SENTENZA
N. 24
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439,
ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69; del decreto
legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della
legge 4 luglio 1950, n. 454; della legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26
giugno 1952, n. 664, e del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito
nella legge 21 agosto 1953, n. 589, per tutte le disposizioni in essi contenute
riguardanti l'ammasso del grano per contingente, promosso con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1963 dalla Corte di cassazione - Sezione III penale - nel
procedimento penale a carico di Cominelli Angelo ed altri, iscritta al n. 75
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 107 del 20 aprile 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Cominelli Angelo, di Caprioli Giulio e del
Consorzio agrario provinciale di Brescia;
udita nell'udienza
pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
uditi l'avv. Alfredo
Angelucci, per il Cominelli, gli avvocati Enzo Paroli, Gianfranco Groppali,
Pietro Nuvolone e Giuseppe Bettiol, per il Caprioli, e l'avv. Antonio Putzolu,
per il Consorzio agrario.
Ritenuto
in fatto
1. - Cominelli
Angelo, Caprioli Giulio ed altri sette dipendenti del Consorzio agrario
provinciale di Brescia venivano condannati con sentenza 22 dicembre 1960 del
Tribunale di quella città, parzialmente confermata dalla Corte di appello con
sentenza 15 febbraio 1962, per i reati di concorso in peculato, falso
ideologico continuato in atto pubblico e truffa continuata, reati consumati dal
1949 al 1955 ed originati dalla distrazione e dall'appropriazione di rilevanti
quantitativi di grano dell'ammasso per contingente con alterazione di libri
contabili e dei verbali di sopraluogo e di prepolitura.
Avverso la sentenza
di secondo grado gli imputati ricorrevano in Cassazione deducendo in via
pregiudiziale l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio
1947, n. 439 (in particolare dell'art. 17) ratificato e modificato dalla legge
11 febbraio 1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888;
della legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della
legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664, e del decreto-legge
21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, per
tutte le disposizioni in essi contenute riguardanti l'ammasso del grano per
contingente, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e precisamente per
non essere stata rispettata la riserva di legge attinente al procedimento di
classificazione del prodotto e di determinazione dei prezzi delle singole
quantità conferite, nonché attinente alle fasi di gestione e di redistribuzione
del frumento ammassato.
Con ordinanza 20
febbraio 1963 la Corte di cassazione - Sezione III penale - in accoglimento
della dedotta eccezione ha osservato che l'obbligo del conferimento del grano
all'ammasso é misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante tra quelle
consentite dall'art. 41 della Costituzione, che esige limiti, programmi e
controlli da stabilirsi sulla base di una legge.
Questo principio
della "riserva di legge" - ad avviso della Corte - non potrebbe dirsi
rispettato nel caso in esame sia perché l'art. 17 del D.L. n. 439 del 1947, per
quanto riguarda i criteri per la classificazione delle singole qualità di
frumento e la determinazione dei relativi prezzi, si rimette alle apposite
tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia perché,
per quanto concerne la distribuzione del prodotto, lo stesso decreto nulla
dispone, mentre i successivi provvedimenti sopra elencati, si rimettono al
Ministero dell'agricoltura, all'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai
Comitati provinciali e al Ministero del tesoro.
Ha, pertanto,
ritenuto la Corte che in tutti i provvedimenti legislativi riguardanti
l'ammasso del grano, siano da ravvisare elementi di incostituzionalità che,
analogamente a quanto statuito con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 5, con la quale la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità delle disposizioni concernenti l'ammasso del risone,
dovrebbero condurre alla dichiarazione di illegittimità dell'intero sistema
dell'ammasso del frumento.
Sul punto della
rilevanza la Corte ha ritenuto che il giudizio non potesse essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità in quanto
l'eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme in questione potrebbe
avere conseguenze rilevanti nel piano della configurabilità giuridica dei reati
contestati.
L'ordinanza di
rinvio, comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata in udienza alle parti
e al Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 marzo 1963, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1963, n. 107.
2. - Nel giudizio
dinanzi a questa Corte si é costituito Cominelli Angelo depositando in
cancelleria il 10 maggio 1963 le proprie deduzioni con procura conferita agli
avvocati Carlo Turlini di Brescia e Alfredo Angelucci di Roma.
