SENTENZA
N. 39
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 1706,
contenente interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in
materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, promosso
con ordinanza emessa il 14 luglio 1963 dal Tribunale di Catanzaro nel
procedimento civile vertente tra Mazza Gregorio e Valentina contro il Ministero
delle finanze, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Mazza Gregorio e Valentina e del Ministero delle
finanze;
udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Elio
Fazzalari, per i Mazza, e il sostituto avvocato generale dello Stato Piero
Peronaci, per il Ministero delle finanze.
Ritenuto
in fatto
1. - Pronunziando in
causa vertente fra Gregorio e Valentina Mazza contro il Ministero delle finanze
per opposizione ad ingiunzione fiscale relativa ad imposta di registro, il
Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 14 luglio 1963, ha ritenuto che contrasti
con l'art. 3 della Costituzione la disposizione dell'art. 4 della legge 22
novembre 1962, n. 1706, contenente interpretazione autentica della legge 20
ottobre 1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti
di fondi rustici; la disposizione doveva applicarsi alla controversia perché
questa si riferiva ad una donazione 15 febbraio 1961, di data quindi anteriore
alla norma interpretativa, ma posteriore a quella interpretata.
La norma
interpretativa ha disposto che all'accertamento su basi tabellari, previsto
nella predetta legge del 1954 ed applicato alle imposte di registro in virtù
dell'art. 3 della legge 27 marzo 1959, n. 355, si deve procedere soltanto ove
"nella denuncia di successione o nell'atto fra vivi soggetto a registrazione
non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti
dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione
del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi
stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044".
Il Tribunale ha
rilevato che, in realtà, la norma denunziata prescrive la espressa
dichiarazione che i fondi hanno un valore inferiore a quello risultante
dall'applicazione dell'art. 1 della citata legge 20 ottobre 1954, n. 1044,
mentre quella che essa intendeva interpretare richiedeva che il contribuente
avesse dichiarato, agli effetti fiscali, un valore che fosse risultato
inferiore a quello tabellare. In tal modo, secondo il Tribunale, la norma
interpretativa ha posto coloro che avevano già compiuto atti di trasferimento
prima della sua entrata in vigore nelle condizioni di dover rispondere delle
conseguenze della inosservanza di una legge alla quale non avrebbero potuto
uniformarsi perché non esisteva. Questo fatto, ad avviso del Tribunale, induce
una disparità di trattamento fra tali contribuenti e quelli che hanno compiuto
atti traslativi dopo il 22 novembre 1962, i quali invece alla nuova norma
potevano e dovevano uniformarsi.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti il 15 luglio 1963 e al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 26 luglio successivo; nella stessa data ne é stata data
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 ottobre
1963, n. 281.
2. - Gregorio e
Valentina Mazza, nella comparsa di costituzione del 16 ottobre 1963, dopo avere
rilevato che la norma denunciata violava il principio di irretroattività della
legge, che deve ascriversi fra i principi costituzionali, hanno ribadito le
considerazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale.
Il Ministero delle
finanze, nelle sue deduzioni 8 novembre 1963 e nella memoria depositata il 20
febbraio 1964, ha anzitutto osservato che preliminari alla questione proposta
erano due eccezioni da esso sollevate innanzi al giudice a quo: con le medesime
si prospettava l'infondatezza di una questione di decadenza avanzata dai
contribuenti, sia perché postulava l'applicazione di un sistema incompatibile
con quello nuovo, fondato su regole di accertamento tabellare, sia perché la
decadenza era stata evitata con la notificazione dell'avviso di liquidazione
del complemento di imposta. Nel merito il Ministero delle finanze ha contestato
che la norma presa in esame dal Tribunale di Catanzaro intendesse richiedere
una solenne e formale dichiarazione del contribuente, per giunta formulata con
le medesime parole da essa usate; la norma ha richiesto soltanto una
indicazione di valore non incerta né equivoca, idonea a consentire all'ufficio
fiscale di riscontrare se il valore risulti inferiore ai valori tabellari,
tanto vero che l'art. 2 della legge soltanto a questa dichiarazione chiara e
priva di incertezze si riferisce e non ad una dichiarazione formalmente
identica alla formulazione dell'art. 1.
I contribuenti, nella
memoria depositata il 20 febbraio 1964, hanno anzitutto contestato il carattere
pregiudiziale, sulla questione di legittimità costituzionale, dell'eccezione di
decadenza da essi opposta all'accertamento dell'imposta. Hanno inoltre
dichiarato di non avere interesse ad opporsi all'interpretazione correttiva
propugnata dal Ministero delle finanze; ma hanno rilevato che la Corte, ove
ritenesse di accogliere questa interpretazione, non potrebbe esimersi dal
dichiarare illegittima la norma conseguente all'interpretazione esposta dal
giudice a quo, per le considerazioni da questo svolte.
