ORDINANZA
N. 37
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958, n. 44, promosso con
ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal Consiglio di Prefettura di Reggio
Emilia, in sede di giurisdizione contabile, nel procedimento a carico di
Galaverni Romeo ed altri, iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto
1963.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Galaverni Romeo;
udita nell'udienza
pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito l'avv. Roberto
Ascarelli, per Galaverni Romeo.
Ritenuto che, con
ordinanza del 20 giugno 1963, il Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia, in
sede di giurisdizione contabile, nel procedimento a carico di Galaverni Romeo
ed altri, componenti la Commissione amministratrice dell'Azienda farmacie
municipalizzate della detta città, ed i componenti, inoltre, la Giunta comunale,
per avere i primi deliberato emolumenti che si affermava non spettanti al dott.
Aleotti Alberto, direttore generale dell'Azienda, e per avere, i secondi,
approvato o preso atto delle relative delibere, sollevava la questione della
legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958, n. 44;
che nell'ordinanza si
assumeva che questa legge violerebbe il principio di eguaglianza, di cui
all'art. 3 della Costituzione, in quanto, in privos lata, creerebbe una
posizione personale e privilegiata di carriera al nominato dott. Aleotti;
che, rinviati gli
atti a questa Corte, l'ordinanza veniva, ai sensi di legge, regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata;
che si costituiva in
giudizio il solo Galaverni, col patrocinio dell'avv. Roberto Ascarelli, il
quale, con le deduzioni, con memoria e nella discussione orale, ha sostenuto,
in via principale, la inammissibilità della questione proposta per assoluta
irrilevanza di essa ai fini della risoluzione del giudizio principale, e, nel
merito, la infondatezza;
Considerato che, sul
punto pregiudiziale della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale della legge 11 febbraio 1958, n. 44, quale presupposto
necessario ed indispensabile, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, per la definizione del giudizio contabile in corso, il Consiglio di
Prefettura non ha sufficientemente motivato. Ha bensì affermato la rilevanza
della dichiarazione di illegittimità della citata legge, ma ha trascurato di
considerare, in relazione alla natura formale del giudizio di responsabilità di
cui é investito, quale effetto possa avere una tale eventuale dichiarazione sul
giudizio stesso;
che deve pertanto
ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio di Prefettura;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 maggio 1964.