Ordinanza n. 16 del 1964
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ORDINANZA N. 16

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Papa Agatino e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 45 del 16 febbraio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Catania fra Agatino Papa, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base di contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto le armi durante la guerra 1915-1918; é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano computabili per altri trattamenti pensionistici;

che si assumeva in giudizio dalla difesa del Papa la illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata, col porre il divieto della computabilità del servizio militare agli effetti di due diversi trattamenti pensionistici, potesse essere considerata norma di attuazione della legge delegante oppure di coordinamento di questa con la legislazione vigente in materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione rinviandone in conseguenza la risoluzione alla Corte costituzionale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti non si sono costituite ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;

che l'Avvocatura ha eccepito il difetto della rilevanza, in via principale perché, non potendosi riconoscere al disposto dell'art. 10 della legge delegata efficacia retroattiva, la controversia avrebbe dovuto essere decisa in base alle norme vigenti alla data del 1 maggio 1957, dalla quale sarebbe dovuta decorrere la pensione richiesta all'I.N.P.S. e, in via subordinata, perché in ogni caso sarebbe applicabile l'art, 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che avrebbe assorbito e fatta propria la disposizione della legge delegata;

Considerato che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata é applicabile al rapporto controverso;

che nel caso in esame tale accertamento é mancato avendo il Tribunale omesso di esaminare sia l'applicabilità al rapporto controverso della normazione preesistente al decreto n. 818 del 1957, sia se il giudizio potesse essere definito in base alla disposizione contenuta nell'art. 10 della legge ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55, che si assume essere identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del precedente decreto legislativo delegato;

che, in conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al Tribunale per l'esame della rilevanza;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Catania.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 1964.