SENTENZA
N. 6
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
Seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 14
dicembre 1961, n. 1315, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra
il Comune di Modena e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo
(I.N.G.I.C.), iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1 giugno 1963;
2) ordinanza emessa
il 27 giugno 1963 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra
la Società italiana riscossioni tributarie (S.I.R.T.), il Comune di Cigolo e la
Società a r.l. Benedetti Germano, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 12
ottobre 1963.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione in
giudizio del Comune di Modena, della Società italiana riscossioni tributarie e
della Società a r. l. Benedetti Germano;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avv.
Massimo Severo Giannini e Guido Gaudenzi, per il Comune di Modena, l'avv.
Antonio Stoppani, per la S.I.R.T., l'avv. Carlo Sequi, per la Società
Benedetti, e il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Tribunale di
Modena, con ordinanza del 9 aprile 1963, accogliendo l'istanza del patrocinio
del Comune di Modena, nel giudizio da questo promosso contro l'Istituto
nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315,
nella parte in cui dispone la proroga dei contratti di appalto e gestione del
servizio di riscossione delle imposte di consumo, per eccesso rispetto al
potere delegato dall'art. 8, n. 4, della legge 18 dicembre 1959, n. 1079,
avendo ritenuto la questione stessa rilevante per la soluzione della causa e
non manifestamente infondata. Ad avviso del Tribunale l'eccesso denunciato si
concreta nell'avere il Governo disposto una proroga del contratto di appalto a
favore dell'I.N.G.I.C. non rientrante nei principi e criteri direttivi fissati
dal Parlamento, dato che la tutela da questo voluta degli interessi del
personale addetto alla gestione delle imposte in parola si sarebbe potuta
conseguire con mezzi diversi dalla proroga; che inoltre l'abolizione
dell'imposta di consumo sul vino riguarda uno solo dei numerosi oggetti delle
imposte comunali sul consumo mentre la proroga comprende l'intero servizio di
esazione, sicché nessuna interdipendenza può ritenersi sussistente fra la
disposizione che blocca i licenziamenti e quella che dispone la proroga. Tale
incostituzionalità non può ritenersi sanata dalla successiva legge 20 dicembre
1962, n. 1718, perché la proroga da questa disposta presuppone l'efficacia di
quella precedentemente attuata per opera del decreto delegato in contestazione.
L'ordinanza,
notificata e comunicata a termini di legge, é stata trasmessa alla Corte,
avanti alla quale si sono costituiti il Comune di Modena in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Severo Giannini e
Guido Gaudenzi, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con sue deduzioni in
data 4 giugno 1963 il Comune di Modena fa rilevare come nessuna correlazione
logica e necessaria sia da ritenere sussistente fra il blocco dei licenziamenti
e la proroga dei contratti di appalto, proroga del tutto estranea alla portata
della legge delegante, la quale riguardava il vino, cioè uno solo dei numerosi
oggetti dell'imposta comunale di consumo, e non giustifica quindi la proroga
dell'intero servizio di gestione. Aggiunge come la conservazione del personale
sarebbe stata in ogni caso salvaguardata, perché all'esazione dell'imposta
abolita si é sostituita quella dell'imposta generale sull'entrata, e perché
inoltre la tutela del personale sarebbe stata ugualmente assicurata in virtù
delle norme del D.L. C. P. S. 31 gennaio 1947, n. 135 (convertito nella legge
18 dicembre 1952, n. 4417), che dispongono l'assunzione, da parte del Comune,
il quale deliberi di condurre direttamente la gestione, del personale nominato
dall'appaltatore, con la conservazione dello status di cui esso é in godimento.
Quanto poi alla legge n. 1718 sopravvenuta, ribadisce le considerazioni di cui
all'ordinanza, contestando che si sia operata una sanatoria dell'eccesso di
delega. Conclude chiedendo che venga dichiarata la incostituzionalità della
norma denunciata.
