SENTENZA
N. 21
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63; 1
della legge 16 ottobre 1962, n. 1498; 6 della legge 22 marzo 1908, n. 105,
sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, promosso con ordinanza emessa
il 2 maggio 1963 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di
Ubertalle Bartolomeo e Giuseppe, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze 1963
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio
1963.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio di Ubertalle Bartolomeo e Giuseppe;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Aldo
Dedin, per gli Ubertalle, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Bartolomeo e Giuseppe Ubertalle, il Pretore di Torino, con
ordinanza del 2 maggio 1963, ha ritenuto non manifestamente infondata e
rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge
11 febbraio 1952, n. 631 della legge 16 ottobre 1962, n. 1498; 6 della legge 22
marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, sollevata
dagli imputati in relazione all'art. 41 della Costituzione e con particolare
riferimento al fatto che gli imputati stessi stavano lavorando da soli senza
l'ausilio di terzi, per il che - secondo l'espressione usata nell'ordinanza -
"a fortiori la norma loro contestata apparrebbe incostituzionale
trattandosi di liberi imprenditori e non di lavoratori dipendenti".
L'ordinanza é stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1963,
comunicata ai Presidenti delle due Camere il 10 dello stesso mese e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio successivo.
Nel giudizio davanti
alla Corte si sono costituiti, con atto depositato in cancelleria il 22 luglio
1963, i signori Giuseppe e Bartolomeo Ubertalle, i quali, aderendo alle
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio, e sviluppandole nella memoria
depositata il 28 novembre, sostengono che il divieto del lavoro di
panificazione in ore notturne, specie se svolto direttamente dall'imprenditore
per conto proprio, é lesivo della libertà della attività imprenditoriale e
nuoce all'interesse generale dei consumatori, impedendo che tale attività si
svolga nel modo più idoneo ai fini di una migliore produzione.
In particolare, la
parte privata deduce quanto segue:
1) l'abolizione del
lavoro notturno, imposta dalla legge del 1908, se poteva giustificarsi allora,
a causa delle sfavorevoli condizioni ambientali, igieniche e di lavoro, non é
più concepibile oggi che tali condizioni sono sostanzialmente mutate. E sul
punto richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1962, nella
quale si afferma che una norma limitativa dell'iniziativa economica può
ritenersi legittima solo se sussistono tuttora le esigenze sociali che spinsero
il legislatore del tempo ad adottarla;
2) la violazione
dell'art. 41 é ancor più palese ove il divieto di lavoro notturno si riferisca
all'opera dell'imprenditore esercente. Il divieto non può giustificarsi con il
generico richiamo alla "utilità sociale", perché questa si riferisce
unicamente al rapporto tra iniziativa privata e benessere collettivo; né con il
richiamo alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana, le
quali riguardano solo i rapporti tra imprenditori e lavoratori subordinati; né,
infine, con un richiamo alla tutela della salute pubblica, di cui all'art. 32
della Costituzione, rappresentando una ipotesi unica nella legislazione
protettiva del lavoro, nella quale non esistono limitazioni al lavoro dei
professionisti, dei dirigenti, dei giudici, ecc.;
3) la limitazione del
lavoro notturno dei fornai é poi in contrasto anche con l'art. 4 della Costituzione
e non può essere giustificata da profili attinenti alla concorrenza delle
imprese, dato che l'art. 41 sottopone tale aspetto della iniziativa economica
solamente a programmi e controlli che la indirizzino e la coordinino a fini
sociali. Cosicché qualsiasi limitazione della concorrenza potrebbe essere
legittimamente disposta solo in seno a programmi intesi a coordinare ed
indirizzare un intero settore produttivo;
4) l'art. 2 della
legge del 1952 avrebbe abolito la sanzione penale prevista dall'art. 7 della
legge del 1908 per chi "lavora" nelle ore notturne, lasciando
sussistere, con l'adeguamento al valore attuale della moneta, solo le sanzioni
per chi "fa lavorare". Di conseguenza il divieto di
"lavorare" nelle ore notturne, mantenuto nell'art. 1 della legge del
1952, dovrebbe considerarsi come non scritto, perché privo di sanzione. Se così
interpretata, la norma denunziata si presenterebbe - per quanto riguarda il
lavoro personale dell'imprenditore - adeguata alle norme costituzionali sopra richiamate
senza il ricorso alla dichiarazione di incostituzionalità.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, la quale nell'atto di intervento depositato addì 11 giugno 1963, deduce
che il legislatore del 1908, nel contenere il lavoro dei panificatori entro
determinati limiti di orario, ebbe di mira, tra l'altro, la tutela della loro
salute e di quella dei consumatori, posto che la vigilanza sull'igiene della
lavorazione risultava difficoltosa nelle ore notturne: motivi sostanzialmente
validi ancora oggi, in quanto il divieto di far lavorare in certe ore notturne
tende alla salvaguardia della sicurezza umana - della quale la salute é un
aspetto preminente - in contrasto con la quale non può svolgersi l'iniziativa
economica privata.
