ORDINANZA
N. 16
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1962 dal Tribunale
di Catania nel procedimento civile vertente tra Papa Agatino e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 45 del 16
febbraio 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto che nel
giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Catania fra Agatino Papa, già ammesso
al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato alle dipendenze
delle Ferrovie dello Stato, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al
quale l'interessato aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla
base di contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi
figurativi riguardanti il periodo trascorso sotto le armi durante la guerra
1915-1918; é stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non
consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi siano
computabili per altri trattamenti pensionistici;
che si assumeva in
giudizio dalla difesa del Papa la illegittimità costituzionale di tale
disposizione in riferimento all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i
limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
che il Tribunale,
dopo avere escluso che la norma impugnata, col porre il divieto della
computabilità del servizio militare agli effetti di due diversi trattamenti
pensionistici, potesse essere considerata norma di attuazione della legge
delegante oppure di coordinamento di questa con la legislazione vigente in
materia di assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la sollevata questione rinviandone in conseguenza la risoluzione alla
Corte costituzionale;
che nel giudizio
dinanzi a questa Corte le parti non si sono costituite ma é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato;
che l'Avvocatura ha
eccepito il difetto della rilevanza, in via principale perché, non potendosi
riconoscere al disposto dell'art. 10 della legge delegata efficacia
retroattiva, la controversia avrebbe dovuto essere decisa in base alle norme
vigenti alla data del 1 maggio 1957, dalla quale sarebbe dovuta decorrere la
pensione richiesta all'I.N.P.S. e, in via subordinata, perché in ogni caso
sarebbe applicabile l'art, 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che avrebbe
assorbito e fatta propria la disposizione della legge delegata;
Considerato che la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale in tanto sussiste in
quanto il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione di detta questione e che, pertanto, deve essere disposta la
restituzione degli atti al giudice a quo se questi non abbia preliminarmente
accertato che la norma impugnata é applicabile al rapporto controverso;
che nel caso in esame
tale accertamento é mancato avendo il Tribunale omesso di esaminare sia
l'applicabilità al rapporto controverso della normazione preesistente al decreto
n. 818 del 1957, sia se il giudizio potesse essere definito in base alla
disposizione contenuta nell'art. 10 della legge ordinaria 20 febbraio 1958, n.
55, che si assume essere identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del
precedente decreto legislativo delegato;
che, in conseguenza,
gli atti debbono essere restituiti al Tribunale per l'esame della rilevanza;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 marzo 1964.