SENTENZA
N. 26
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, della legge doganale
25 settembre 1940, n. 1424, promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1963 dal
Giudice istruttore del Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di
Lebrero Evora Victoriano ed altri, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2
novembre 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del
procedimento penale contro Lebrero Evora Victoriano ed altri, il Giudice
istruttore presso il Tribunale di Trapani ha sollevato - con ordinanza del 23
agosto 1963 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 della
legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che sarebbe in contrasto con
l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione: "la legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva".
Si rileva
nell'ordinanza che l'art. 139 suindicato dispone l'arresto del colpevole di
reati previsti dalla legge doganale quando non sia nota la sua identità ovvero,
trattandosi di straniero, quando non dia idonea cauzione o malleveria, e non
consente la liberazione dello stesso fino a quando non sia stata accertata la
identità personale, o, trattandosi di straniero, fino a quando costui non abbia
prestato cauzione o malleveria; esso subordina quindi la liberazione al
verificarsi di eventi futuri ed incerti, di guisa che, per il mancato
verificarsi di tali eventi, la carcerazione preventiva potrebbe superare quei
limiti di durata massima previsti dall'art. 272 del Codice di procedura penale,
in ossequio al precetto dell'art. 13 della Costituzione.
Si aggiunge che il
predetto art. 13 non ammette che i limiti massimi di carcerazione preventiva
siano sottoposti a condizione; e che - per quanto riguarda il cittadino
italiano - si presume che nei termini fissati dall'art. 272 del Codice di
procedura penale, sia compreso un tempo sufficiente per eseguire tutte le
indagini istruttorie e per accertare quindi anche la identità personale
dell'imputato, e non si vede per quale motivo l'imputato di reati che offendono
il patrimonio dell'Erario dello Stato debba essere soggetto ad un diverso e più
rigoroso complesso di norme rispetto ad un imputato di reati comuni anche più
gravi, che offendono la sfera patrimoniale del privato. Ed infine la riserva
contenuta nell'art. 139, "fermo quanto é disposto nel Codice di procedura
penale circa la libertà personale dell'imputato" convaliderebbe la
illegittimità della norma, attesa la specialità di essa rispetto alle
disposizioni generali del Codice di procedura penale.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.
Nel presente giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, nelle deduzioni ritualmente
depositate in cancelleria, premette che i più gravi reati di contrabbando
commessi da marittimi stranieri trovano la più valida remora proprio nel rigore
della norma impugnata, senza la quale tutto si risolverebbe in una mera lustra
a vantaggio dei colpevoli ed a danno dell'Erario. A parte la ratio della norma,
egli contesta l'affermazione del Giudice istruttore, secondo la quale
l'imputato di un reato comune godrebbe, in ogni caso, di un trattamento più
favorevole dell'imputato del reato di contrabbando. Ed infatti anche
all'imputato di reati comuni può essere imposta, con l'ordinanza di
scarcerazione per decorrenza di termini, cauzione o malleveria a sensi
dell'art. 282 del Codice di procedura penale. Ed osserva per ultimo che il
costituente riserva alla legge di determinare i limiti massimi della
carcerazione preventiva; e tale riserva trova pieno soddisfacimento nell'art.
139, secondo comma, della legge doganale, che fissa, in modo autonomo, i limiti
massimi di tale carcerazione. Onde chiede che si dichiari infondata la
questione di legittimità costituzionale proposta dal Giudice istruttore di
Trapani.
Considerato
in diritto
Il primo comma
dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dispone che il
colpevole dei reati in essa preveduti é arrestato quando non ne sia nota la
identità personale, ovvero quando si tratti di straniero che non dia idonea
cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende. Il secondo
comma dello stesso articolo contiene altre due norme: la prima prescrive che la
liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del
colpevole non sia accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che costui non
abbia prestato cauzione o malleveria.
La seconda precisa
che "tuttavia la detenzione del colpevole non può superare il massimo
della pena stabilita dalla legge per il reato di cui é imputato, od i tre mesi
quando contro di lui si procede per contravvenzione".
Questa seconda norma,
che l'ordinanza non ha neppure preso in considerazione, pone quei limiti
massimi alla carcerazione preventiva che il precetto dell'art. 13 della
Costituzione vuole garantire.
Che siffatti limiti,
poi, non siano coincidenti con quelli fissati dall'art. 272 del Codice di
procedura penale é questione irrilevante sotto il profilo costituzionale, dal
momento che risulta rispettata la riserva di legge contenuta nell'art. 13, e
dal momento che tanto la legge doganale quanto il Codice di procedura penale
sono entrambe leggi ordinarie, poste sullo stesso piano delle fonti. Ed é da
osservare piuttosto che il dubbio manifestato dall'ordinanza, se la
scarcerazione così detta automatica possa essere sottoposta alla condizione del
verificarsi di eventi futuri ed incerti, non può neppure sorgere, quando la
norma dell'art. 139 della legge doganale, espressamente dispone che, allo
scadere dei termini, la liberazione si verifica anche nel caso di mancata
identificazione del colpevole o di non prestata cauzione o malleveria.
E giova per ultimo
rilevare che la mancata identificazione dell'imputato é regolata anche
dall'art. 84 del Codice di procedura penale, che ne subordina la liberazione a
prestazione di cauzione o malleveria nel caso in cui l'incertezza sulla
identità personale sia stata cagionata dal fatto della persona non
identificata, onde non appaiono giustificate le apprensioni di un diverso
trattamento fra il colpevole di reati comuni ed il colpevole di reati in danno
dell'Erario dello Stato. Mentre - in ogni caso - appare certo che la particolare
struttura giuridico - economica del contrabbando - reato più difficilmente
perseguibile per le sue peculiarità - giustifica una disciplina anche diversa
da quella comune;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, della
legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, proposta in riferimento all'art. 13,
ultimo comma, della Costituzione dall'ordinanza 23 agosto 1963 del Giudice
istruttore presso il Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 marzo 1964.