ORDINANZA
N. 12
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. sulla composizione e la
elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570, promosso con deliberazione emessa il 28 agosto 1963 dal Consiglio
comunale di Mordano sulla richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla
carica dei consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il
Consiglio comunale di Mordano, con deliberazione 28 agosto 1963, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione;
che non c e stata
costituzione di parti;
Considerato che
questa Corte, con le sentenze n. 92 del 1962 e n. 6 del 1963, a cui sono seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 23 del 1963, 22 del 1963, 100 del 1963, 151 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento
agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non sussistono
ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle
amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 101,102,104,105 e
106 della Costituzione, con la deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio
comunale di Mordano.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 febbraio 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 febbraio 1964.