SENTENZA
N. 35
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
e dell'art. 33 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, promossi con due ordinanze
emesse il 18 luglio 1963 dal Tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti civili
vertenti tra Bertani Giuseppe e Margherita e la S.p.a. "Edisonvolta"
e tra Borzacchi Lucia e Rosa, Viappiani Maria e la S. p. a.
"Edisonvolta", iscritte ai nn. 169 e 170 del Registro ordinanze 1963
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre
1963.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Bertani Giuseppe e Margherita, di Borzacchi Lucia e Rosa e di
Viappiani Maria;
udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 18
luglio 1963, emessa nel procedimento civile instaurato dai signori Margherita e
Giuseppe Bertani contro la S. p. a. "Edisonvolta" ed avente ad
oggetto la determinazione dell'indennità spettante agli attori in conseguenza
del decreto n. 39765 del 25 ottobre 1962 col quale il Prefetto di Reggio Emilia
aveva disposto l'imposizione di una servitù di elettrodotto su un fondo di loro
proprietà, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento di una eccezione
proposta dai Bertani, ha sollevato, ritenendola non manifestamente infondata,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, e dell'art. 33 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in
riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma,
della Costituzione. Nell'ordinanza il Tribunale ha ritenuto che le predette
disposizioni, sancendo il principio che "lo stato di consistenza del Genio
civile ha valore di perizia giudiziale", menomano il potere discrezionale
del giudice di stabilire se debba nominarsi un consulente tecnico e di nominare
il consulente ritenuto più idoneo; violano il diritto di difesa delle parti
alle quali viene preclusa la possibilità di tutelare i loro diritti coi mezzi
offerti dal Codice di procedura civile e, in definitiva, fanno dipendere
l'esito del giudizio dalla statuizione di un organo amministrativo così come,
in un caso analogo, disponeva l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253,
dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 70 del
1961.
La medesima questione
é stata sollevata anche con altra ordinanza emessa in pari data dallo stesso
Tribunale nel procedimento civile instaurato da Rosa e Lucia Borzacchi e Maria
Viappiani contro la S. p. a. "Edisonvolta".
Le due ordinanze sono
state ritualmente notificate alle parti in data 13-19 agosto 1963 ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 1963, comunicate ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento in data 13 agosto 1963 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale, n. 268 del 12 ottobre 1963.
Nel presente giudizio
si sono costituite, ad eccezione della S. p. a. "Edisonvolta", tutte
le parti private, rappresentate e difese dagli avv. Franco Mariani ed Ettore
Campanini, ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Nei rispettivi atti
di costituzione, depositati il 31 ottobre 1963 e di identico contenuto, le
parti private hanno ribadito i motivi enunciati nelle ordinanze di rimessione
ed hanno aggiunto che le disposizioni impugnate non assicurano il
contraddittorio nella fase di formazione della perizia, giacché gli interessati
non possono intervenire personalmente alle operazioni di valutazione del Genio
civile né nominare un consulente tecnico perché vi assista; e, nel successivo
procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non hanno la possibilità di
difendersi sul punto decisivo della causa.
Negli atti di
intervento depositati il 7 settembre 1963 l'Avvocatura generale dello Stato ha
illustrato le norme, e la loro ratio, che disciplinano l'esproprio nella parte
relativa alla procedura predisposta, in caso di mancata accettazione della
somma offerta, per la determinazione dell'indennità provvisoria e preventiva,
ha sottolineato il significato della efficacia di perizia giudiziaria
riconosciuta dalla legge alla perizia preventiva, sia essa eseguita, secondo i
vari casi, dai periti nominati dal Tribunale, dal Genio civile o dai tecnici
dell'Amministrazione, ed ha contestato la esattezza dell'interpretazione che
delle norme in esame ha dato il Tribunale. Il procedimento innanzi all'autorità
giudiziaria, infatti, é regolato dalle comuni norme di procedura e la perizia
preventiva non limita in alcun modo i normali poteri del giudice, né nelle
determinazioni relative ai mezzi di prova né nella eventuale nomina di altri
consulenti tecnici, sicché lo stesso diritto di difesa delle parti risulta
pienamente garantito. L'Avvocatura osserva, infine, che nessuna analogia é dato
riscontrare fra il caso in esame e quello deciso con sentenza n. 70 del 1961 di questa Corte: l'art. 10, n. 1, primo
comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, dichiarato costituzionalmente illegittimo,
conferiva all'accertamento del Genio civile il valore di atto istruttorio del
procedimento giudiziario; laddove nel caso oggi sottoposto alla Corte la
perizia con la quale si determina in via provvisoria l'indennità é un atto che,
inserito nel procedimento di espropriazione, é esclusivamente amministrativo e
non comporta alcuna limitazione dei poteri che al giudice competono nel
successivo procedimento civile, nel quale, perciò, il diritto di difesa delle
parti trova la sua normale e piena tutela.
All'udienza pubblica
del 4 marzo 1964 l'Avvocatura dello Stato si é riportata alle osservazioni
svolte negli atti di costituzione.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause,
trattate congiuntamente nell'udienza pubblica, hanno identità di oggetto e vengono
pertanto riunite e decise con unica sentenza.
