SENTENZA
N. 77
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione
siciliana 9 aprile 1954, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1962
dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra la Società per
azioni "'A Zagara" e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 39 del 18 agosto 1962.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio della Società "'A Zagara" e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto di intervento del
Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica
del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, l'avv. Guido Aula, per la Società "'A Zagara", e
l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
In data 16 giugno
1956 l'Ufficio del registro di Bisacquino ammise la registrazione a tassa
fissa, in via provvisoria, di un atto con il quale la Società per azioni
"'A Zagara" aveva acquistato 9.000 mq. di area edificabile destinata
alla costruzione di un grande albergo turistico.
Successivamente,
però, e precisamente in data 8 ottobre 1958, lo stesso Ufficio del registro
ingiunse alla Società di pagare la somma di lire 18.443.000 quale imposta su
detto atto di compravendita.
La Società "'A
Zagara", con atto notificato in data 8 novembre 1958, propose davanti al
Tribunale di Palermo opposizione alle ingiunzioni ricevute e, nei riguardi di
quella sopra menzionata, dedusse la violazione degli artt. 3, 5, 6 e 9 della
legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, sostenendo che - in mancanza di una
pronuncia negativa dell'autorità amministrativa competente a concedere il
beneficio fiscale ai sensi dell'art. 5 della legge stessa - l'ammissione
provvisoria al beneficio non avrebbe potuto essere revocata.
Con ordinanza emessa
il 18 maggio 1962 il Tribunale di Palermo sollevava d'ufficio la questione
della legittimità costituzionale della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10,
considerando l'esame delle disposizioni di questa rilevante per la decisione
della causa principale ed osservando che la illegittimità di tali disposizioni,
emesse in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e l'art. 17 dello Statuto
della Regione, era già stata riconosciuta con la decisione della Corte
costituzionale n.
60 del 24 novembre 1958, che aveva dichiarato illegittima la proroga delle
disposizioni stesse, concessa con la legge regionale siciliana 12 maggio 1958,
n. 16, proprio in considerazione del contenuto normativo della legge del 1954,
n. 10, oggetto della proroga.
L'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 18 agosto 1962.
Si costituivano in
giudizio la Società "'A Zagara" e il Ministero delle finanze,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e faceva
intervento il Presidente della Regione siciliana.
Nelle loro deduzioni
e nelle successive memorie tanto la Società quanto la Regione opponevano, in
via pregiudiziale, la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, sostenendo la irrilevanza di essa rispetto al giudizio
principale e l'erroneità del richiamo all'art. 117 della Costituzione contenuto
nell'ordinanza del Tribunale di Palermo; nel merito chiedevano che la questione
fosse dichiarata infondata.
L'Avvocatura generale
dello Stato replicava contestando sia le eccezioni pregiudiziali che gli
argomenti di merito e richiamando ampiamente la giurisprudenza della Corte.
All'udienza del 3
aprile 1963 i difensori delle parti e l'Avvocato dello Stato ribadivano gli
argomenti esposti nelle deduzioni e nelle memorie.
Considerato
in diritto
1. - Le eccezioni di
inammissibilità della questione proposta dalle difese della parte privata e
della Regione non possono essere accolte. La Corte costituzionale ha
costantemente ritenuto e più volte chiarito che il giudizio sulla rilevanza
della questione di legittimità costituzionale di una norma rispetto alla
controversia principale compete al giudice investito della controversia stessa
e chiamato ad applicare la norma in questione. Tale giudizio deve basarsi
ovviamente su adeguati motivi, risultanti dal testo dell'ordinanza; ma
costituisce già una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in tale testo
che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di dover applicare
quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua legittimità
costituzionale.
Nella specie
l'ordinanza contiene il rilievo, che la Società "'A Zagarà " aveva
fondato la sua opposizione deducendo la violazione degli artt. 3, 5, e 9 della
legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, e chiedendone quindi essa stessa
l'applicazione, di guisa che l'accertamento della legittimità costituzionale
della legge medesima costituiva un presupposto della decisione sul merito. Di
conseguenza, non si può contestare che la rilevanza della questione rispetto al
giudizio principale é stata riconosciuta e motivata adeguatamente nella
ordinanza di rimessione degli atti alla Corte.
Per le stesse ragioni
la Corte non può prendere in considerazione la tesi sostenuta negli atti
difensivi, secondo la quale la legge regionale n. 10 del 1954 avrebbe cessato
da tempo di spiegare la sua funzione, cosicché non le sue norme, ma altre
disposizioni sarebbero state applicabili ai rapporti in contestazione. A
prescindere dalla facile osservazione che l'intervento in questo giudizio della
parte privata e l'impegno dimostrato dalla sua difesa inducono a ritenere che
essa abbia un notevole interesse all'applicazione di quelle norme, e con ciò
stesso ammetta implicitamente la rilevanza della questione rispetto al giudizio
principale, si deve riaffermare anche in questa occasione il principio, già
chiarito altra volta (sentenza n. 4 del 16 gennaio 1959), che il sindacato della Corte
costituzionale può e deve essere esercitato tutte le volte che di "
efficacia" (art. 136 Cost.) e di "applicazione" (art. 30 della
legge 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta
abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed
"applicabile" resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai
principi regolanti la successione delle leggi nel tempo.
