Sentenza n. 86 del 1963
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SENTENZA N. 86

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge approvato in sede di rinvio dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 6 novembre 1962, recante "Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 23 novembre 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 dicembre successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura dello Stato impugna con ricorso depositato il 3 dicembre 1962 un disegno di legge, composto di un solo articolo e approvato in sede di rinvio dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 6 novembre 1962. Questo disegno stabilisce che ai concorsi per i posti di medico, veterinario ed ostetrica delle Provincie di Trento e di Bolzano possono partecipare solo i sanitari che alla data del bando di concorso figurano regolarmente iscritti negli albi professionali delle rispettive Provincie.

Secondo l'Avvocatura dello Stato il disegno di legge é costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 120, 51 e 3 della Costituzione: infatti, esso conterrebbe un vero impedimento al diritto, che ha ogni cittadino, di esercitare dovunque la propria professione (art. 120) e di accedere ai pubblici uffici in condizioni d'eguaglianza (artt. 51 e 3).

La Regione risponde, in una memoria depositata il 15 dicembre 1962, che quel decreto non limita né l'uno né l'altro diritto: non il diritto dell'esercizio della professione poiché tutti possono esercitarla purché si iscrivano negli albi professionali: il che avviene del resto in ogni altra parte d'Italia; non il diritto alla partecipazione ai concorsi poiché l'ammissione dei soli concorrenti iscritti all'albo non attua alcuna delle discriminazioni vietate dall'art. 3; data la delicatezza della situazione nelle due Provincie in cui convivono due diversi gruppi etnici, esigere l'iscrizione negli albi significa adottare un criterio attitudinale costituzionalmente ammesso secondo la giurisprudenza della Corte: la Regione si é voluta preventivamente assicurare che le persone destinate a svolgere funzioni così importanti abbiano un minimo di conoscenza dei problemi locali.

La Regione richiama, infine, le precedenti sentenze n. 6 del 1956 e n. 15 del 1960 della Corte costituzionale.

2. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato il 14 aprile 1963 una memoria, nella quale osserva che alla Corte costituzionale spetta il controllo delle leggi allo scopo di vedere se esse contengono discriminazioni ingiustificate, controllo ben diverso da quello relativo all'uso della c. d. discrezionalità legislativa; che la norma impugnata, limitando ai sanitari iscritti nell'albo provinciale l'accesso ai futuri concorsi della Provincia, non ha alcuna giustificazione; che é un arbitrio considerare l'iscrizione nell'albo un requisito attitudinario come se chi risiede nella Provincia avesse maggiore attitudine di ogni altro ad esercitare la professione sanitaria nella Provincia; che del resto la norma, nella sua generalità ed astrattezza, non sembra suggerita da obbiettive esigenze o condizioni locali ma piuttosto da un ingiustificato favore per i residenti come tali; che perciò essa contiene una discriminazione arbitraria non consentita dagli artt. 3, 51, 120 della Costituzione; che, infine, le precedenti sentenze della Corte costituzionale, richiamate dalla Regione, si riferiscono a casi particolari e da esse non si può argomentare per la questione posta ad oggetto del presente giudizio.

 

Considerato in diritto

 

La Presidenza del Consiglio sostiene che la legge regionale, ammettendo ai concorsi indetti per medici, veterinari ed ostetriche solo i professionisti iscritti nell'albo della Provincia, entro cui é bandito il concorso, contrasta con gli artt. 3, 51 e 120 della Costituzione.

La questione é fondata.

La legge impugnata ha l'effetto, per non dire lo scopo, di escludere dai concorsi per i suddetti uffici pubblici i professionisti iscritti in albi diversi da quelli di ciascuna Provincia alto-atesina: esclude cioé nella sostanza coloro i quali risiedano nelle altre Provincie dello Stato. Ciò si concreta in una discriminazione che per un verso non trova adeguata giustificazione, per l'altro verso rivela una tendenza non scevra di pericoli, a lungo andare, per la stessa unità e indivisibilità dello Stato.

Non trova giustificazione poiché l'iscrizione nell'albo di una Provincia piuttosto che d'un' altra, lungi dall'essere un requisito attitudinale, non ha alcuna particolare attinenza con le funzioni che sono chiamati a svolgere i sanitari nelle Provincie del Trentino-Alto Adige, funzioni analoghe a quelle che si svolgono in ogni altra parte dei territorio nazionale; né per assolverle in quella Regione é necessaria, a differenza che altrove, una particolare conoscenza dell'ambiente. Tanto é vero che una tale disciplina é assolutamente ignota e contrastante alle leggi vigenti in ogni altra parte dello Stato (il che s'é già detto, per un caso analogo e con ampia motivazione, nella sentenza n. 105 del 1957).

La legge impugnata, inoltre, riserbando gli impieghi sanitari ai soli residenti, pone una barriera, fra Provincia e Provincia e rispetto al resto del territorio nazionale, che tutt'al più potrebbe essere consentita alla legislazione statale: infatti, questo sistema di escludere dagli uffici i non residenti, se si estendesse, finirebbe per minacciare quell'unità dello Stato che trova il suo riconoscimento, fra l'altro, nell'art. 5 della Costituzione e la sua difesa contro arbitri regionali nell'art. 120 della stessa Costituzione. Il quale ultimo é stato a ragione invocato dalla Presidenza del Consiglio poiché il suo significato va oltre le singole ipotesi che vi sono espressamente contemplate ed abbraccia anche il caso che ha speciale disciplina nell'art. 51, primo comma.

La Corte, così pronunciando, non fa che confermare la propria giurisprudenza. Le

sentenze n. 15 del 1960 e n. 68 del 1961 non ne costituiscono una deviazione, ma si spiegano, perché vi si giudicava, nella prima, d'una legge statale e, in tutt'e due, di situazioni assolutamente particolari e contingenti disciplinate con metro particolare e contingente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale del disegno di legge regionale Trentino-Alto Adige 6 novembre 1962, recante "Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto" in riferimento agli artt. 3,51,120 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE BRANCA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 8 giugno 1963.