La difesa del
Cominelli ha rilevato anzitutto che il complesso delle disposizioni impugnate
concernenti l'ammasso del grano pone in essere un sistema che grandemente
comprime la libertà di produzione, commercio e contrattazione di tale bene
venendo a costituire lo Stato quale contraente necessario sia verso il
produttore che verso il consumatore. E se é vero che la libertà economica dei
privati può essere per ragioni pubbliche di utilità generale, compressa, programmata
e controllata allo scopo di indirizzare e coordinare le iniziative verso fini
sociali é parimenti indubbio che detti limiti, per potersi considerare
legittimi, debbano essere chiaramente e specificamente determinati con legge e
non lasciati alla discrezionalità della pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, la
difesa ha osservato che le disposizioni impugnate non sarebbero affatto
rispondenti al principio della "riserva di legge".
Ed invero, per quanto
riguarda la fase di acquisizione del grano, tutti i provvedimenti legislativi
relativi all'ammasso nulla dispongono in ordine ai criteri per la
classificazione del prodotto e la determinazione dei prezzi, rimettendoli alla
pura discrezionalità dell'Amministrazione alla quale é inoltre lasciata per quanto
riguarda l'ammasso per contingente - tanto la determinazione del contingente
nazionale, quanto di quelli locali.
In tutte le leggi
impugnate non si rinviene inoltre alcuna norma che disciplini la fase di
gestione e redistribuzione del grano e ciò consente alla pubblica
Amministrazione di comprimere a suo arbitrio la libertà degli operatori della
trasformazione della materia prima ammassata.
Per tali motivi la
difesa, dopo aver posto in rilievo il carattere unitario del sistema giuridico
degli ammassi del grano, ha chiesto che ne sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale.
3. - Nel presente
giudizio si é anche costituito Caprioli Giulio con atto depositato in
cancelleria il 10 maggio 1963 e procura conferita agli avvocati Enzo Paroli di
Brescia e Filippo Ungaro di Roma.
4. - Si é infine
costituito il Consorzio agrario provinciale di Brescia, parte civile nel
giudizio a quo, depositando in cancelleria il 12 marzo 1963 le proprie
deduzioni con procura conferita all'avvocato Antonio Putzolu del Foro di Roma.
La difesa del
Consorzio ha rilevato anzitutto che l'ordinanza di rinvio si é essenzialmente
basata sulla sentenza
n. 5 del 1962 con la quale la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità
costituzionale delle norme concernenti l'ammasso totale obbligatorio del risone
e non ha considerato che le norme denunciate di incostituzionalità nel presente
giudizio non si riferiscono a tale tipo di ammasso - cessato con l'annata
agraria 1946-47 - bensì all'ammasso obbligatorio per contingente disposto dal
decreto legislativo n. 888 del 1947 e dalla legge n. 7 del 1949 e all'ammasso
facoltativo disposto dalle leggi n. 454 del 1950, n. 541 del 1951, n. 664 del
1952 e n. 452 del 1953.
Le differenze fra
detti tipi di ammasso sono sostanziali ed invero: a) nell'ammasso totale
obbligatorio il cereale era completamente vincolato ed era fatto assoluto
divieto al produttore di disporne in qualsiasi modo; negli ammassi per
contingente, obbligatorio o facoltativo, era, invece, fatto solo obbligo ovvero
era attribuita la facoltà al produttore di conferire una determinata quota del
prodotto; b) nell'ammasso totale si verificava un accentramento del prodotto
nelle mani dello Stato venendosi così a incidere sul diritto di iniziativa
economica privata sia del produttore sia degli operatori economici dei settori
della trasformazione e dello smercio del prodotto ammassato; negli ammassi per
contingente, invece, gli operatori economici, data la scarsa entità del cereale
contingentato, potevano continuare ad operare liberamente sul mercato
acquistando il grano, a seconda della convenienza, o dalla gestione
dell'ammasso dello Stato o dai produttori che ne conservavano larga
disponibilità.
