Ordinanza n. 158 del 1963
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ORDINANZA N. 158

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con ordinanze 6 dicembre 1962 del Pretore di Milano nei procedimenti penali a carico di Toffoli Antonio, Caputo Leone e Cianfrone Clara, iscritte ai nn. 110, 111 e 118 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 e n. 167 rispettivamente dell'8 e del 22 giugno 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, con le ordinanze predette, é stata, in modo identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini sociali;

che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioé alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato, non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossa dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 41 e 113 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1963.