SENTENZA
N. 28
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16
agosto 1963, n. 22, riguardante la denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden
del Comune di Sesto, in Provincia di Bolzano, promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 15 ottobre 1963,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed
iscritto al n. 57 del Registro ricorsi 1963.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza
pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Karl
Tinzl, per la Provincia di Bolzano, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Umberto Coronas, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
depositato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1963 il Presidente pro-tempore
della Giunta provinciale di Bolzano, con la rappresentanza dell'avv. Karl
Tinzl, ha impugnato, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, la legge emanata dalla Regione stessa il 16 agosto 1963
col n. 22, e pubblicata il 20 dello stesso mese, con cui venne stabilito che la
frazione posta a sud del Comune di Sesto, nella Provincia di Bolzano, venga
denominata con il nome di "Ferrara" nel testo italiano, e di
"Schmieden" nel testo tedesco, nella considerazione che essa viene a
violare l'art. 11, n. 3, dello Statuto medesimo il quale assegna alla
competenza della Provincia la materia della toponomastica. A sostegno del
ricorso si fa osservare come la ratio dell'attribuzione alla Provincia di
Bolzano di determinate competenze in grado primario fu quella di salvaguardare
le caratteristiche etniche, linguistiche, culturali e storiche nella Provincia
stessa, e che la denominazione delle località abitate si presenta in particolar
modo suscettibile di soddisfare tale esigenza, come risulta comprovato anche dal
fatto che il tentativo operato dal regime fascista di alterare le
caratteristiche storiche della zona venne indirizzato, prima ancora che
all'ordinamento dei Comuni, al mutamento del nome delle località dei territori
annessi, mediante l'adozione di misure cui espressamente venne dato carattere
toponomastico. Non varrebbe invocare in contrario l'art. 7 dello Statuto, che
attribuisce alla Regione la competenza alla modifica della denominazione dei
Comuni, perché anzitutto osta a ciò la regola dell'art. 12 delle disposizioni
preliminari secondo cui la legge non può interpretarsi contro il chiaro senso
delle parole adoperate: senso che risulta tanto più evidente pel fatto che lo
Statuto ha distinto la competenza provinciale per la toponomastica, avente
carattere primario, da quella regionale secondaria relativa all'ordinamento dei
Comuni. Inoltre non vi potrebbe essere luogo ad interpretazione analogica dello
stesso art. 7 perché le frazioni sono mere entità di fatto (come affermato
dalla sentenza
n. 61 del 1958 di questa Corte), in nessun modo assimilabili agli enti
giuridici costituiti dai Comuni, e d'altra parte il potere della Regione di
provvedere alle denominazioni di questi ultimi ha carattere di eccezione
rispetto alla regola che attribuisce alle Province la titolarità del compito
dell'attribuzione dei nomi a qualsiasi diversa specie di località. Si aggiunge
che un'analogia non può farsi valere neanche con riferimento alla potestà regionale
di disporre modifiche delle circoscrizioni dei Comuni, dato che questa é
produttiva di notevoli mutamenti nella situazione giuridica preesistente, che
invece fanno del tutto difetto nei provvedimenti relativi alle denominazioni.
Conclude chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
É intervenuta in
giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, assistita dall'Avvocatura generale
dello Stato, deducendo, con atto del 25 ottobre 1963, che proprio il carattere
rivestito dalle frazioni quale é stato messo in rilievo dalla ricorrente, di
mere entità di fatto, spiega come di queste non si sia fatta menzione nello
Statuto, che si é riferito solo ad enti giuridici ben definiti, quali sono i
Comuni. Da questa mancata menzione non possono però argomentarsi le conseguenze
prospettate dalla ricorrente, poiché, secondo il vigente ordinamento giuridico
(i cui principi limitano, a tenore degli artt. 4 e 11 dello Statuto, la
competenza normativa regionale) i poteri relativi alla determinazione delle
circoscrizioni ed alla loro denominazione sono parti di un unico istituto, come
risulta anche dall'art. 266 del T.U. della legge comunale e provinciale del
1934, e pertanto devono rimanere soggetti alla disciplina di una stessa
autorità, in quanto collegati da un rapporto di principale ad accessorio.
