SENTENZA
N. 34
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1599, promosso con
ordinanza emessa il 29 marzo 1963 dalla Corte di appello di Cagliari nel
procedimento civile vertente tra Demuro Maria Francesca contro il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente per la trasformazione fondiaria e
agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) e Oro Sias Pietro ed altri, iscritta al n. 156
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
dell'Ente per la trasformazione fondiana e agraria in Sardegna e di Demuro
Maria Francesca;
udita nell'udienza
pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati
Salvatore Satta e Antonio Dettori, per la Demuro, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca, per il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e per l'Ente di riforma.
Ritenuto
in fatto
1 - Con decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599, veniva disposto il
trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria
in Sardegna (E.T.F.A.S.) di terreni di proprietà di Maria Francesca Demuro
Spada, in Comune di Montresta (Nuoro), per una superficie di ettari 61.54.31.
La signora Demuro,
con atto di citazione 2 settembre 1957, conveniva davanti al Tribunale di
Cagliari il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente per la
trasformazione fondiaria e il sig. Pietro Oro Sias per la revindica dei
predetti terreni e, in subordine, per l'annullamento della permuta di essi,
intervenuta tra l'Ente e il sig. Oro Sias, previa pronuncia della Corte
costituzionale di illegittimità del decreto presidenziale, per eccesso di
delega, essendo stato violato e modificato sostanzialmente il piano
particolareggiato di esproprio. Il giudizio veniva successivamente integrato
con la citazione degli altri fratelli Oro Sias, che però restavano contumaci.
Il Tribunale di
Cagliari, con sentenza 12 aprile 1960, respinse come manifestamente irrilevante
l'eccezione di illegittimità costituzionale, ritenendo che, anche nell'ipotesi
che fosse annullato il decreto di scorporo, la retroattività agli effetti
dell'annullamento non avrebbe pregiudicato i terzi acquirenti di buona fede a
titolo oneroso (arg. ex art. 1445 del Cod. civile). Soggiungeva che l'azione di
revindica non era proponibile contro l'Ente espropriante, perché prima della
notifica della domanda giudiziale esso aveva trasferito i beni espropriati ai
fratelli Oro Sias, con un atto di permuta; e non era proponibile contro i
fratelli Oro Sias, perché non era dimostrato che essi fossero nel possesso dei
beni rivendicati. Nel merito rigettava la domanda.
Contro tale sentenza
la signora Demuro produceva appello, con atto 8 giugno 1960, riproponendo la
questione di legittimità costituzionale.
La Corte di appello
di Cagliari, con ordinanza 29 marzo 1963, regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata, modificava la pronuncia del Tribunale relativa alla questione di
legittimità, osservando che erroneamente era stato richiamato l'art. 1445 del
Cod. civ., che si riferisce ai negozi annullabili, mentre invece la decisione
della Corte costituzionale non é di annullamento della legge incostituzionale,
ma é di accertamento della nullità di essa. Comunque, prosegue l'ordinanza,
l'azione di revindica poteva sempre essere proposta ed accolta nei confronti di
Pietro Oro Sias, che dovrebbe considerarsi acquirente in mala fede, per effetto
di diffida notificatagli prima della permuta. Osserva, infine, che esisteva una
fondata presunzione che i fratelli Oro Sias, alla data di proposizione della
domanda, fossero nel possesso dei beni ricevuti in permuta, e conclude nel
senso che, essendo pacifico che col decreto di scorporo fu modificato il piano
particolareggiato di esproprio, senza che si procedesse alla pubblicazione di un
nuovo piano, la proposta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi
non manifestamente infondata.
2. - Nel presente
giudizio si é costituita la signora Demuro, a mezzo degli avvocati Salvatore
Satta e Antonio Dettori, con memoria depositata il 18 luglio 1963, nella, quale
si riproduce la comparsa conclusionale del giudizio di appello e si insiste per
la dichiarazione di illegittimità del decreto di esproprio.