Da tali
considerazioni la difesa del Consorzio ha tratto queste conseguenze:
1) il decreto legislativo
n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949, riguardanti l'ammasso obbligatorio
del grano per contingente, debbono ritenersi legittimi tanto se posti in
raffronto con l'art. 41 della Costituzione, quanto se posti in raffronto con
l'art. 42, terzo comma, come sarebbe più giusto fare, trattandosi, più che di
una obbligazione di dare, della requisizione di una quota del prodotto;
2) per l'ammasso per
contingente facoltativo, istituito con le leggi n. 454 del 1950, n. 541 del
1951, n. 664 del 1952 e col decreto-legge n. 452 del 1953, la questione di
costituzionalità non si pone affatto non ricorrendo la necessità del rispetto
del principio della "riserva di legge", dato che il conferimento era
semplicemente facoltativo e quindi la libertà economica dei produttori non era
affatto limitata.
La difesa del
Consorzio ha, pertanto, concluso perché la Corte, ritenuto estraneo al giudizio
di costituzionalità il decreto legislativo n. 439 del 1947, voglia dichiarare
non fondata la questione di legittimità sia nei confronti delle disposizioni
riguardanti l'ammasso obbligatorio per contingente che di quelle concernenti
l'ammasso facoltativo.
5. - La difesa di
Cominelli Angelo ha depositato in cancelleria in data 20 novembre 1963 una
memoria difensiva nella quale ha riaffermato che oggetto del presente giudizio
é l'intero sistema legislativo regolante gli ammassi del grano e che deve
essere perciò disattesa la tesi del Consorzio che vorrebbe infrangere l'unità
di tale sistema frazionandolo in vari gruppi di norme, ciascuno regolante un
diverso tipo di ammasso.
In particolare non
sarebbe sostenibile l'estraneità al giudizio di costituzionalità del decreto
legislativo n. 439 del 1947, e ciò perché le norme di tale decreto, sebbene
riguardassero un ammasso totale, continuarono a costituire una non indifferente
parte del sistema anche nel nuovo regime posto che ad esse fanno richiamo i
successivi provvedimenti legislativi.
La difesa inoltre ha
contestato la tesi del Consorzio relativa alla distinzione tra ammasso per
contingente obbligatorio e ammasso per contingente volontario rilevando che
parlare di contingente volontario é una contraddizione in termini, giacché, se
l'ammasso per contingente é uno strumento per fare acquisire allo Stato una
parte della produzione granaria, é evidente che solo l'obbligatorietà del
conferimento potrà dare la certezza che il contingente sarà effettivamente
acquisito allo Stato.
La difesa del
Cominelli ha rilevato ancora che anche le norme dell'ammasso per contingente
pongono limiti, sia alla libera disponibilità del cereale da parte del
produttore, sia agli operatori economici della fase di distribuzione del grano
ammassato.
6. - La difesa del
Consorzio ha depositato in cancelleria in data 21 novembre 1963 una memoria
nella quale ha ampiamente sviluppato la tesi secondo la quale deve essere
riconosciuto carattere facoltativo non solo all'ammasso del grano disposto con
la legge n. 454 del 1950, ma anche a quelli disposti negli anni successivi con
le leggi n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e col D.L. n. 452 del 1953.
E ciò sia perché in
tali leggi non vi é traccia di un "obbligo" di conferire che il
legislatore avrebbe dovuto formulare espressamente, così come lo formulò nel
D.L. n. 888 del 1947, sia perché il D. M. 4 settembre 1953 (che dettò norme di
esecuzione del D.L. n. 452 del 1953, ma che ha valore anche per le altre leggi,
avendo queste sempre integralmente richiamato la disciplina della legge n. 541
del 1951), parlando di produttori che "possono conferire", dimostra
come l'Amministrazione abbia giustamente considerato facoltativo il
conferimento del grano all'ammasso dal 1950 in poi.
Il carattere
facoltativo di tali conferimenti non é, infine, in contrasto con le sanzioni
previste dall'art. 8 della legge n. 541 del 1951 le quali riguardavano altri
aspetti della disciplina degli ammassi e che del resto non furono mai
applicate.
7. - Per Caprioli
Giulio sono state depositate in cancelleria due memorie difensive
rispettivamente in data 25 ottobre e 19 novembre 1963. Sotto quest'ultima data,
inoltre, é stata depositata altra procura con la quale il Caprioli, in aggiunta
all'avvocato Enzo Paroli, nomina quali suoi difensori gli avvocati Giuseppe
Bettiol, Pietro Nuvolone e Gianfranco Groppali.