Sarebbe illogico che mentre la Regione può mutare l'assetto territoriale dei
Comuni, in base al n. 3 del citato art. 4 che le consente di legiferare in
materia di mutamento delle circoscrizioni comunali, venga poi privata del
potere di attribuire il nome che meglio appaia adeguarsi agli avvenuti
mutamenti, i quali possono incidere anche sulla configurazione delle frazioni
(tanto più che in genere l'esigenza del mutamento delle denominazioni si manifesta
in occasione di variazioni dell'ambito territoriale). Una conferma di tale
criterio interpretativo può desumersi altresì dalla legge regionale n. 16 del
1950, relativa al referendum, che ha accomunato la modificazione e la
denominazione delle circoscrizioni territoriali. Nulla potrebbe argomentarsi in
contrario dal fatto che il citato T.U. del 1934 disciplina in modo distinto le
variazioni delle circoscrizioni e le denominazioni di queste, perché ciò é la
conseguenza del fatto che per le statuizioni relative si richiedono forme
diverse, e cioè la legge per le une e l'atto amministrativo per le altre.
Aggiunge poi la difesa della Regione che la designazione delle materie assunta
a base della attribuzione delle competenze regionali, é stata effettuata con
riferimento al significato loro attribuito nel linguaggio legislativo e
dottrinale. Ora la toponomastica, secondo le leggi che l'assumono a loro
oggetto (e precisamente il D.L. n. 1158 e la legge n. 1188 del 1927) comprende
la denominazione delle strade, piazze, monumenti, non già quella di località
territoriali, delle quali si occupa esclusivamente la legge comunale e
provinciale. Deve quindi ritenersi che il costituente, nel disciplinare la
materia in esame, si sia attenuto alla precedente elaborazione legislativa.
Conclude chiedendo che la questione sollevata col ricorso venga dichiarata
infondata.
Con memoria
depositata il 9 gennaio 1964 la difesa della ricorrente ha confutato le
argomentazioni svolte dall'Avvocatura, contestando che modifica e denominazione
siano parti di uno stesso istituto, come é comprovato anche dalle disposizioni
del T.U. della legge comunale e provinciale richiamate dallo stesso resistente.
Secondo l'art. 7 dello Statuto circoscrizioni e denominazioni si riferiscono
sempre e solo ai Comuni, intesi nella loro unità e totalità, non già alle
singole loro parti. Se si facesse rientrare nella competenza delle Regioni la
determinazione dei nomi di tutte le località comprese nei Comuni nessuno spazio
rimarrebbe agli interventi delle Province. Contesta poi la difesa della
ricorrente che le norme delle leggi statali sulle denominazioni assurgano a
principi dell'ordinamento, e che in ogni caso la norma invocata dall'art. 266 é
venuta a cadere con l'introduzione del decentramento regionale. Tanto meno poi
potrebbero addursi, a sostegno della tesi dell'Avvocatura, le leggi sulla
toponomastica cui questa si richiama, poiché esse regolano parti singole di una
materia più vasta, quale risulta dal significato della parola
"toponomastica", ed é questa che, intesa nel senso più comprensivo, é
stata assegnata alle Province. A riprova della tesi sostenuta richiama l'art.
86 dello Statuto, secondo cui nella Provincia di Bolzano le amministrazioni
pubbliche devono usare nei riguardi di cittadini di lingua tedesca anche la
toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza
ed approvata la dizione. Invoca pure le norme dello Statuto della Valle
d'Aosta, in cui la competenza in materia di toponomastica é usata nel senso
comprensivo dei nomi di tutte le località. Richiama infine l'accordo di Parigi
del 1946 in cui si concede l'uso delle due lingue anche per quanto attiene alla
nomenclatura topografica bilingue, ed insiste nelle conclusioni già prese.
Anche l'Avvocatura ha
prodotto in termini una memoria nella quale ribadisce l'esigenza che la
questione venga affrontata e risolta sulla base di una interpretazione
sistematica, e richiama le deduzioni che da tale interpretazione sono da
trarre, facendo presente la illogicità di privare la Regione, che pure può
modificare il territorio sia dei Comuni che delle frazioni, del potere di
conferire i nomi a queste ultime.
Nella discussione
orale le parti hanno confermato le conclusioni prese.
Considerato
in diritto
I motivi addotti
dall'Avvocatura dello Stato a dimostrazione dell'infondatezza del ricorso
proposto dalla Provincia di Bolzano sono sostanzialmente due, ma nessuno di
essi é da ritenere fondato. Con il primo si sostiene che la determinazione
dell'ambito delle materie assegnate alla competenza normativa delle Province
debba venire effettuata in base al significato che alle materie stesse era
stato conferito dalle leggi dello Stato, in vigore al momento dell'attuazione
degli Statuti regionali, le quali le disciplinavano. E poiché quelle fra tali
leggi aventi a loro oggetto la toponomastica usavano questo termine solo nel
senso dell'attribuzione dei nomi a piazze, vie, o altri luoghi, sempre diversi
da località di carattere territoriale, sarebbe da ritenere che la competenza
passata alle Province non possa assumere un'estensione maggiore di quella
esercitata in passato dallo Stato. A parte ogni considerazione in ordine alla
possibilità di attribuire al criterio interpretativo proposto dall'Avvocatura
la portata generale che gli si vuole attribuire, sta di fatto che non sussiste
nella specie la assenta univocità dell'uso del termine
"toponomastica", poiché esistono leggi statali (come, per esempio, il
R.D. 29 marzo 1923, n. 800, che detta criteri di massima per la scelta dei
"toponimi" di località abitate dei territori annessi), le quali
adoperano il predetto termine nel suo senso più generale, in conformità alla
etimologia, di denominazione di qualsiasi specie di luogo.