L'Avvocatura generale
dello Stato, nel suo atto di intervento del 20 giugno 1963 deduce in via
preliminare che l'ordinanza non ha adeguatamente valutato la rilevanza che
sulla questione sollevata é da attribuire alla legge n. 1718 del 1962, perché
il chiaro tenore dell'art. 2, rivolto a dare alla proroga disposta efficacia
retroattiva, avrebbe dovuto condurre o a far ritenere assorbita la questione
stessa, oppure ad estendere la censura di incostituzionalità alla legge
medesima. Nel merito osserva come l'unico modo per tutelare gli interessi del
personale, di fronte al ridimensionamento delle gestioni delle imposte di
consumo in conseguenza della riduzione di entrate e di lavoro, era quello di
lasciare in piedi la situazione preesistente. Altrimenti gli appaltatori (che
gestiscono il maggior numero dei servizi di esazione) avrebbero dovuto
richiedere la revisione dei contratti con ripercussioni negative sulle finanze
comunali, che la legge delegante volle salvaguardare. L'eccesso di delega si
sarebbe prodotto solo ove si fossero perseguite finalità non previste dalla
legge, mentre quanto al mezzo prescelto una censura sarebbe stata possibile,
nel silenzio di disposizioni in proposito, solo dimostrando l'assoluta sua
inidoneità al fine; ciò che non si verifica, come é comprovato anche dalla
legge del 1962 e dai lavori preparatori, dai quali risulta la stretta
correlazione esistente fra le compensazioni da disporre a favore dei Comuni, la
tutela del personale ed il mantenimento dell'equilibrio economico dei contratti
di appalto in corso. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, o altrimenti manifestamente infondata.
2. - Con ordinanza in
data 27 giugno 1963 il Tribunale di Brescia, nel corso di un procedimento
civile tra la Società italiana riscossioni tributarie (S.I.R.T.) ed il Comune
di Cigole, con l'intervento volontario della Società a r. 1. Benedetti Germano,
mentre ebbe a ritenere manifestamente infondata la questione proposta da detta
Società nei confronti dell'art. 2 della legge n. 1718 del 1962, sollevò invece
questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del
D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315, per eccesso di delega, e, sospeso il giudizio
in corso, dispose la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Il Tribunale
motivava la propria ordinanza affermando che poiché il blocco del licenziamento
degli addetti alle gestioni delle imposte di consumo attua di per sé solo la
tutela degli interessi del personale prevista dalla legge delegante 18 dicembre
1959, n. 1079, sembra davvero che la proroga dei contratti di appalto disposta
in aggiunta a tale blocco dal D.P.R. n. 1315 del 1961 sia "inadeguata per
eccesso" rispetto ai limiti stabiliti nella delega.
L'ordinanza veniva
notificata e comunicata a norma di legge, e dinanzi alla Corte costituzionale
si sono costituiti la S.I.R.T., in persona del suo procuratore generale dott.
Agostino Covati, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Stoppani; la Società
a r. 1. Benedetti Germano, in persona del suo amministratore unico dott.
Giovanni Bellotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Zilioli e
Carlo Sequi; il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Il patrocinio della
Società italiana riscossioni tributarie chiede che la Corte costituzionale
voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,
del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315, in riferimento al disposto dell'articolo
76 della Costituzione osservando che la proroga dei contratti di appalto in
questione é assolutamente estranea alla delega legislativa sia perché non
sussiste, né può comunque identificarsi, alcuna logica e necessaria
correlazione tra il divieto di riduzione del numero degli addetti alle gestioni
delle imposte di consumo e la proroga dei contratti di appalto, sia perché
tanto la legge delegante quanto il medesimo titolo dato al provvedimento
delegato riguardano unicamente il vino, cioè uno solo degli oggetti
dell'imposta comunale di consumo, laddove invece la proroga concerne l'intero
servizio di riscossione delle imposte di consumo. Che d'altra parte gli
interessi del personale, comprendente tutti gli addetti alle gestioni dei
servizi in parola, quale che sia la forma da queste assunta, é salvaguardata
dal blocco dei licenziamenti. Aggiunge che il denunciato eccesso di delega non
potrebbe ritenersi sanato a causa dell'emanazione della legge 20 dicembre 1962,
n. 1718, poiché questa non ha né la struttura, né la forma, né il contenuto di
una ratifica: essa si limita a prorogare ulteriormente i contratti già
prorogati in precedenza fino al 1962.
Con successiva
memoria presentata il 28 novembre 1963 la S.I.R.T. ribadisce le conclusioni già
prese, osservando in particolare che dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1718, non
emerge alcuna volontà di ratificare la statuizione di cui all'art. 8, secondo
comma, del D. P. R. 14 dicembre 1961, n. 1315; volontà che avrebbe dovuto
essere espressa e preceduta dal riconoscimento dell'eccesso di delega in cui il
Governo era incorso. Insiste per l'accoglimento della eccezione.
