Ordinanza n. 173 del 1963
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ORDINANZA N. 173

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1490 e n. 1475 del 24 dicembre 1951, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1962 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio dell'Opera per la valorizzazione della Sila e degli eredi di Boscarelli Nicola;

udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per gli eredi Boscarelli, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente di riforma.

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Opera valorizzazione Sila, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 21 novembre 1962, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione - dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1490 e 1475 del 24 dicembre 1951, con i quali sono stati approvati i piani particolareggiati di espropriazione - formulati in base agli elementi del nuovo catasto in formazione, entrato in funzione il 1 agosto 1955 - e sono stati trasferiti all'Ente taluni terreni del Boscarelli, siti in Comune di Bisignano e di S. Sofia d'Epiro;

che nel contrasto tra l'assunto del Boscarelli, secondo il quale i cennati decreti devono ritenersi illegittimi perché i relativi piani non sono stati formulati in base al catasto vigente alla data del 15 novembre 1949, e la tesi dell'Opera valorizzazione Sila, secondo la quale la questione rimarrebbe assorbita dalla circostanza che i decreti avrebbero comunque lasciata intatta la quota intangibile di trecento ettari, il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione del Boscarelli, riferendosi alla decisione di questa Corte n. 77 del 20 dicembre 1961;

che nel presente giudizio, gli eredi di Nicola Boscarelli - il quale é deceduto il 15 dicembre 1962 - insistono nell'assunto suaccennato e ribadiscono che dinanzi al Tribunale é stata documentata la violazione del limite di trecento ettari;

che l'Opera valorizzazione Sila contesta che vi sia stata tale violazione e che il Tribunale l'abbia accertata e fa presente, che per le espropriazioni contemplate dalla legge Sila i dati catastali non hanno quella rilevanza loro attribuita dalla legge stralcio;

che la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri - intervenuto in giudizio - aggiunge che nel territorio silano, i dati catastali vigenti alla data del 15 novembre 1949 non rispecchiavano, la reale estensione dei terreni, sicché l'Opera valorizzazione Sila avrebbe poi dovuto far ricorso al rimedio della rettifica di errori materiali. Il che ha evitato formulando i piani di espropriazione in base agli accertamenti eseguiti dagli uffici competenti per la formazione del nuovo catasto, in quanto essi corrispondono alla effettiva situazione alla data del 15 novembre 1949;

Considerato che ai fini del decidere occorre accertare la effettiva consistenza dei terreni posseduti da Nicola Boscarelli alla data del 15 novembre 1949;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

restituisce gli atti al Tribunale di Cosenza perché proceda a tale accertamento.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE VERZÌ, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1963.