Neppure fondato
appare il secondo motivo, con cui si afferma l'esistenza di un principio
generale dell'ordinamento giuridico dello Stato che condurrebbe ad attribuire
il potere di disporre in ordine alla denominazione delle frazioni sempre e
necessariamente allo stesso organo cui compete quello dell'attribuzione del nome
ai Comuni. Principio che pertanto dovrebbe valere quale limite della
legislazione regionale e provinciale primaria, ai sensi degli artt. 4 e 11
dello Statuto T.-A. A. Infatti se si tiene presente che i principi
dell'ordinamento i quali circoscrivono l'ambito della competenza esclusiva (in
cui rientra la normazione in materia di toponomastica) non sono quelli che
risultano in via di astrazione da leggi, o da particolari gruppi di leggi dello
Stato (valevoli invece solo a limitare la potestà normativa secondaria), si
rende chiaro come non sia possibile comprendere fra gli stessi la prescrizione
invocata dall'Avvocatura o desunta dall'art. 266 della legge comunale e
provinciale (anche se successivamente essa é stata adottata da leggi della
Regione siciliana).
É bensì vero che la
rilevata identità del trattamento giuridico disposta dall'art. 266 per
provvedere alla denominazione tanto dei Comuni quanto delle frazioni trova un
suo fondamento razionale nella stessa natura di queste ultime, che non può
ricondursi a quella di una mera entità di fatto, data la capacità che le
frazioni stesse posseggono di assumere in proprio la soggettività di rapporti
giuridici, in corrispondenza alla titolarità loro spettante degli interessi
autonomi del gruppo di popolazione stanziato nella parte del territorio
comunale ad esse assegnato:
soggettività da cui
discende anche il riconoscimento a favore della frazione di un vero e proprio
"diritto al nome", e che dà appunto ragione della rilevata adozione,
da parte della norma statale richiamata, di un procedimento identico a quello
richiesto per la denominazione dei Comuni.
Tuttavia, pur tenendo
presente il precedente rilievo, e pur non contestando la disarmonia che
consegue dal differenziare il trattamento giuridico dei nomi dei Comuni da
quello delle frazioni, data la possibilità per queste ultime di trasformarsi in
Comuni autonomi, il ricorso della Provincia deve ritenersi degno di
accoglimento.
Ciò però non sulla
base dell'art. 86 dello Statuto, dato che (a parte il rilievo che questo
prevede una competenza solo eventuale del legislatore provinciale, la quale,
quando si esercita, esaurisce i suoi effetti nei rapporti amministrativi
esclusivamente con i cittadini di lingua tedesca, e non influenza quindi per
nulla il problema in esame, relativo al potere di attribuire denominazioni
aventi efficacia nei confronti della generalità) il riferimento generico alla
"toponomastica" ivi contenuto non può chiarire la portata dello
stesso termine, adoperato in modo ugualmente generico dall'art. 11, n. 3.
Il problema trova
invece la sua soluzione nella correlazione che é da porre fra l'art. 7 e l'art.
11, n. 3, dello Statuto. Correlazione che non viene tenuta presente
dall'Avvocatura quando osserva che l'art. 7 riproduce testualmente la norma di
carattere generale dell'ultimo comma dell'art. 133 della Costituzione. Infatti,
mentre da quest'ultima disposizione si può fondatamente desumere che la
competenza regionale che ne é oggetto si estende necessariamente alla
denominazione delle frazioni, viceversa dal coordinato disposto delle due norme
statutarie prima richiamate si evince che la determinazione dei toponimi
relativi alle frazioni deve rimanere preclusa alla Regione Trentino- Alto Adige
perché assorbita nella potestà generale di disciplina affidata alle Province,
la quale, pel fatto di non incontrare, secondo si é detto, nessuno dei limiti
previsti dagli artt. 4 e 11 in ordine alle competenze esclusive cui questi si
riferiscono, non può non estendersi ad ogni specie di nomi di località, con la
sola esclusione di quelli dei Comuni;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge 16 agosto 1963, n. 22, della Regione Trentino-Alto
Adige, in relazione all'art. 11, n. 3, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 2 aprile 1964.