Ordinanza n. 160 del 1963
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ORDINANZA N. 160

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 20 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Bitetto Erminia ed altri, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1963;

2) 15 maggio 1963 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Boccuzzi Francesco ed altri, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 27 luglio 1963;

3) 18 giugno 1963 del Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Velardita Mario ed altri, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

4) 11 maggio 1963 del Giudice istruttore del Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Stella Giampiero ed altri, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

5) 4 luglio 1963 del Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Vivian Franco ed altro, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

6) 31 ottobre 1962 del Pretore di Prizzi nel procedimento penale a carico di Raneri Cosimo ed altri, iscritta al n. 166 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, con tutte le ordinanze suddette, é stata o esplicitamente o sostanzialmente proposta, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello art. 9, comma secondo, del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al Procuratore generale della Corte di appello la facoltà di disporre che a carico di imputati minorenni si proceda separatamente dai coimputati maggiorenni;

che infatti nell'ordinanza n. 160, pur non essendosi esplicitamente indicata la norma di cui si eccepisce la illegittimità, la sua identificazione nella seconda parte del secondo comma dell'art. 9 predetto può esattamente desumersi dal contesto là dove é scritto: "la norma che dà al Procuratore generale presso la Corte di appello la facoltà di deliberare, con suo provvedimento insindacabile (nel caso di procedimenti a carico di minori coimputati con maggiorenni), che si proceda separatamente, é incostituzionale perché in contrasto con l'art. 25 della Costituzione";

che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui, fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare, con suo provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente a carico dei primi;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione), e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata come in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1963.