Nelle indicate
memorie la difesa del Caprioli ha contestato l'affermazione del Consorzio
agrario secondo la quale tutte le leggi dal 1950 in poi avrebbero posto in
essere un ammasso per contingente in forma facoltativa.
Ha sostenuto al
riguardo che anche l'ammasso disposto dalla legge n. 454 del 1950, nonostante
in essa si parli di facoltà di conferire, dovrebbe essere considerato
obbligatorio e ciò sia perché l'obbligatorietà si desumerebbe da altre
espressioni di tale legge, sia perché nello stesso periodo era già in vigore un
ammasso volontario del grano onde non avrebbe avuto ragione di esistere
contemporaneamente un ammasso facoltativo per contingente.
Ha rilevato poi la
difesa che, dato e non concesso che la legge n. 454 del 1950 avesse disposto il
conferimento facoltativo, dovrebbe pur sempre essere dichiarata
incostituzionale per inosservanza del principio della riserva di legge e ciò
sia perché, fissando in 16.000.000 di quintali il quantitativo massimo da
conferirsi, avrebbe lasciato arbitro il Ministro di stabilire definitivamente
l'effettivo quantitativo, sia perché avrebbe demandato allo stesso Ministro il
potere di fissare con proprio decreto le caratteristiche del prodotto, il
prezzo, le modalità e i termini di consegna e pagamento, nonché il potere di dettare
norme per la conservazione e la distribuzione del grano ammassato.
La difesa ha inoltre
sostenuto che l'ammasso disposto dalle leggi n. 541 del 1951 e successive debba
considerarsi obbligatorio, dato che in esse si usano espressioni imperative e
si ripristinano le sanzioni per i contravventori all'obbligo del conferimento.
Ha osservato, alfine,
che l'ammasso per contingente non può essere assimilato alla requisizione
poiché anche in questo tipo di ammasso il trasferimento della proprietà si
perfeziona per virtù della legge, e non in base ad un atto amministrativo
autoritativo, e solo quando l'obbligo del conferimento non viene adempiuto sono
previsti provvedimenti ablativi quali la confisca e la requisizione.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza
della Corte di cassazione sono state impugnate, in riferimento all'art. 41
della Costituzione, tutte le disposizioni relative all'ammasso del grano per
contingente contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: D.L. C. P. S. 30
maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n.
69 (in particolare la disposizione di cui all'art. 17 di tale decreto), D.L. C.
P. S. 5 settembre 1947, n. 888, legge 5 gennaio 1949, n. 7, legge 4 luglio
1950, n. 454, legge 10 luglio 1951, n. 541, legge 26 giugno 1952, n. 664,
decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n.
589.
Il primo degli
anzidetti provvedimenti non contiene però - a differenza di tutti gli altri -
disposizioni sull'ammasso del grano per contingente, ma sull'ammasso totale di
detto prodotto. L'impugnativa - come del resto é dato desumere dalla
motivazione dell'ordinanza di rimessione che fa specifico riferimento alla
disposizione dell'art. 17, applicabile anche all'ammasso per contingente - deve
pertanto ritenersi limitata a quelle disposizioni del decreto legislativo n.
439 del 1947 che, non essendo in contrasto con quelle sull'ammasso per
contingente, debbono intendersi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
5 settembre 1947, n. 888, recepite da tale decreto e, per conseguenza, anche
dalla successiva legge 5 gennaio 1949, n. 7, che al decreto n. 888 fa integrale
riferimento.
2. - Ciò premesso,
occorre tenere nettamente distinti, ai fini dell'esame della questione di
legittimità, i primi due provvedimenti legislativi con i quali fu disposto
l'ammasso obbligatorio del grano per contingente, e cioè il decreto legislativo
n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949, dalle quattro leggi successive, per
effetto delle quali - come sarà in seguito dimostrato - il conferimento del
grano all'ammasso da obbligatorio si tramutò in facoltativo.