2. - Passando ad
esaminare il merito della causa, la Corte osserva che le disposizioni, rispetto
alle quali l'ordinanza del Tribunale di Palermo ha proposto questione di
legittimità costituzionale, non hanno costituito finora oggetto diretto di
esame da parte della Corte stessa. Questa però ha avuto occasione di dichiarare
la illegittimità di una legge regionale successiva - approvata dall'Assemblea
della Regione siciliana il 21 marzo 1958 e promulgata il 12 maggio 1958 -
recante "proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9
aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche,
climatiche e termali della Regione"; e nella sentenza (19 novembre 1958,
n. 60), con la quale venne dichiarata tale illegittimità, la Corte ebbe a
motivare la reiezione delle eccezioni di improcedibilità proposte dalla difesa
della Regione e desunte dalla mancata impugnazione della legge prorogata
osservando che "se una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente
illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi ragione, ciò non
preclude il potere del Commissario dello Stato di impugnare le norme delle
quali la successiva legge ha protratta nel tempo l'efficacia", e ciò in
quanto "il vizio di costituzionalità della legge prorogata si ripresenta,
autonomamente, nel contenuto normativo della legge di proroga".
Dopo un ampio e
minuzioso esame delle disposizioni della legge impugnata, la Corte ne rilevava
la illegittimità costituzionale sotto un duplice aspetto: anzitutto perché
"nella sfera delle leggi tributarie dello Stato manca una disposizione che
contenga un tipo di esenzione, cui possano riferirsi le norme della legge
prorogata per dedurne la legittimità costituzionale"; in secondo luogo
perché "nel sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno
carattere di specificità ... lo stesso principio deve, con maggior rigore,
trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono una
eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel determinato
tributo... alle esenzioni prevedute dalla legge impugnata manca il requisito
della specificità quanto all'oggetto, perché i benefici fiscali sono accordati
a qualsiasi attività ed anche a generiche iniziative con finalità turistiche
(art. 1); manca inoltre la specificità quanto alle categorie che possono fruire
delle agevolazioni tributarie, perché le esenzioni e riduzioni delle imposte
sono accordate a società di qualunque specie, anche trasformate, a enti e a
privati, la cui attività sia diretta ad incrementare, comunque, le industrie
turistiche (articoli 1, 2, 3)".
Questioni in parte
analoghe si sono presentate anche successivamente alla Corte, in un giudizio
per conflitto di attribuzione elevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in riferimento ad un decreto del Presidente della Regione siciliana 10 aprile
1959, n. 6, con il quale si estendevano taluni benefici fiscali e, in
particolare, si riproduceva integralmente il contenuto della legge regionale
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza (n. 60 del 19
novembre 1958).
In questo secondo
giudizio la Corte osservava: "il decreto presidenziale impugnato ha
indubbiamente esorbitato dai limiti di competenza della Regione... Quel decreto
ha rinnovato la concessione di agevolazioni tributarie a categorie di imprese,
per le quali questa Corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei benefici
accordati precedentemente, perché la concessione di esso non rientrava nella
potestà tributaria conferita alla Regione dallo Statuto speciale. Né essa
ritiene che sussistano motivi sufficienti per ammettere che tale concessione
ulteriore, ritenuta illegittima quando era stata disposta con leggi regionali,
sia oggi legittima perché accordata mediante un decreto del Presidente della
Regione"(sentenza 9 giugno 1960, n. 39).
Proposta ora la
questione della legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 3,
5, 6 e 9 della legge 9 aprile 1954, n. 10, si deve osservare che l'ordinanza
del Tribunale richiama tanto l'art. 117 della Costituzione quanto l'art. 17
dello Statuto speciale della Regione siciliana. Il richiamo all'art. 117 é
frutto di una svista, perché questa norma concerne le Regioni a statuto
ordinario e, pertanto, non si applica alla Sicilia; ma dall'art. 17 dello
Statuto speciale la Corte ha precisamente desunto i criteri dei quali ha fatto
applicazione nella ricordata sentenza n. 60 del
1958, ed é evidente che - come si desume del resto anche dal testo di
questa - gli argomenti validi per dichiarare la illegittimità della legge di
proroga sono ancora più efficaci a dimostrare la illegittimità di quella
prorogata, sottoposta ora soltanto al giudizio della Corte. Le norme denunciate
devono, pertanto, essere riconosciute illegittime.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni
pregiudiziali dedotte dal Presidente della Regione siciliana e dalla Società
"' A Zagarà ";
dichiara la
illegittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione
siciliana 9 aprile 1954, n. 10.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1963.