Si sono anche
costituiti l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente per la
trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 31
agosto 1963. In esse si sostiene l'irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale, insistendo negli argomenti già dedotti nel giudizio di merito
ed esaminati nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte. Nel merito
si nega che sussista, nel decreto di scorporo, eccesso dalla delega, in quanto,
per l'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, si richiede la pubblicazione di
un nuovo piano particolareggiato solo quando vi sia stata variazione
determinata da errori materiali o da omissioni, ciò che non si é verificato nel
caso presente. Si sostiene, inoltre, che gli eventuali vizi del procedimento
amministrativo che precede il decreto legislativo non possono condizionare o
influenzare quest'ultimo, mentre, nella specie, il parere della Commissione
parlamentare fu espresso sul piano di esproprio modificato, e non su quello che
era stato precedentemente pubblicato. La difesa dell'Amministrazione e
dell'E.T.F.A.S. si dà carico, inoltre, di contestare l'altro vizio di
incostituzionalità che era stato dedotto davanti ai giudici di merito, ma di
cui non é parola nell'ordinanza, e che consisterebbe nel mancato rispetto della
continuità territoriale dei fondi espropriati.
Le esposte ragioni
sono state ribadite in memoria dell'Avvocatura del 1 gennaio 1964, mentre ad
esse si replica nelle controdeduzioni di pari data per la signora Demuro, che sopra
tutto si richiamano all'ordinanza e alla comparsa conclusionale di appello.
Nella discussione
orale le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza con
cui la Corte d'appello di Cagliari ha rimesso a questa Corte gli atti del
presente giudizio ha ampiamente preso in esame, anche con considerazioni
relative a elementi di fatto, gli argomenti con i quali era stata sostenuta
l'irrilevanza, ai fini del decidere, della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Data l'adeguatezza
della motivazione rispetto alle eccezioni pregiudizialmente sollevate, la
questione deve considerarsi ritualmente proposta.
2. - Nel merito, la
questione é fondata.
É pacifico che, nella
specie, col decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599, fu
approvato un piano particolareggiato di espropriazione diverso da quello che
era stato pubblicato.
In casi del tutto
analoghi, questa Corte ha affermato che, ove il progetto di piano, prima della
sua approvazione, venga a subire delle modifiche, si rende necessaria una nuova
pubblicazione, la cui eventuale mancanza dà luogo a vizio di legittimità
costituzionale (sentenze n. 39 del 1962 e n. 126 del 1963).
Non vale invocare in
contrario l'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, che prevede la
pubblicazione di nuovi piani, posteriori al 31 dicembre 1951, per il caso in
cui la variazione sia stata determinata da errori materiali o da omissioni;
ipotesi che, nella specie, non si sarebbe verificata. La Corte ha avuto
occasione di rilevare a questo proposito che il citato art. 2, disponendo una
proroga per la pubblicazione del piano particolareggiato in casi tassativamente
indicati, non modifica il sistema secondo il quale il piano originario deve
essere ripubblicato quando per successivi eventi vi siano state apportate
modifiche tali da renderlo non più rispondente al decreto di esproprio (sentenza n. 39 del 1962, precedentemente citata).
Non sussistono
ragioni per discostarsi, nel caso presente, dalla richiamata giurisprudenza.
Non si può, infatti, concordare con la tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello
Stato, secondo la quale, essendo il decreto di scorporo una legge delegata, non
si può dedurre come vizio di esso il vizio del procedimento amministrativo che
lo precede. Quale che sia la natura di tale procedimento, é certo che, nel
sistema delle leggi di riforma agraria, il piano particolareggiato determina il
contenuto della legge-provvedimento in cui si concreta l'attività delegata. Le
prescritte forme di pubblicità, dirette a tutelare i diritti dell'espropriando
e dei terzi, condizionano, pertanto, la legittimità costituzionale del decreto
di esproprio, e le eventuali irregolarità che si verifichino nel relativo
procedimento, che altrimenti resterebbero sottratte al controllo di
legittimità, configurano un vizio di legittimità costituzionale per eccesso
dalla delega.
Tale vizio va
riconosciuto, in base ai non contestati elementi di fatto sopra ricordati, nel
decreto presidenziale che ha dato luogo al presente giudizio.
3. - L'altra
questione di legittimità costituzionale, proposta davanti ai giudici del merito
in relazione alla discontinuità dei fondi espropriati, e sulla quale si é
fermata l'Avvocatura dello Stato, non può essere presa in esame, perché ad essa
non fa alcun riferimento l'ordinanza di rimessione a questa Corte. Comunque,
sarebbe rimasta assorbita dalla decisione relativa alla questione
precedentemente considerata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale, n. 274 del 26 novembre 1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 maggio 1964.