Ordinanza n. 138 del 1963
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ORDINANZA N. 138

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile promosso con ordinanza 8 marzo 1963 del Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Leo Enrico e Baggi Teresa, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, con la ordinanza predetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti;

che questa Corte, con la

sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, con la ordinanza sopra menzionata, la questione é stata prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza 8 marzo 1963, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

MICHELE FRAGALI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1963.