SENTENZA
N. 33
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1963 dal Tribunale di Siena nel procedimento
civile vertente tra Sancasciani Celso e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), iscritta al n. 116 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175
del 2 luglio 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza 6 marzo
1963, emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra
Sancasciani Celso e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 6 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto
1955, n. 692.
Il Tribunale ha
rilevato che per effetto dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia é stato esteso ad
una nuova categoria di lavoratori, quella dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni ed all'uopo l'art. 6 della citata legge ha disposto la istituzione
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di una gestione speciale
per le pensioni da corrispondere alla nuova categoria.
Ha quindi osservato
il Tribunale che tra gli scopi istituzionali di tale gestione non é previsto
quello di provvedere all'onere delle prestazioni di assistenza malattia ai
nuovi pensionati. Dal mancato inserimento dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni nel sistema mutualistico previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692,
sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e
vecchiaia come pure dalla mancata attribuzione alla gestione speciale
dell'onere relativo all'assistenza malattia non deriverebbe però - ad avviso
del Tribunale - la mancanza del diritto a tale assistenza per la nuova
categoria di pensionati. E ciò non soltanto perché la loro esclusione sarebbe
in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, ma anche perché l'esistenza di
tale diritto, - che discende direttamente dallo status di pensionato del lavoro
- non si può far dipendere dall'esistenza o dalla mancanza dei mezzi finanziari
necessari per assicurarlo. Né può inoltre riconoscersi tale diritto, ed imporre
l'onere che esso comporta, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni
e per l'assistenza di malattia istituito per i pensionati di invalidità e
vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, dato che nessun contributo
viene versato a tale Fondo dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Secondo il Tribunale
quindi l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dovrebbe considerarsi
incostituzionale per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa
derivante (per effetto del coordinamento degli artt. 1 della legge n. 692 e 1
della legge n. 1047) dalla estensione dell'assistenza malattia alle nuove
categorie di pensionati.
L'ordinanza di
rinvio, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.
Nel giudizio dinanzi
alla Corte costituzionale é intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito
di deduzioni in cancelleria in data 7 giugno 1963, deduzioni ampiamente
sviluppate con la memoria depositata il 9 gennaio 1964.
In via preliminare -
osserva l'Avvocatura - non é addirittura ipotizzabile un contrasto tra la
disposizione dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e l'art. 81,
ultimo comma, della Costituzione proprio in considerazione del contenuto
normativo della legge in esame.
Ed invero, l'art. 6,
che fa seguito all'art. 1 della legge n. 1047 nel quale é stabilita la
estensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, si limita ad istituire presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale una gestione speciale a carattere autonomo con lo
scopo di provvedere al trattamento di previdenza stabilito, per la prima volta,
dalla legge stessa.
L'art. 6 non dispone
di per sé - né esplicitamente né implicitamente - nuove o maggiori spese oltre
quelle già previste in bilancio; mentre la esigenza costituzionale é, invece,
soddisfatta, dall'art. 11 della stessa legge col quale é stato disposto che
all'onere delle pensioni posto a carico della Gestione speciale si provveda col
contributo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e
con il concorso dello Stato.
L'art. 6, quindi, non
può, in sé considerato, essere in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione.
A parte ciò la
questione sarebbe comunque manifestamente infondata posto che l'unico scopo che
il legislatore ha voluto perseguire con la emanazione della legge n. 1047 del
1957 é stato quello di estendere ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, obbligo al quale
gli appartenenti alle dette categorie non erano stati fin allora sottoposti
"non essendo dei prestatori d'opera subordinati".
Per quanto riguarda
invece l'assistenza malattia, l'art. 1 della legge n. 692 del 1955 ha concesso
tale diritto - seguendo un criterio di realizzazione graduale di tale forma di
assistenza - al settore del rapporto di lavoro dipendente, a quel settore,
cioè, che era coperto dalla assicurazione generale obbligatoria per la
invalidità e la vecchiaia e dalle altre forme sostitutive di essa.
Palesemente errato é,
dunque, secondo l'Avvocatura, il presupposto del Tribunale circa l'applicazione
automatica dell'art. 1 della legge n. 692 del 1955 alla speciale gestione per
la assicurazione della invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti ed
assimilati; e, conseguentemente, altrettanto palesemente errato é il
"coordinamento" della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, con la
precedente legge n. 692 del 1955.
Ed infatti la legge
del 1955 sull'assistenza malattia ai pensionati si riferisce ai lavoratori
dipendenti, la legge del 1957 a determinate categorie di lavoratori autonomi;
per concedere a costoro oltre la pensione anche l'assistenza malattia dopo il
pensionamento occorre un apposito provvedimento legislativo, così come é stato
fatto per gli artigiani pensionati con la recente legge 27 febbraio 1963, n.
260.
L'Avvocatura ha
perciò concluso per la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza del Tribunale di Siena.
Considerato
in diritto
Il Tribunale,
basandosi sul presupposto che i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni
pensionati abbiano diritto all'assistenza di malattia, ha sottoposto alla Corte
la seguente questione di legittimità costituzionale: se l'art. 6 della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, posto in relazione con l'art. 1 della legge 4 agosto
1955, n. 692, sia in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione
per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa derivante
dall'estensione dell'assistenza di malattia alla nuova categoria di pensionati
di invalidità e vecchiaia.
Posta in questi
termini, la questione non é fondata.
L'art. 6 della legge
26 ottobre 1957, n. 1047, si limita ad istituire presso l'I.N.P.S. una Gestione
speciale autonoma per le pensioni da corrispondere ai coltivatori diretti, ai
mezzadri e ai coloni. L'ordinanza non ritiene compreso tra gli scopi di tale
Gestione quello di provvedere per l'assistenza di malattia alla nuova categoria
di pensionati. E allora non si vede né come l'art. 6 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, possa essere messo in relazione con l'art. 1 della legge 4
agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati,
né come possa essere in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa
occorrente per tale assistenza.
L'esigenza
costituzionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova spesa postula che
tale spesa sia stata autorizzata e l'ordinanza espressamente rileva che, mentre
con l'art. 5 della legge n. 692 del 1955 fu posta a carico del Fondo
adeguamento pensioni anche la spesa per la assistenza di malattia ai lavoratori
pensionati, con l'art. 6 della legge n. 1047 del 1957 é stata posta, invece, a
carico della Gestione autonoma soltanto la spesa per il trattamento di pensione
ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. É chiaro quindi che occorreva
provvedere solo ai mezzi per il pagamento delle pensioni e a ciò la legge 26
ottobre 1957, n. 1047, ha provveduto con le disposizioni contenute negli artt.
11 e 21;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in
riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 19 maggio 1964.