Ordinanza n. 102 del 1963
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ORDINANZA N. 102

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Ciabattini Walter e Donzelli Alvaro, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;

2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1962 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Piottoli Pietro, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione;

che il Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della stessa ai fini del giudizio; ed ha disposto la sospensione dei procedimenti e la rimessione degli atti a questa Corte;

che le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963 e n. 45 del 16 febbraio 1963;

che nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, con

sentenza n. 62 del 7 maggio 1963, della quale é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;

che le due ordinanze del Pretore di Poggibonsi prospettano la questione sotto il medesimo profilo, e non sono state addotte, né sussistono, ragioni che possano indurre la Corte a modificare la prima decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.7 gennaio 1956, n. 164, proposta dal Pretore di Poggibonsi, con le ordinanze sopraindicate, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti allo stesso Pretore.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE VERZÌ, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.