SENTENZA
N. 5
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e
dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, riguardanti la concessione di amnistia
e indulto, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1963 dal Pretore di
Roma nel procedimento penale a carico di Campi Luciano, iscritta al n. 106 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 153 dell'8 giugno 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 25
febbraio 1963, emessa nel procedimento penale a carico di Campi Luciano,
imputato del delitto previsto dall'art. 55 del T.U. per la finanza locale (R.D.
14 settembre 1931, n. 1175), il Pretore di Roma ha rimesso a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 gennaio
1963, n. 2, e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 - riguardanti la concessione di
amnistia e indulto - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
In base alle
disposizioni impugnate l'amnistia e l'indulto in esse previsti per i reati
finanziari furono subordinati alla condizione che "trattandosi del mancato
pagamento del diritto o del tributo evaso", il trasgressore effettuasse il
pagamento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
concessione dell'amnistia e dell'indulto.
Il Pretore ha
osservato che, mentre l'Amministrazione dispone di validi mezzi esecutivi per
perseguire le evasioni, l'anzidetta condizione comporterebbe "una
sostanziale e intollerabile diversità di trattamento fra il contribuente che
sia in grado di pagare il tributo e quello invece che non ne abbia i
mezzi". Perciò ha ritenuto che, subordinando la concessione dell'amnistia
e dell'indulto a tale condizione, le disposizioni impugnate sarebbero lesive
del principio di eguaglianza.
L'ordinanza é stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 marzo 1963,
all'imputato l'8 marzo e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma il 6 maggio; é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento
il 12 marzo 1963; é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno
1963.
Nel giudizio innanzi
a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato
il 27 marzo 1963.
Premesso che le
disposizioni impugnate hanno costante rispondenza nei precedenti casi di
amnistia ed indulto per i reati finanziari, e che esse riguardano i soli reati
finanziari i quali comportino un'evasione tributaria, l'Avvocato dello Stato
osserva che, siccome le imposte si collegano necessariamente a una capacità
contributiva, é istituzionalmente da escludere che la condizione del pagamento
del tributo, alla quale le disposizioni impugnate subordinano la possibilità
che i responsabili di un'evasione tributaria beneficino del provvedimento di
clemenza, venga a realizzare un'ingiusta discriminazione tra i vari soggetti
dell'ordinamento.
Sottolinea poi la
diversità del caso in esame rispetto alle disposizioni - dichiarate illegittime
da questa Corte - che enunciavano la regola solve et repete: mentre
queste ultime impedivano ai non abbienti di far affermare in giudizio
l'inesistenza di una obbligazione tributaria che l'Amministrazione pretendeva
dover gravare su di essi, le disposizioni ora impugnate escludono infatti dal
beneficio della clemenza soltanto coloro i quali si siano effettivamente resi responsabili
del mancato assolvimento di una obbligazione tributaria. Conclude pertanto per
la dichiarazione di infondatezza della questione proposta dal Pretore di Roma.
All'udienza di
trattazione della causa l'Avvocato dello Stato si é riportato alle riferite
deduzioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - La Corte non
ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale rimessale dal
Pretore di Roma circa la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione delle
disposizioni dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del
D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, le quali, per i reati finanziari in cui si sia
avuto il mancato pagamento di un tributo, subordinano la concessione
dell'amnistia al pagamento del tributo "evaso". Non é esatto, infatti,
che esse determinino un'ingiusta sperequazione tra soggetti più abbienti e
soggetti meno abbienti.
La subordinazione
dell'applicazione del beneficio dell'amnistia e dell'indulto, nei confronti di
coloro i quali siano incorsi in reati consistenti nell'evasione di un tributo,
alla condizione del pagamento del tributo "evaso" ricorre nella
generalità dei provvedimenti (meno frequenti degli altri provvedimenti di
clemenza), coi quali vengono concessi l'amnistia e l'indulto per reati in materia
finanziaria (vedansi l'art. 2, nn. 3-4, del D.P.R. 31 gennaio 1948, n. 109,
l'art. 3, n. 3, del D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138, l'art. 4, comma quarto, n.
1, del D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, gli artt. 9, 10, 1 del D.P.R. 11 luglio
1959, n. 460). Per i reati in questione il legislatore considera cioè
costantemente prevalente sull'interesse generale all'esercizio della
straordinaria clemenza l'interesse della pubblica finanza alla immediata
riscossione dei tributi.
