Sentenza n. 26 del 1964
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SENTENZA N. 26

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1963 dal Giudice istruttore del Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Lebrero Evora Victoriano ed altri, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale contro Lebrero Evora Victoriano ed altri, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani ha sollevato - con ordinanza del 23 agosto 1963 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che sarebbe in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione: "la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva".

Si rileva nell'ordinanza che l'art. 139 suindicato dispone l'arresto del colpevole di reati previsti dalla legge doganale quando non sia nota la sua identità ovvero, trattandosi di straniero, quando non dia idonea cauzione o malleveria, e non consente la liberazione dello stesso fino a quando non sia stata accertata la identità personale, o, trattandosi di straniero, fino a quando costui non abbia prestato cauzione o malleveria; esso subordina quindi la liberazione al verificarsi di eventi futuri ed incerti, di guisa che, per il mancato verificarsi di tali eventi, la carcerazione preventiva potrebbe superare quei limiti di durata massima previsti dall'art. 272 del Codice di procedura penale, in ossequio al precetto dell'art. 13 della Costituzione.

Si aggiunge che il predetto art. 13 non ammette che i limiti massimi di carcerazione preventiva siano sottoposti a condizione; e che - per quanto riguarda il cittadino italiano - si presume che nei termini fissati dall'art. 272 del Codice di procedura penale, sia compreso un tempo sufficiente per eseguire tutte le indagini istruttorie e per accertare quindi anche la identità personale dell'imputato, e non si vede per quale motivo l'imputato di reati che offendono il patrimonio dell'Erario dello Stato debba essere soggetto ad un diverso e più rigoroso complesso di norme rispetto ad un imputato di reati comuni anche più gravi, che offendono la sfera patrimoniale del privato. Ed infine la riserva contenuta nell'art. 139, "fermo quanto é disposto nel Codice di procedura penale circa la libertà personale dell'imputato" convaliderebbe la illegittimità della norma, attesa la specialità di essa rispetto alle disposizioni generali del Codice di procedura penale.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, nelle deduzioni ritualmente depositate in cancelleria, premette che i più gravi reati di contrabbando commessi da marittimi stranieri trovano la più valida remora proprio nel rigore della norma impugnata, senza la quale tutto si risolverebbe in una mera lustra a vantaggio dei colpevoli ed a danno dell'Erario. A parte la ratio della norma, egli contesta l'affermazione del Giudice istruttore, secondo la quale l'imputato di un reato comune godrebbe, in ogni caso, di un trattamento più favorevole dell'imputato del reato di contrabbando. Ed infatti anche all'imputato di reati comuni può essere imposta, con l'ordinanza di scarcerazione per decorrenza di termini, cauzione o malleveria a sensi dell'art. 282 del Codice di procedura penale. Ed osserva per ultimo che il costituente riserva alla legge di determinare i limiti massimi della carcerazione preventiva; e tale riserva trova pieno soddisfacimento nell'art. 139, secondo comma, della legge doganale, che fissa, in modo autonomo, i limiti massimi di tale carcerazione. Onde chiede che si dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Giudice istruttore di Trapani.

 

Considerato in diritto

 

Il primo comma dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, dispone che il colpevole dei reati in essa preveduti é arrestato quando non ne sia nota la identità personale, ovvero quando si tratti di straniero che non dia idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende. Il secondo comma dello stesso articolo contiene altre due norme: la prima prescrive che la liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale del colpevole non sia accertata, o, trattandosi di straniero, fino a che costui non abbia prestato cauzione o malleveria.

La seconda precisa che "tuttavia la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di cui é imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per contravvenzione".

Questa seconda norma, che l'ordinanza non ha neppure preso in considerazione, pone quei limiti massimi alla carcerazione preventiva che il precetto dell'art. 13 della Costituzione vuole garantire.

Che siffatti limiti, poi, non siano coincidenti con quelli fissati dall'art. 272 del Codice di procedura penale é questione irrilevante sotto il profilo costituzionale, dal momento che risulta rispettata la riserva di legge contenuta nell'art. 13, e dal momento che tanto la legge doganale quanto il Codice di procedura penale sono entrambe leggi ordinarie, poste sullo stesso piano delle fonti. Ed é da osservare piuttosto che il dubbio manifestato dall'ordinanza, se la scarcerazione così detta automatica possa essere sottoposta alla condizione del verificarsi di eventi futuri ed incerti, non può neppure sorgere, quando la norma dell'art. 139 della legge doganale, espressamente dispone che, allo scadere dei termini, la liberazione si verifica anche nel caso di mancata identificazione del colpevole o di non prestata cauzione o malleveria.

E giova per ultimo rilevare che la mancata identificazione dell'imputato é regolata anche dall'art. 84 del Codice di procedura penale, che ne subordina la liberazione a prestazione di cauzione o malleveria nel caso in cui l'incertezza sulla identità personale sia stata cagionata dal fatto della persona non identificata, onde non appaiono giustificate le apprensioni di un diverso trattamento fra il colpevole di reati comuni ed il colpevole di reati in danno dell'Erario dello Stato. Mentre - in ogni caso - appare certo che la particolare struttura giuridico - economica del contrabbando - reato più difficilmente perseguibile per le sue peculiarità - giustifica una disciplina anche diversa da quella comune;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, proposta in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione dall'ordinanza 23 agosto 1963 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 1964.