ORDINANZA
N. 17
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1963 dal Tribunale
dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Del Cimmuto Angelo e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 64 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del
6 aprile 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Del Cimmuto Angelo e dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udita nell'udienza
pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti.
Ritenuto che nel
giudizio vertente dinanzi al Tribunale dell'Aquila fra Del Cimmuto Angelo, già
ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato alle
dipendenze del Comune di Pescocostanzo, e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la pensione di invalidità e
vecchiaia sulla base di contributi già versati e previo riconoscimento dei
contributi figurativi riguardanti il servizio militare da lui prestato nel
periodo 1915-1920, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non
consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano
computabili per altri trattamenti pensionistici;
che si assumeva in
giudizio dalla difesa di Del Cimmuto la illegittimità costituzionale di tale
disposizione in riferimento all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i
limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale,
dopo avere escluso che la norma impugnata col porre il divieto della
computabilità del servizio militare agli effetti di due diversi trattamenti
pensionistici potesse essere considerata norma di attuazione della legge
delegante, oppure di coordinamento tra questa e la legislazione vigente in
materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la dedotta questione rinviandone in conseguenza la risoluzione alla
Corte costituzionale;
che nel procedimento
dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti e non é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
che la difesa
dell'I.N.P.S. , dopo aver rilevato come la materia disciplinata dalla norma
impugnata sia stata successivamente sostituita e confermata dall'art. 10 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, ha osservato che si rendeva necessaria la
restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza
della questione di legittimità dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. n. 818
del 1957 in relazione alla sopravvenuta norma dell'art. 10 della legge n. 55
del 1958;
che la difesa del Del
Cimmuto ha, dal canto suo, sostenuto che il problema della legittimità
costituzionale della norma impugnata permane ancorché la materia da essa
considerata sia stata successivamente regolata dalla nuova norma di legge;
Considerato che la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in
quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione di detta questione e che, pertanto, deve essere disposta la
restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente
accertato che la norma impugnata é applicabile al rapporto controverso;
che nel caso in esame
tale accertamento é mancato in quanto il Tribunale ha omesso di esaminare se la
controversia potesse essere decisa in base alla disposizione contenuta
nell'art. 10 della legge ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55, disposizione che si
assume essere identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del precedente
decreto legislativo delegato;
che, in conseguenza,
gli atti debbono essere restituiti al Tribunale per l'esame della rilevanza;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale dell'Aquila.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 marzo 1964.