Il primo
provvedimento sull'ammasso per contingente, per il quale é stata proposta la
questione di legittimità, é un decreto legislativo anteriore all'entrata in
vigore della Costituzione, emanato nel periodo dell'immediato dopoguerra
"per la necessità - come leggesi nel preambolo - di assicurare, con la
concessione ai produttori agricoli della parziale libera disponibilità della
produzione cerealicola dell'annata agraria 1947-1948, un incremento nelle
coltivazioni dei cereali indispensabili all'approvvigionamento della
popolazione tesserata e un aumento della quantità disponibile sul mercato per
l'alimentazione di tutti i cittadini".
Si era nel periodo
del razionamento e l'ammasso per contingente del grano del raccolto 1947-1948
fu disposto per provvedere alle indilazionabili esigenze dell'alimentazione
nazionale, per gli stessi motivi cioè per i quali erano stati precedentemente
disposti gli ammassi obbligatori per contingente o totali col D.L.L. 5 ottobre
1945, n. 721, col D. M. 27 maggio 1946 e col D.L. 30 maggio 1947, n. 439.
Considerazioni
analoghe possono farsi per l'ammasso per contingente del raccolto 1948-1949 per
il quale la legge n. 7 del 1949 si limitò a dichiarare applicabili tutte le
norme del decreto legislativo n. 888. Quando fu disposto tale ammasso era
ancora in vigore il tesseramento del pane e della pasta, che ebbe termine solo
nell'agosto 1949, e valgono quindi, per le finalità che ebbero a giustificarlo,
le osservazioni svolte a proposito dell'ammasso della precedente annata
agraria.
Il decreto
legislativo n. 888 del 1947 e la legge n. 7 del 1949 si ricollegano
immediatamente ai provvedimenti vincolistici emanati nel periodo della guerra e
in quello dell'immediato dopoguerra e concludono, senza alcun residuo di
operatività per il futuro, la serie dei provvedimenti diretti ad assicurare, in
quei periodi così gravi per la vita della Nazione, e nei quali non si era
ancora affermato il nuovo ordine costituzionale, l'approvvigionamento dei
cereali indispensabili per l'alimentazione dei cittadini.
In tale stato di cose
la Corte non ritiene che i due testi legislativi in questione possano essere
posti in raffronto con l'art. 41 della Costituzione.
Nel proporre la
questione di legittimità é stato fatto ampio e testuale richiamo ai motivi per
i quali questa Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 1947, n. 439, per la parte in cui si riferiscono
all'ammasso totale del risone. Non é stato però tenuto presente che la sentenza 8 febbraio
1962, n. 5, si riferisce a un ammasso obbligatorio che, a differenza di
quelli ora in esame, ebbe vigore non solo nel periodo dell'immediato
dopoguerra, quando sussistevano le eccezionali circostanze sopra illustrate, ma
anche in quello successivo, quando le finalità giustificatrici dell'ammasso del
risone erano diverse da quelle originarie. E non sarà superfluo ricordare che,
nelle stesse ordinanze con le quali furono promossi i giudizi di
costituzionalità definiti con la sentenza anzidetta, in tanto era stata
denunciata l'illegittimità delle norme sull'ammasso del risone in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, in quanto erano venute meno le ragioni
contingenti del tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra che ne avevano
sollecitato e giustificato l'emanazione.
3. - Venendo ora
all'esame delle altre leggi impugnate, la Corte osserva che con la legge 4
luglio 1950, n. 454, si verificò il passaggio dal regime di ammasso
obbligatorio del grano per contingente a quello facoltativo. La formulazione
della legge é tale da non consentire dubbi al riguardo. Nell'art. 2 si parla
infatti dei contingenti di grano che "possono" essere conferiti in
ogni Provincia della Repubblica e nell'art. 6 delle quantità di grano che
ciascun produttore ha "facoltà" di conferire ai granai del popolo. É
pacifico, quindi, che il conferimento del grano del raccolto 1949-1950 fu
facoltativo e non già obbligatorio.
Ma facoltativi
debbono considerarsi anche i conferimenti di grano effettuati in base alle
disposizioni delle leggi n. 541 del 1951, n. 664 del 1952 e del D.L. n. 452 del
1953, convertito nella legge n. 589 dello stesso anno. Quest'ultimo
provvedimento legislativo, non essendo stato emanato - a differenza di tutti
gli altri - con riferimento ad una determinata annata agraria, ha regolato gli
ammassi del grano per contingente fino al 1 luglio 1962, data di entrata in
vigore delle disposizioni del regolamento n. 19 approvato dal Consiglio della
Comunità economica europea il 4 aprile dello stesso anno.