2. - Il dispositivo
delle due ordinanze di rinvio fa testuale riferimento, oltre che all'art. 34
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'intero art. 33 del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, ma dalla motivazione si ricava con certezza che la questione di
legittimità costituzionale, per quanto attiene a quest'ultima disposizione, é
circoscritta al comma terzo che demanda al Genio civile o, se i lavori debbano
essere eseguiti da un'amministrazione statale, all'ufficio tecnico di questa il
compito di compilare lo stato di consistenza dei fondi e di determinare la
somma da depositarsi a titolo di indennità di espropriazione.
3. - Il Tribunale e
le parti private costituite pervengono alla conclusione che l'esito del
giudizio viene fatto dipendere dalla statuizione di un organo amministrativo in
quanto partono dal presupposto che le norme in esame sottraggono al giudice
ogni potere istruttorio e, di conseguenza, costituiscono ostacolo allo
esplicarsi del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ma la Corte
ritiene che questa interpretazione sia inesatta e non possa essere condivisa.
Giova in primo luogo
osservare che le operazioni demandate alla competenza del Genio civile si
inseriscono nel procedimento amministrativo di espropriazione e vengono
compiute, perciò, quando non é ancora sorto alcun rapporto processuale fra
espropriante ed espropriato. E sotto questo profilo, come esattamente ha
rilevato l'Avvocatura dello Stato, nessuna differenza é possibile riscontrare
fra la norma contenuta nella legge sulle espropriazioni per pubblica utilità,
che affida al Tribunale la nomina del perito o dei periti che devono procedere
alla stima dei beni (art. 32), e le disposizioni speciali che per particolari
tipi di espropriazione conferiscono lo stesso compito ad uffici amministrativi:
nell'uno e nell'altro caso, infatti, si tratta sempre di attività meramente
amministrativa, posta in essere prima dell'emissione del decreto di
espropriazione e, quindi, prima che possa essere investita l'autorità
giudiziaria. Nessun rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per
gli impianti elettrici, in forza del terzo comma dell'art. 33 del R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se
i lavori debbano essere eseguiti da un'amministrazione statale, all'ufficio
tecnico di questa.
Per quanto poi
concerne l'influenza che la stima così determinata spiega sull'eventuale
successivo procedimento civile, non é dubbio che in forza del generico rinvio
contenuto nel quarto comma del citato art. 33 sia applicabile l'art. 34 della
citata legge n. 2359 del 1865 e che, di conseguenza, a quella stima vadano
riconosciuti gli effetti di una perizia giudiziaria: ma ciò non significa
affatto che essa vincoli l'autorità giudiziaria fino al punto da precludere
all'espropriato la difesa del diritto di cui assume la violazione e da
escludere il sindacato giurisdizionale. L'opposta conclusione non trova
conforto nell'esegesi delle norme in esame ed é nettamente esclusa dalla
costante interpretazione che di essa hanno data la dottrina e la
giurisprudenza. La legge sulle espropriazioni dispone, infatti, che nei trenta
giorni successivi alla notifica del decreto di esproprio i proprietari
interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria le loro istanze
contro la stima fatta dai periti (art. 51): e, dunque, é la stessa legge che
prevede come oggetto del giudizio l'impugnativa della perizia, senza dettare né
espressamente né implicitamente limiti al normale potere di apprezzamento, di
istruttoria e di decisione dell'autorità giudiziaria. Né siffatti limiti si
ricavano dalla circostanza che in forza del citato art. 34 alla stima vengono
riconosciuti, come si é detto, gli effetti della perizia giudiziaria, giacché
secondo la costante interpretazione giurisprudenziale il giudice conserva gli
stessi poteri che gli competono nei confronti di qualsiasi perizia, compreso
quello (art. 196 del Cod. proc. civ.) di ordinare il rinnovo delle operazioni e
di affidarlo al consulente che ritenga più idoneo, con apprezzamento così ampio
da esser ritenuto incensurabile in Cassazione.
Da quanto si é detto
emergono nettissime le differenze fra il caso in esame e quello deciso da
questa Corte con sentenza
n. 70 del 1961, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 10, n.
1, della legge 23 maggio 1950, n. 253. Questa norma demandava infatti al Genio
civile un accertamento che vincolava il giudice nel merito, ne limitava il
potere riducendolo ad un mero controllo di legittimità, gli impediva di
nominare un nuovo e diverso consulente tecnico e di ricavare da altre fonti il
suo convincimento: conseguenze che la disciplina dettata dalle norme ora
impugnate certamente non comporta.
E poiché, in
definitiva, le parti nel far valere le loro ragioni innanzi all'autorità
giudiziaria non incontrano altri limiti che quelli derivanti dalle regole del
processo civile, é da escludere, conformemente alle enunciazioni contenute
nella sentenza n. 63
del 7 maggio 1963 di questa Corte, che le disposizioni legislative oggetto
del presente giudizio violino il diritto di difesa, ovvero escludano o limitino
la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due
giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, contenente la
"disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità", e
dello art. 33, comma terzo, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente il
"testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", in
riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 maggio 1964.