SENTENZA
N. 75
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, promosso con
ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal Giudice istruttore presso il Tribunale
di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingoglia Mattia, iscritta al n.
181 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale avanti il Tribunale di Trapani a carico di tale Ingoglia
Mattia, imputata del reato di falsità in scrittura privata e truffa a danno
dello Stato, per avere fatto risultare con dichiarazione resa all'Ufficio
contributi unificati in agricoltura, ed allo scopo di essere sgravata
dell'onere dei contributi stessi, che tale La Vite Giacomo conduceva a
mezzadria dei terreni di sua proprietà, il Giudice istruttore, con sua
ordinanza del 28 novembre 1961, in accoglimento della eccezione sollevata dal
P. M., ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, sospendeva il
giudizio e rinviava gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della
questione di incostituzionalità della legge delegata 13 maggio 1957, n. 853,
relativa alla determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno
1957, perché in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di
delega rispetto alla legge delegante 28 novembre 1938, n. 2138.
L'ordinanza,
regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 novembre 1962, n. 300. Innanzi alla Corte si é costituito solo
il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 29
ottobre 1962. Con esse si deduce, preliminarmente, che la questione non é stata
ritualmente proposta, data la mancanza di qualsiasi accenno all'avvenuta
valutazione del presupposto della rilevanza della questione stessa al fine
della decisione di merito, ed altresì perché la denuncia di incostituzionalità
é formulata in blocco ed in modo generico per l'intera legge delegata, e per
tutta la legge delegante, sicché manca la possibilità di individuare il vizio
di eccesso denunciato. Ciò anche se si volesse risalire ai motivi enunciati nella
requisitoria del P. M., poiché in questa non si rinviene traccia di eccezioni
rivolte alla legge n. 2138 del 1938.
Nel merito, si mette
in rilievo l'infondatezza della questione, dato che nei confronti della legge
delegante ora ricordata del 1938, anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione, l'esame di legittimità deve esaurirsi nell'accertamento
dell'effettiva esistenza della delega e della corrispondenza della materia
della medesima con quella della legge delegata: accertamento dal quale nella specie
non emerge alcuna ragione di invalidità. Si aggiunge che l'infondatezza sarebbe
da confermare, anche se fosse richiesta l'osservanza dei requisiti di cui
all'art. 76, poiché questi si riscontrano nella legge di delegazione. Conclude
chiedendo, in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile, e,
in via subordinata, che se ne affermi l'infondatezza.
Con successiva
memoria depositata il 20 marzo 1963 l'Avvocatura, mentre ribadisce le
precedenti deduzioni in ordine alla inammissibilità (a sostegno delle quali
invoca la statuizione di questa Corte nelle sentenze nn. 69 del 1957 e 65 del 1962) fa osservare, nel merito, che l'articolo unico della legge delegante
del 1938 conteneva due distinte deleghe: una per la determinazione delle
modalità di accertamento e riscossione dei contributi, delega esercitata con il
R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, i cui artt. 4 e 5 sono stati dichiarati
incostituzionali da questa Corte, l'altra relativa alla determinazione annuale
della misura dei contributi stessi che venne esercitata con successivi decreti.
Che però, nel frattempo, la materia é stata regolata con nuove disposizioni le
quali hanno sostituito il decreto del 1938. Ciò é avvenuto prima per opera
della legge n. 861 del 1949 e successivamente della legge 14 aprile 1956, n.
307, la quale si adegua in tutto alle prescrizioni dell'art. 76 della
Costituzione, contenendo sia il termine della delega, sia i principi e i
criteri direttivi. Ciò a tacere del fatto che la misura di molti contributi era
stata nel frattempo fissata direttamente dalla legge. E poiché il decreto
denunciato nell'ordinanza, n. 853 del 1957, é stato emesso in dipendenza di
quest'ultima legge, e non già di quella del 1938 ormai divenuta inoperante, e
d'altra parte il decreto medesimo nell'indicare i contributi base della maggior
parte delle assicurazioni si limita ad una mera riproduzione delle misure fissate
direttamente dalla legge, viene meno la censura di illegittimità sollevata
dall'ordinanza. Insiste, pertanto, nelle conclusioni prese.
Considerato
in diritto
L'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, per l'omissione da parte del giudice
a quo di ogni pronuncia sulla rilevanza della questione di costituzionalità per
la decisione della controversia a lui deferita non é da ritenere fondata,
poiché in realtà l'ordinanza ha messo in rilievo in modo espresso la
pregiudizialità della medesima rispetto ad ogni altra questione di merito, e se
detta affermazione non appare corredata da apposita motivazione ciò é avvenuto
perché, avendo espressamente richiamata la requisitoria del P. M. che aveva
sollevato la questione in esame, ha evidentemente inteso adottare l'ampia
argomentazione svolta a sostegno dell'asserita rilevanza . In proposito la
Corte deve riaffermare quanto ha altre volte statuito circa la validità della
motivazione in ordine a tale punto (e parimenti all'altro della non manifesta
infondatezza) allorché essa, anziché direttamente, venga formulata mediante
rinvio alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di
incostituzionalità (v. sentenza n. 7 del 1962).
Del pari infondata é
l'obiezione desunta dalla mancata individuazione dei vizi da cui si ritengono
affette le norme denunciate. Infatti, se pure é vero che impropriamente
l'ordinanza, sulla scorta della citata requisitoria, qualifica come eccesso di
delega il vizio addebitabile alle medesime, risulta tuttavia chiaramente da
quest'ultima (contrariamente a quanto assume l'Avvocatura dello Stato) che la
violazione dell'art. 76 della Costituzione é riferita alla legge delegante 28
novembre 1938, n. 2138, e si fa consistere nel fatto che questa, oltre a non
contenere principi e criteri direttivi, non fissa alcun limite di tempo al
potere che viene delegato al Governo (ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge
n. 100 del 1926) di stabilire annualmente la misura dei contributi unificati in
agricoltura. Non può invocarsi, per contrastare tale conclusione, la sentenza
di questa Corte n.
65 del 1962, cui l'Avvocatura si richiama, poiché nella specie la censura
si rivolge all'intera legge delegante, per l'allegato difetto delle condizioni
generali prescritte per la sua validità, e non può quindi richiedersi che siano
specificate quelle fra le sue singole parti ritenute affette da
incostituzionalità.
Fondata é, invece, la
denuncia che l'Avvocatura fa dell'errore in cui é incorso il giudice di merito
nel ritenere che la legge delegata 13 maggio 1957, n. 853, contenente la
determinazione della misura dei contributi da versare nell'anno 1957 (nel quale
ebbe a verificarsi il comportamento delittuoso della prevenuta, che intendeva
sottrarsi al loro pagamento) fosse stata emessa in dipendenza della legge
denunciata 28 novembre 1938, n. 2138, risultando, invece, la sopravvenuta
sostituzione di questa, in un primo tempo per effetto della legge 22 novembre
1949, n. 861, e successivamente dell'altra 14 aprile 1956, n. 307, in
esecuzione della quale é stato emanato il menzionato decreto n. 853 del 1957. É
da ritenere che se il giudice del processo principale avesse tenuto conto della
circostanza ora messa in rilievo avrebbe proposto in termini diversi il
problema della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, senza
riferirla ad una norma che era venuta meno e che, quindi, non regolando il caso
da decidere, non poteva dar luogo alla questione di incostituzionalità
denunciata.
Di conseguenza si
deve ritenere necessaria una nuova valutazione sul punto della rilevanza
rispetto al giudizio principale della questione sottoposta alla Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Giudice istruttore penale del Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio
PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI
- Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 30 maggio 1963.