La Società a r. l.
Benedetti Germano nelle sue deduzioni si limita a concludere che la Corte
costituzionale dichiari inammissibile o comunque infondata la sollevata
questione. In una memoria depositata il 28 novembre 1963 precisa che non vi é
stato un eccesso rispetto alla delega ma un puntuale esercizio di essa con
l'adozione dell'unico sistema idoneo ad attuarla, essendo evidente che, per
realizzare con una soluzione equilibrata il blocco dei licenziamenti, si rendeva
necessario provvedere in pari tempo a regolare i rapporti contrattuali fra
Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo, impedendo le altrimenti
inevitabili richieste di revisione o di recesso da contratti divenuti troppo
onerosi per effetto dell'abolizione di un così rilevante gettito d'imposta,
com'é quello del vino, ed assicurando, d'altro canto, agli appaltatori medesimi
di compensare con la gestione attiva la perdita ingente di aggi e profitti
afferenti alla riscossione dell'imposta sul vino. Blocco di licenziamenti e
proroga dei contratti di appalto alle stesse condizioni trovano perciò il loro
fondamento e perfettamente si inquadrano nel primo e fondamentale criterio
direttivo segnato dalla legge di delegazione e dettato dalla necessità di salvaguardare
nella maggiore misura possibile l'equilibrio delle finanze comunali, secondo
risulta anche dalla legge del 1962 che ha adottato lo stesso sistema del
decreto delegato.
L'Avvocatura generale
dello Stato riprende rispetto all'ordinanza del Tribunale di Brescia le stesse
argomentazioni già sviluppate in relazione a quella del Tribunale di Modena.
Anche qui osserva, preliminarmente, che la questione deve considerarsi priva di
oggetto, dato che l'eventuale eccesso di delega sarebbe senz'altro da considerare
sanato dopo l'emanazione dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, che
ha indubbiamente convalidato ex tunc l'art. 8 della legge delegata.
Riproduce poi le considerazioni già svolte per contestare che questa ultima sia
incorsa nella denunciata violazione dei criteri direttivi.
In una successiva
memoria presentata il 27 novembre 1963 l'Avvocatura generale dello Stato
ribadisce le precedenti deduzioni in ordine ad ambedue i giudizi, aggiungendo
alcune ulteriori osservazioni, dirette a sottolineare come la legge 20 dicembre
1962, n. 1718, assuma direttamente a suo oggetto i contratti contemplati dalla
legge delegata, venendo così a prendere il luogo di quest'ultima, ed a
corrispondere, nella larga formulazione adottata, ad ogni esigenza di sanatoria
dell'eccesso di delega, ove essa si fosse presentata. Mette poi in rilievo come
l'esercizio del potere delegato importa la disciplina dei presupposti logici
indefettibili dell'oggetto della delega, mentre l'accertamento del nesso
sussistente fra gli uni e l'altro sfugge all'esame di legittimità allorché,
come nella specie, la norma delegante consente più possibilità di soluzioni di
specie. Insiste per il rigetto dell'eccezione.
Considerato
in diritto
1. - L'identità
dell'oggetto della questione che é stata sollevata con le due ordinanze dei
Tribunali di Modena e di Brescia rende opportuna la riunione dei giudizi e la
loro definizione con unica sentenza.
2. - L'esame circa la
sussistenza dell'eccesso della delega conferita al Governo con l'art. 8 della
legge 19 dicembre 1959, n. 1079, dev' essere contenuto nei precisi termini in
cui questo é stato denunciato dalle ordinanze di rimessione e che si concreta
esclusivamente nell'avere il decreto delegato del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1961, n. 1315, disposta la proroga dei contratti di appalto anche
se scaduti, mentre la predetta disposizione di legge, al n. 4 dell'art. 8,
conferiva al Governo il solo potere di tutelare gli interessi del personale.