La sicurezza umana, e
per essa la salute, che deve essere salvaguardata, non é solo quella del
lavoratore dipendente, ma anche quella dello stesso produttore, che lavori
personalmente: onde il divieto del lavoro notturno anche per l'esercente. Del
resto, l'ordinamento offre numerosi esempi di ritenuta illiceità di certe
condotte, che si risolvono a danno od a pericolo della salute propria del
soggetto del reato (esempi: art. 729 del Codice penale; art. 6 della legge 22 ottobre
1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego
degli stupefacenti, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione
anche rispetto alla persona che detenga tali sostanze esclusivamente per uso
proprio).
L'art. 1 della legge
del 1952 va raffrontato non solo al primo comma dell'art. 41 della
Costituzione, ma anche al secondo comma dello stesso articolo; ed altresì
all'art. 32, primo comma, che definisce la tutela della salute fondamentale
diritto dell'individuo ed interesse della collettività.
Considerato
in diritto
Per quanto troppo
succinta nella motivazione, l'ordinanza introduttiva solleva chiaramente la
questione relativa alla legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono
il divieto di lavoro notturno dei fornai, ma pone più marcatamente l'accento
sul punto relativo al divieto di tale lavoro quando sia stato compiuto
personalmente dallo stesso imprenditore. Nonostante che nell'ordinanza risulti
richiamato l'art. 6 della legge 22 marzo 1908, n. 105, la disposizione
denunziata é chiaramente quella dell'art. 7 di detta legge, nel testo
sostituito prima con l'art. 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, e poi con
l'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498. Di modo che le
disposizioni da prendere in esame sono il detto art. 7 e l'art. 1 della stessa
legge del 1908, nel testo sostituito con l'art. 1 della legge del 1952.
Alla fine della sua
memoria la difesa dei signori Ubertalle, richiamandosi anche all'opinione
espressa da un parlamentare in sede di discussione presso il Senato della legge
11 febbraio 1952, n. 63, prospetta che l'art. 2 di detta legge avrebbe
mantenuto la sanzione penale solo a carico di chi "faccia lavorare",
lasciando privo di tale sanzione il divieto di "lavorare". La stessa
difesa rileva che se questa interpretazione fosse esatta, la questione di
legittimità costituzionale circa il divieto di lavoro notturno
dell'imprenditore non avrebbe ragion d'essere, in quanto la norma che poneva
tale divieto si dovrebbe ritenere abrogata (la difesa Ubertalle parla di
divieto da considerarsi come non scritto perché privo di sanzione).
L'esame che la Corte
deve compiere in ordine a questa tesi non risponde al fine di sindacare il
giudizio di rilevanza, ma al fine di identificare il contenuto e l'esatta
portata delle norme sottoposte al controllo di legittimità costituzionale:
operazione preliminare, indispensabile per tale controllo.
L'art. 7 della legge
originaria, 22 marzo 1908, n. 105, puniva l'esercente con ammenda fino a lire
50 per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro ed alle quali si riferiva la
contravvenzione e puniva gli operai trovati al lavoro con ammenda fino a lire
30; però dichiarava esenti da pena gli operai quando l'infrazione fosse dovuta
a coazione da parte del proprietario.
La legge del 1952,
partendo dal presupposto che sussista in ogni caso tale coazione, ha eliminato
la sanzione penale per gli operai, addossando la responsabilità al solo
esercente e adeguando la misura della sanzione ai nuovi valori monetari. Ciò
risulta dal testo della legge ed é avvalorato dalla discussione che si ebbe in
Senato, dove al parlamentare che prospettava come non fosse logico che ad un
duplice divieto (quello di lavorare e di far lavorare) si contrapponesse la
sola sanzione a carico di chi fa lavorare, fu risposto che "si suppone che
il lavoratore sia coatto e quindi é giusto che la responsabilità vada al datore
di lavoro".
La legge del 1952 non
volle dichiarare non punibile l'esercente che lavorasse in ore notturne, ma
volle che solo l'esercente rispondesse della contravvenzione; e certamente non
per addossargli la responsabilità di fatti non propri, ma per addebitargli
l'inosservanza di un precetto che a lui personalmente viene imposto e che egli
é tenuto ad osservare ed a fare osservare nei confronti di chiunque lavori
nella sua azienda, contro il divieto della legge. Dal che si deduce come il
divieto investe l'attività di qualunque soggetto, non escluso lo stesso
esercente.
