Ordinanza n. 150 del 1963
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ORDINANZA N. 150

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1963 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Monforte Rocco, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, pronunciata dal Tribunale di Catania, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 31 agosto 1963;

che, in questa sede, non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che, con la

sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

ANTONIO MANCA, REDATTORE

Deposito in cancelleria: 27 novembre 1963.