Per valutare la
fondatezza della censura così formulata si rende necessario ricordare come la
legislazione vigente in materia, all'atto dell'emanazione della legge n. 1079,
conteneva precise disposizioni in ordine alla tutela del personale addetto
all'esazione delle imposte di consumo. Infatti il T.U. del 1931 sulla finanza
locale, all'art. 79, richiamava per tale personale le norme dell'art. 106 del
T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, che imponeva agli esattori delle imposte, o
confermati o investiti ex novo della titolarità delle medesime esattorie, l'obbligo
di mantenere in servizio il personale iscritto da almeno tre mesi al fondo di
previdenza. Il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, agli artt. 303-305, mentre nel caso
di riassunzione delle stesse gestioni da parte del vecchio esattore riproduceva
la disposizione prima ricordata, nell'altro, di appaltatori già titolari di
gestione, consentiva la sostituzione di una parte del personale. Ma il
successivo R.D. 28 maggio 1942, n. 710, modificò le dette norme regolamentari,
imponendo in ogni caso l'obbligo del mantenimento in servizio di tutto il
personale (salvo il direttore ed il ricevitore della gestione) (art. 2). Poiché
dette norme lasciavano scoperta l'ipotesi di assunzione diretta della gestione
da parte del Comune, si provvide con D.L.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135, a
disporre che il personale già al servizio dell'appaltatore dovesse essere
assunto dal Comune, purché in servizio da almeno un anno, conservando lo stato
giuridico ed economico quale derivava dal rapporto di impiego privato. É
tuttavia da notare come, proprio in conseguenza del carattere privatistico del
rapporto di lavoro, l'obbligo del mantenimento in servizio del personale,
stabilito dalle varie norme richiamate, non riusciva ad assicurare la stabilità
nell'impiego (possibile solo per i rapporti sottoposti alla disciplina del
diritto pubblico), valendo solamente ad escludere la possibilità di contratti
di lavoro a termine in connessione con le scadenze degli appalti, non già ad
impedire il licenziamento ad nutum, previa osservanza delle condizioni
che disciplinano i contratti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art.
2118 del Codice civile, con i temperamenti stabiliti dai contratti collettivi
di lavoro eventualmente esistenti. É poi da rilevare che le menzionate garanzie
a favore del personale non erano condizionate ai mutamenti sopravvenuti
nell'oggetto dell'appalto nel periodo di durata del medesimo, secondo può
argomentarsi dall'art. 80 del citato T.U. sulla finanza locale, che stabiliva
tra l'altro appositi procedimenti per i necessari adeguamenti, o in via di
accordo fra le parti o in via arbitrale, nel caso di abolizione o riduzione
delle imposte deliberate nel corso dell'appalto.
Così chiarito lo
stato della legislazione in materia, é da chiedersi se e in che senso le
disposizioni conseguenti alla diminuzione prima ed all'abolizione poi
dell'imposta sul consumo del vino abbiano inteso derogare ad esso. Per quanto
riguarda il periodo transitorio dal lo gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 nessuna
disposizione al riguardo é stata dettata dalla legge n. 1079, sicché é da
ritenere che si sia inteso fare rinvio alle disposizioni vigenti, come del
resto risulta esplicitamente affermato nella relazione del Ministro proponente
alla Camera dei Deputati, là dove rileva che "per i rapporti contrattuali
fra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo, sui quali avrebbe inciso il
provvedimento sul vino fin dalla sua prima fase di applicazione, si sarebbe
dovuto fare riferimento al ricordato art. 80 del T.U. 1931, dato che una
disciplina in deroga ad esso avrebbe urtato contro la difficoltà di adeguamento
alle situazioni locali, e ciò a causa della loro varietà dall'uno all'altro
Comune". E poiché il predetto articolo riguardava la sola ipotesi di
gestione esattoriale in corso, é da ritenere che trattamento non diverso da
quello prescritto dalla vigente legislazione si sarebbe dovuto effettuare anche
nelle altre ipotesi di passaggio di gestione per avvenuta cessazione
dell'appalto. Per il periodo successivo, decorrente dal 1 gennaio 1962, era
stata prevista l'entrata in vigore del nuovo regime di totale soppressione del
dazio, da regolare per opera del Governo a ciò delegato, sulla base dei criteri
fissati in cinque punti dal citato art. 8 della legge n. 1079. Di fatto però il
decreto delegato non eseguì tutti i compiti attribuitigli, poiché nulla dispose
in ordine ai punti 1, 2 e 5 dell'articolo ora ricordato ed invece si limitò a
disciplinare il punto 3, relativo alla riscossione dell'imposta generale
sull'entrata sui vini, ed il 4 riguardante il personale, che é quello di cui si
controverte, statuendo con il primo comma dell'art. 8 il divieto, fino al 31
dicembre 1962, di ridurre comunque il numero degli addetti alle imposte di consumo
per effetto dell'applicazione della legge sul vino, e con il secondo la proroga
fino alla data predetta dei contratti di appalto, in corso al primo luglio 1961
e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1962, "alle stesse condizioni
dettate dai medesimi". Quest'ultima disposizione venne a derogare alle
norme comuni, in ordine sia all'autonomia contrattuale nei confronti dei
contratti scadenti nel periodo 10 luglio 1961-31 dicembre 1962, e sia
all'adeguamento delle condizioni contrattuali in conseguenza dei mutamenti
sopravvenuti, che era consentito dal citato art. 80 del T.U. sulla finanza
locale.