Posto, dunque, che il
divieto della legge si estende nei riguardi di chiunque attenda a lavori di
panificazione nelle ore notturne, la questione di legittimità costituzionale da
esaminare ha per oggetto l'intero contenuto delle norme che pongono quel
divieto e stabiliscono le sanzioni.
L'esame deve essere
compiuto in raffronto con il solo art. 41 della Costituzione, escludendo il
riferimento all'art. 4, invocato dalle parti private senza alcun addentellato
con l'ordinanza di rimessione.
Come risulta dai
lavori preparatori, la legge del 1908 si ispirò a finalità di ordine sanitario,
anche se non mancarono considerazioni di altro carattere. Essenzialmente, la
legge si propose di assicurare una tutela sanitaria alle persone addette alla
panificazione e di apprestare una tutela igienica per un prodotto alimentare di
generale consumo, il pane.
Si vollero prevenire
i danni alla salute delle persone che in ore notturne attendevano alla
panificazione; e risulta espressamente che il legislatore si preoccupò della
salute di tutti, padroni ed operai che fossero.
L'altro
inconveniente, cui la legge del 1908 intese apprestare rimedio, derivava dalla
grave difficoltà - che in pratica si traduceva in impossibilità per i piccoli
agglomerati - di controllare nelle ore notturne l'osservanza dei precetti
igienici nel procedimento di panificazione e nell'impiego degli ingredienti
adoperati per la confezione del pane.
Gli intenti
originari, con maggiore accentuazione per quello riflettente la tutela
sanitaria dei lavoratori subordinati, permangono alla base delle due successive
modificazioni legislative del 1952 e del 1962.
Il legislatore, a
distanza di circa mezzo secolo una prima volta e di altri dieci anni una
seconda volta, ha verificato la permanenza delle ragioni che originariamente
avevano sorretto la norma. E questa valutazione, nel caso attuale, non si
presta a censura.
Si potrebbe anche
discutere se, dopo tanti anni, le condizioni siano tali da consentire in certi
tipi di stabilimenti (i più grandi e meglio attrezzati) turni che rendano
possibile un avvicendamento nel lavoro notturno; così pure si potrebbe
discutere se gli organi addetti alla vigilanza sull'igiene degli alimenti
possano, sulla base delle nuove acquisizioni della scienza e della tecnica,
disporre di mezzi di controllo sulla confezione del pane e sulla buona
condizione igienica degli ingredienti, efficienti in pieno anche se la
panificazione avvenga in ore notturne. Ma queste nuove possibilità, che il
legislatore - e solo il legislatore - potrebbe valutare per eventuali
modificazioni della disciplina vigente, non si presentano tali da togliere,
rispetto alla situazione generale, quella base di ragionevolezza, su cui resta
fondata la norma.
Che la tutela della
sanità possa fornire una delle ragioni di utilità sociale che, a mente
dell'art. 41 della Costituzione, giustificano le limitazioni all'iniziativa
economica privata, é cosa che la Corte ha già affermato con una sua prima sentenza del 22 gennaio 1957, n. 29. E questa affermazione non ha bisogno di
ulteriori illustrazioni, basata com'é sopra il principio, consacrato nell'art.
32 della stessa Costituzione, del supremo interesse che lo Stato ha nei
riguardi della tutela della pubblica salute.
Ora, se il divieto di
lavoro notturno nella panificazione é stato imposto per quella finalità, é
evidente come il divieto stesso non possa non valere nei confronti di chiunque
presti la sua opera, quale che sia la sua qualifica e la sua posizione
nell'impresa. Di fronte all'art. 32 della Costituzione - e si può aggiungere,
di fronte anche all'art. 3 - non si possono fare discriminazioni fra la salute
del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, i quali tutti
hanno diritto ad una uguale tutela, quando, come nel caso in esame, il pericolo
per la salute sia uguale per chiunque si trovi nella medesima situazione.
Le esposte
considerazioni bastano per dimostrare la infondatezza tanto della tesi
principale della illegittimità totale della norma che pone il divieto di
panificazione nelle ore notturne senza riguardo alla qualifica delle persone
addette alla lavorazione, quanto della tesi subordinata secondo la quale la
stessa norma sarebbe illegittima nella parte relativa all'attività dei
lavoratori non subordinati. Così che non occorre esporre altre ragioni per
mostrare l'infondatezza delle tesi stesse: precipua la necessità di evitare una
causa di ingiustificata concorrenza a favore dell'esercente che, lavorando
personalmente, si potrebbe sottrarre alla disciplina comune, il cui carattere di
generalità é imposto dalla esigenza di tutelare gli interessi di tutta la
categoria degli esercenti e quelli dei consumatori;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22
marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo
modificato con le leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 marzo 1964.