ORDINANZA
N. 7
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. sulla composizione e la elezione
delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
promosso con deliberazione emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di
Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il
Consiglio comunale di Baiso, con deliberazione 7 aprile 1963, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, in riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione;
che é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 24 maggio 1963
e con memoria del 20 gennaio 1964 dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che
questa Corte con le sentenze nn. 42 e 43 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962 e 101 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non contrasta con
gli artt. 41 e 45 della Costituzione una norma, come quella impugnata, che
lungi dal porre ostacoli alla libera iniziativa economica privata ed alla
cooperazione, si limita a vietare che partecipi all'amministrazione del Comune
quale consigliere comunale chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro,
beneficia di sovvenzioni del Comune;
che pertanto non
sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle
amministrazioni comunali, proposta in riferimento agli artt. 41 e 45 della
Costituzione, con la deliberazione 7 aprile 1963 del Consiglio comunale di
Baiso.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 febbraio 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 10 febbraio 1964.