Tale costante
orientamento legislativo non può esser considerato in contrasto col principio
di eguaglianza.
E vero che
comunemente l'obbligo di pagare il tributo sorge prima che l'accertamento del
debito tributario e della misura di esso sia diventato inoppugnabile; e che
quindi un soggetto può essere legittimamente sottoposto a procedimento penale
per essersi sottratto al pagamento di un tributo prima che sia irrevocabilmente
certo che egli sia debitore della pubblica finanza e che sia perciò un evasore
fiscale. Ma, come non può plausibilmente affermarsi che il far sorgere
l'anzidetto obbligo in quel certo momento - cosa che ha la sua giustificazione
nelle superiori e indilazionabili esigenze della finanza pubblica - contrasti
col principio di eguaglianza, del pari non può plausibilmente affermarsi che
con quest'ultimo contrasti il fatto che, per i reati consistenti nell'essersi
sottratti a quell'obbligo, il beneficio della clemenza straordinaria dello
Stato sia condizionato, per tutti indistintamente coloro che avevano da
rispettarlo, alla osservanza, sia pur tardiva, dell'obbligo stesso.
2. - A parte ciò, può
notarsi, per quanto riguarda le persone meno abbienti eventualmente imputate di
essersi sottratte al pagamento di un tributo nonostante che in realtà non
fossero soggette all'imposizione, che nessun apprezzabile pregiudizio può
derivar loro dalla mancata applicazione dell'amnistia o dell'indulto, avendo
esse diritto a esser prosciolte, nel giudizio, per insussistenza del reato
(artt. 21, ultimo comma, e 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4). Per quanto
riguarda poi i soggetti meno abbienti effettivamente incorsi nell'illecito
penale, può notarsi che il mancato godimento della straordinaria clemenza dello
Stato in caso di omesso pagamento del tributo dovuto trova razionale e adeguata
giustificazione nella priorità dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui
soddisfazione - proprio in omaggio al principio di eguaglianza - ogni
cittadino, del quale sia stata constatata (non importa se con riferimento a una
situazione permanente o a un singolo accadimento) una certa capacità
contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 della Costituzione).
Con la sentenza n. 45 del 1963
questa Corte ebbe ad affermare che non urta contro il principio di eguaglianza
una disposizione la quale subordini l'esercizio di un diritto al fatto che il
soggetto sia in regola con gli obblighi tributari, cui, per godere di quel
diritto, egli avrebbe dovuto assolvere; e pose in risalto che, collegandosi
necessariamente il tributo alla capacità contributiva (art. 53 della Costituzione),
sarebbe impossibile ritenere che in tal modo si venga a operare una ingiusta
discriminazione tra ricchi e poveri. Se ogni tributo presuppone una capacità
contributiva, e cioè una capacità economica adeguata all'obbligazione
tributaria, é fuori luogo, quando non venga contestata tale corrispondenza,
lamentare in casi del genere la violazione del principio di eguaglianza.
Il precedente non é
senza significato ai fini della risoluzione del caso in esame, nel quale il
legislatore ha voluto escludere dal beneficio della clemenza i reati in materia
tributaria di quei soggetti che, pur avendo, al momento cui il tributo si
riferisce, la capacità economica, e quindi contributiva, richiesta dalla legge,
si siano sottratti all'adempimento della relativa obbligazione, senza
provvedere neanche in un secondo tempo al soddisfacimento di essa, che l'art.
53 della Costituzione configura come dovere fondamentale di ogni cittadino.
3. - Neanche potrebbe
esser considerato lesivo del principio di eguaglianza il fatto che le
disposizioni impugnate sono tali da escludere dalla clemenza elargita persino
soggetti - quali, per esempio, i responsabili d'imposta - diversi dai debitori
del tributo, allorché, per avventura, i soggetti stessi non siano abbienti. Se
la legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del tributo, é
perfettamente coerente che la loro responsabilità non venga meno fin quando
l'obbligazione tributaria non sia stata assolta, e che essi non fruiscano di
una clemenza maggiore di quella di cui sono ammessi a godere i soggetti
principali dell'obbligo tributario;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la
questione di legittimità, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24
gennaio 1963, n. 5, riguardanti la concessione di amnistia e indulto, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 1 febbraio 1964.