Nonostante i dubbi
che la lettera delle disposizioni potrebbe far sorgere é da ritenere che le
leggi ora ricordate non abbiano importato un ritorno al sistema dell'ammasso
obbligatorio per contingente. Esse infatti, hanno sicuramente vissuto, al pari
della legge n. 454 del 1950, come leggi istitutive di ammassi facoltativi.
Ed invero nei decreti
emanati dal Ministro per l'agricoltura per l'esecuzione delle leggi anzidette
(decreti ministeriali 2 ottobre 1951, 14 luglio 1952 e 4 settembre 1953), si
parla sempre di "quantità di frumento che i produttori possono
conferire" all'ammasso; espressione in tutto identica a quella contenuta
nel D. M. 18 luglio 1950, emanato per l'esecuzione della legge n. 454 del 1950,
ma diametralmente opposta a quella usata nel D. M. 3 giugno 1948, relativo
all'ammasso obbligatorio dei cereali di produzione del 1948, nel quale si
parlava invece di "quantità di cereali soggette ad obbligo di
conferimento".
In sostanza, cessato
con la campagna agraria 1948-1949 il periodo vincolistico, il conferimento
all'ammasso é stato sempre inteso quale un diritto anziché un obbligo dei
produttori, i quali in tanto conferivano, in quanto trovavano di loro
convenienza il prezzo fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi.
All'uopo é opportuno precisare che, a partire dalla campagna agraria 1949-1950,
i prezzi del grano, che i produttori avevano facoltà di conferire ai granai del
popolo, furono sempre fissati, sia per quanto riguarda i prezzi base, sia per
quanto riguarda le maggiorazioni e detrazioni dovute alle caratteristiche del
prodotto, dal C. I. P., malgrado che, ad esempio, l'art. 7 del decreto n. 454
del 1950 disponesse che il prezzo del grano sarebbe stato determinato dal Ministero
per l'agricoltura.
É stato eccepito che
gli ammassi disciplinati dalle leggi emanate dopo il periodo vincolistico non
possano considerarsi facoltativi in quanto le leggi in questione prevedevano
espressamente un ammasso volontario che avrebbe potuto coesistere solo con
quello obbligatorio. L'eccezione é però priva di fondamento. L'ammasso
facoltativo non era inconciliabile con quello volontario date le diverse
caratteristiche e finalità dei due tipi di ammasso: il primo era gestito dai consorzi
agrari provinciali per conto dello Stato; il secondo, per il quale erano
previste agevolazioni creditizie e fiscali, era invece gestito dai consorzi per
conto dei produttori, con gestione rigorosamente distinta da quella per conto
dello Stato.
Ugualmente infondata
é l'eccezione di inconciliabilità del carattere facoltativo degli ammassi in
esame con le Sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni che li
regolavano. I produttori avevano semplice facoltà di conferire il grano, ma se
di tale facoltà intendevano avvalersi dovevano osservare tutte le disposizioni
dirette a regolarne l'esercizio (modalità, termini di consegna del prodotto e
così via) ed erano passibili di sanzioni se contravvenivano alle disposizioni
medesime.
Concludendo, poiché
gli ammassi disposti con le quattro leggi in esame furono tutti facoltativi,
non é fondata la questione di legittimità costituzionale, non potendosi
ritenere limitata la libertà economica dei produttori quando vi é la semplice
facoltà e non già l'obbligo di conferire il prodotto all'ammasso.
Né, del pari,
potrebbe parlarsi di limiti alla libertà economica degli esercenti l'industria
molitoria giacché costoro erano perfettamente liberi di acquistare il grano,
secondo la loro convenienza, o dalla gestione di Stato, che ne deteneva del
resto modesti quantitativi, o direttamente dai produttori;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione proposta con l'ordinanza della Corte di cassazione del 20 febbraio
1963 sulla legittimità costituzionale delle disposizioni sull'ammasso del grano
per contingente contenuto nel D.L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888; nella
legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454; nella legge 10
luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664, e nel decreto - legge
21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 marzo 1964.