Può essere esatto
ritenere che l'intenzione del delegante, quando ebbe a dettare il n. 4
dell'art. 8, fosse rivolta ad assicurare la tutela del personale, con strumenti
giuridici anche divergenti da quelli previsti dalle leggi già in vigore, quando
si fosse verificata l'esigenza di riorganizzare su nuove basi il servizio di
riscossione, essendosi tenuta presente la previsione, enunciata dal Ministro
proponente della legge n. 1079, in ordine alla difficoltà di mantenere in
servizio integralmente il personale stesso dopo l'abolizione di uno dei
pilastri del servizio medesimo, qual era costituito dall'imposta sul vino.
Difficoltà riaffermata in sede di discussione della legge medesima avanti al
Senato, durante la quale venne presentato da alcuni senatori un ordine del
giorno, che, mentre patrocinava il mantenimento in servizio di tutto il
personale, prevedendo all'uopo la possibilità di utilizzarne una parte per i compiti
di repressione delle frodi e sofisticazioni del vino, proponeva altresì la
predisposizione di apposite misure rivolte a promuovere l'esodo volontario dei
dipendenti, come quella del riconoscimento a loro favore di un'anzianità
integrativa ai fini della pensione. Ordine del giorno che venne accettato solo
a titolo di raccomandazione dal Governo, data la necessità che appariva palese
di risolvere il problema nel quadro del generale riordinamento che si sarebbe
dovuto effettuare entro il periodo stabilito per l'esercizio della delega.
Ma poiché
l'aspettativa in questo senso non ebbe a realizzarsi, a causa delle difficoltà
incontrate nella predisposizione della riforma da attuare, il Governo si limitò
a provvedere in via provvisoria, disponendo il prolungamento dello status quo,
quale era venuto a verificarsi al 1 luglio 1961, mantenendo i rapporti
preesistenti in tutti i loro elementi, in deroga sia al principio del recesso
unilaterale nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, e sia all'altro
riguardante l'onerosità sopravvenuta.
Una volta che si
ammetta il potere dell'organo delegato di provvedere nella materia delegata
anche in via transitoria ed all'infuori del generale riordinamento dei servizi
che era stato previsto (potere in ordine al quale nessuna contestazione é stata
sollevata), deve escludersi la sussistenza dell'eccesso denunciato. Infatti la
misura straordinaria del blocco totale ed assoluto dei licenziamenti, che si
ritenne necessario alla tutela del personale, non si sarebbe potuto realizzare
se non nel quadro del mantenimento anch'esso straordinario della situazione dei
rapporti di appalto quale sussisteva di fatto al primo luglio 1961, in tutti i
suoi elementi e quale che fosse lo stato dei rapporti medesimi dopo l'entrata
in vigore della legge n. 1079. Disponendo altrimenti si sarebbero potuti
esporre i Comuni al pericolo di non riuscire a provvedere alla continuità della
gestione se non a costo di sottoporsi ad oneri da essi non sopportabili.
Dovendosi ritenere
non sussistente l'eccesso di delega denunciato, si rende ultronea ogni indagine
circa l'influenza sulla questione della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, che ha
prorogato a tutto il 1963 i contratti in corso al 31 dicembre 1962, ivi compresi
quelli già prorogati con il decreto delegato;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
promossi con le ordinanze dei Tribunali di Modena e di Brescia,
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del
D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 10 febbraio 1964.