Ordinanza n. 101 del 1963

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ORDINANZA N. 101

ANNO 1963

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa l'8 ottobre 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Vecchio Salvatore contro l'elezione di Cocciolo Mercurio, iscritta al n. 41 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Joppolo, nella predetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi, le precedenti decisioni vanno confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE BRANCA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.