SENTENZA
N. 19
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1963 dal Tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Annoni Agnese e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 145 del 1
giugno 1963.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Annoni Agnese;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Franco
Agostini, per Annoni Agnese.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
notificato il 12 dicembre 1961, la signora Agnese Annoni in Rimoldi conveniva
davanti al Tribunale di Milano l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
esponendo di avere inutilmente richiesto le prestazioni antitubercolari in favore
del proprio marito invalido, perché la domanda era stata respinta dal Comitato
esecutivo competente in base all'art. 29 del decreto presidenziale 26 aprile
1957, n. 818, il quale richiede che il marito di donna assicurata sia
"vivente a carico della stessa". Affermava peraltro che, in ogni
caso, la norma doveva ritenersi illegittima, avendo introdotto innovazioni
restrittive rispetto alle leggi vigenti, e perciò chiedeva che l'Istituto fosse
condannato a corrispondere al marito le prestazioni assicurative
antitubercolari, con ogni pronuncia conseguenziale.
L'Istituto si
costituiva regolarmente e chiedeva di essere assolto dalla domanda, sostenendo
la legittimità del rifiuto opposto ad essa in base alla disposizione ricordata
e la infondatezza della questione di costituzionalità proposta in via
subordinata dalla attrice.
Il Tribunale, dopo
avere escluso che la disposizione dell'art. 29 citato potesse essere
interpretata nel senso sostenuto dall'attrice, e cioè distinguendo due
categorie di beneficiari, il marito invalido ed il marito a carico della
moglie, ancorché non invalido, riteneva peraltro fondato il dubbio che la prima
parte della disposizione possa avere introdotto una innovazione restrittiva,
esorbitando dai limiti fissati dalla legge delegante, e ciò in violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
Di conseguenza, con
ordinanza 23 gennaio 1963, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva gli atti
alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità del
primo comma dell'art. 29 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, ove
si "richiede, per il marito di donna assicurata, il requisito della
vivenza a carico della stessa".
L'ordinanza, iscritta
al n. 102 del Registro ordinanze del 1963, é stata notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati in data 18 aprile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 1 giugno 1963, n. 145.
Nel giudizio davanti
alla Corte si é costituita la signora Agnese Annoni Rimoldi, mentre non si é
avuta costituzione dell'Istituto, né intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Gli argomenti
dell'attrice si trovano illustrati nella memoria depositata il 28 novembre
1963, nella quale si richiamano le considerazioni esposte nell'ordinanza del
Tribunale; si sostiene poi che la disposizione non può essere compresa né fra
le norme di attuazione della legge delegante, né fra le transitorie, ma che
anzi essa contrasta decisamente con il sistema costruito dalle leggi
precedenti, subordinando il diritto alle prestazioni per la tubercolosi a una
nuova condizione, la vivenza a carico, e restringendo così il contenuto dei
diritti soggettivi degli assicurati. Inversamente, l'equiparare la moglie al
marito invalido non solo corrisponderebbe all'indirizzo di parificazione fra
l'uomo e la donna sancito dalla Costituzione, ma corrisponderebbe a corretti
principi assicurativi, nei confronti dei quali interessa solo la posizione del
coniuge dell'assicurato o dell'assicurata, e ai fini particolari
dell'assicurazione, che deve tutelare i lavoratori e familiari dalla
tubercolosi.
All'udienza la difesa
della Annoni insisteva nelle conclusioni già formulate.
Considerato
in diritto
Nella ordinanza del
Tribunale di Milano si afferma nel modo più esplicito che la controversia
principale pendente davanti ad esso non potrebbe essere definita
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
ove si richiede, per il marito di donna assicurata, il requisito della vivenza
a carico della stessa; e si premette una esauriente dimostrazione, oltre che
della rilevanza della questione, della non manifesta infondatezza del dubbio
che la disposizione citata, richiedendo il requisito della vivenza a carico
della moglie da parte del marito invalido, possa avere introdotto una
innovazione restrittiva, esorbitando dai limiti fissati dalla legge delegante.
In realtà, l'art. 69
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo già modificato dalla legge 28
dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954,
n. 657, disponeva che le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura
della tubercolosi si estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, e
precisava che quali componenti della famiglia dovevano intendersi, oltre alla
moglie dell'assicurato e al marito invalido di donna assicurata, altri parenti
dell'assicurato; ma per questi ultimi prevedeva il requisito che essi fossero
"viventi a carico" dell'assicurato, mentre non faceva menzione del
requisito stesso né per la moglie dell'assicurato, né per il marito di donna
assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la condizione di
"invalido".
L'esame del primo
comma dell'art. 29 del D.P.R. n. 818 del 1957, sottoposto al giudizio della
Corte, sembra sufficiente a dimostrare la illegittimità della disposizione per
eccesso di delega, poiché esso risulta chiaramente dettato al solo scopo di
inserire la condizione che il marito di donna assicurata per la tubercolosi
risulti "vivente a carico della stessa"; e l'inserzione avrebbe
dovuto essere ritenuta superflua, ove quella condizione fosse già stata
preveduta nelle disposizioni vigenti.
L'art. 37 della legge
4 aprile 1952, n. 218, non conteneva alcuna delegazione al Governo a provvedere
a limitare il diritto alle prestazioni assicurative o a subordinarlo a
condizioni o presupposti non previsti da norme anteriori (compito che,
all'occorrenza, avrebbe dovuto essere espletato dalla legge medesima, nella
quale non mancano disposizioni contenenti modificazioni e integrazioni della
legislazione precedente); pertanto la restrizione introdotta con l'art. 29 del
decreto legislativo presidenziale configura un caso di violazione dell'art. 77
della Costituzione, da cui deriva la illegittimità costituzionale della norma
stessa;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento
all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 marzo 1964.