ad altri
interessi, giudicati degni di protezione giuridica, secondo criteri di
reciproco coordinamento.
Nel caso in esame, la
legittimazione a proporre opposizione di terzo trova un limite, per il
congiunto del debitore, nella tutela del rapporto tributario, voluta dalla
legge sul fondamento della esigenza di ordine pubblico, già ricordata, di
assicurare l'adempimento del debito d'imposta e di impedire che l'obbligato
possa sottrarsi ad esso, col favore di persone a lui legate da vincoli familiari.
Il legislatore,
quindi, non ha escluso, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, la
difesa processuale di una situazione giuridica da esso stesso riconosciuta, ma
ha disposto, con norma che appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto
d'imposta, una garanzia di adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla
situazione della cosa mobile nella abitazione del debitore: situazione che lo
stesso coniuge o parente del debitore può aver concorso a creare, e delle cui
eventuali conseguenze fiscali egli doveva essere comunque a conoscenza.
3. - Ugualmente
infondata é la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione
all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Com'é noto, tale
articolo, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce alla
legge ordinaria la determinazione dei modi di acquisto e di godimento di essa e
dei suoi limiti. La legge ordinaria può, quindi, disporre che non sia
opponibile ai terzi, o ad alcuni di essi, il titolo di acquisto della cosa mobile,
destinata a garantire l'adempimento di un'obbligazione.
Nella specie il
legislatore, nel coordinare la tutela del diritto di proprietà con la tutela
del diritto di credito tributario, ed al fine di assicurare, nell'interesse
sociale, la soddisfazione di quest'ultimo, ha escluso per il coniuge e per il
parente o affine entro il terzo grado del debitore d'imposta la possibilità di
far valere l'eventuale titolo di acquisto nei confronti dell'esattore,
attribuendo rilevanza determinante alla posizione della cosa mobile
nell'abitazione del debitore.
La norma, che trova
riscontro in altre norme di diritto comune le quali, ai fini della tutela di un
diritto di credito, attribuiscono rilevanza alla posizione locale della cosa
mobile, anche in pregiudizio dei diritti dei terzi su di essa (v. artt. 2756,
2760, 2761, 2764 del Cod. civ.), non contrasta con la Costituzione, rientrando
in quella disciplina del diritto di proprietà, dei suoi modi di acquisto e dei
suoi limiti, demandata, come si é visto, alla legge ordinaria.
Né vale in contrario
la considerazione che nel caso dell'art. 207 la costituzione in dote é avvenuta
tra terzi, rispetto al debitore d'imposta, giacché, come si é innanzi accennato
e come é stato esattamente rilevato dalla difesa dello Stato anche in armonia
con una precedente decisione di questa Corte, il coniuge e il terzo sanno, o
hanno l'onere di sapere, che, costituendo beni mobili in dote in costanza di
matrimonio, li assoggettano all'eventuale espropriazione forzata per debiti
d'imposta diretta, qualora le cose stesse siano trovate nell'abitazione del
contribuente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal
Pretore di Avola con ordinanza del 15 febbraio 1963, in riferimento agli artt.
24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 16 giugno 1964.