3. - All'udienza del
4 marzo 1964 i difensori delle parti hanno ribadito le rispettive tesi.
Considerato
in diritto
1. - La Corte ritiene
che il Tribunale di Catanzaro, per quanto non esplicitamente, abbia chiaramente
affermato il carattere preliminare della questione di legittimità
costituzionale sulle altre inerenti all'assunta decadenza della Amministrazione
finanziaria dall'accertamento della imposta. Il Tribunale infatti ebbe presente
queste ultime eccezioni, perché vi si riferì prima ancora di occuparsi di
quella di legittimità costituzionale; e così determinò un ordine di precedenza
fra le varie deduzioni, che ha poi comportato la sospensione dell'esame di
quella relativa alla decadenza. La decadenza é comminata dalla legge 7 agosto
1936, n. 1639; e il Tribunale implicitamente opinò che le questioni che vi si
riferivano avrebbero potuto porsi soltanto se fosse stata applicabile la
predetta legge, per non essere i signori Mazza tenuti all'osservanza degli
obblighi formali imposti da quella del 22 novembre 1962, n. 1706, a causa della
illegittimità costituzionale della loro statuizione.
In questa sede non é
ripetibile la discussione sulla fondatezza di siffatto apprezzamento, come
chiede l'Avvocatura dello Stato.
2. - Non sussiste
l'assunta illegittimità costituzionale dello art. 4 della citata legge 22
novembre 1962, n. 1706.
Al riguardo il
Tribunale di Catanzaro ha avuto dubbi perché ha creduto che la legge suddetta
imponesse al contribuente di dichiarare, nella denuncia di successione e
nell'atto soggetto a registro, in un modo solenne e sacramentale, che i fondi
hanno un valore inferiore al valore risultante dalle tabelle formate ai sensi
della legge 20 ottobre 1954, n. 1044. É vero che nell'art. 1 della suddetta
legge del 1962 si richiede una espressa dichiarazione; ma intuitivamente esso
non vuole esigere più che una enunciazione di valore chiara e inequivoca,
secondo la nozione comune di dichiarazione espressa, come risulta, del resto,
dal successivo art. 2, che al valore dichiarato si richiama nel riassumere il
contenuto dell'art. 1, non ad un valore dichiarato con formula solenne. E come,
del resto, era anche detto nel primo comma di quell'art. 1 della legge 20
ottobre 1954, n. 1044, che la norma denunciata si proponeva di interpretare;
ove si voleva che il valore dichiarato non risultasse inferiore a quello
tabellare, evidentemente perché si esigeva una dichiarazione che non offrisse
dubbi, al fine di poterla raffrontare agevolmente all'indicazione tabellare, e
così rendere più facile l'accertamento tributario, eliminandosi le controversie
sulla stima o riducendosene il numero.
D'altra parte, la
legge del 1954 aveva fatto sorgere incertezze di interpretazione, non sul
contenuto, ma sugli effetti della dichiarazione del contribuente: si era
discusso se, l'avere essa contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di
valore non inferiore a quello tabellare come circostanza escludente il ricorso
all'accertamento fisso, implicasse che a questo dovesse farsi capo, quando il
valore dichiarato fosse uguale o superiore, esclusivamente per determinare i
casi in cui si dovesse procedere a stima; in modo che la stima, e non la
tabella, dovesse servire a determinare l'imponibile ove il valore dichiarato
fosse stato inferiore al modulo. La norma denunciata risolse tale questione, ed
essa sola. Ciò emerge dalla relazione che ne accompagnò la proposta, ma più si
desume dalla irrazionalità che essa rivestirebbe ove si ritenesse che avesse
richiesto, per un atto formatosi anteriormente, un contenuto diverso da quello
che la norma del tempo aveva ritenuto sufficiente secondo un significato non discusso;
un contenuto cioè che non era più modificabile, né più si consentiva di
modificare. Soltanto allora la norma si rivelerebbe violatrice del principio di
eguaglianza: avrebbe infatti assoggettato ad una identica disciplina
legislativa situazioni diverse (sentenza n. 53 del
9 luglio 1958), pareggiando, a quella di coloro che sono in grado di
uniformarsi alla norma nuova, perché compiono l'atto successivamente alla sua
entrata in vigore, la condizione di coloro i quali, per avere formato l'atto
anteriormente a tale legge, invece non avrebbero potuto osservarla;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Catanzaro
con ordinanza 14 luglio 1963, in relazione all'art. 4 della legge 22 novembre
1962, n. 1706, contenente interpretazione autentica della legge 20 ottobre
1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi
rustici, e in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 maggio 1964.