SENTENZA
N. 74
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del T. U. delle leggi di
p. s., 18 giugno 1931, n. 773, che conferisce all'autorità di p. s. la facoltà
di sottoporre a rilievi segnaletici determinate categorie di persone, promosso
con ordinanza emessa il 28 luglio 1961 dal Pretore di Siderno nel procedimento
penale a carico di Prochilo Giuseppe, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30
settembre 1961.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 28
luglio 1961, emessa nel procedimento penale a carico di Prochilo Giuseppe, il
Pretore di Siderno ha promosso la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, del T. U. delle leggi di p. s., 18 giugno 1931, n.
773, che conferisce all'autorità di p. s. la facoltà di sottoporre a rilievi
segnalatici determinate categorie di persone, in riferimento agli artt. 3 e 13
della Costituzione.
L'ordinanza é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1961, n. 245, notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 agosto dello stesso anno e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 31 luglio dell'anno
medesimo.
Per quanto concerne
il contrasto con l'art. 13 della Costituzione, nell'ordinanza si osserva che
" rilevamento segnaletico "ed " ispezione personale "sono
due operazioni che si trovano tra di loro in rapporto strumentale e funzionale
in quanto indispensabile e preliminare ad ogni rilevamento segnaletico é la
ispezione del corpo umano. E ciò, a norma della Costituzione, non può essere
disposto se non dall'autorità giudiziaria, nei casi consentiti dalla legge e
con provvedimento motivato. Comunque, il rilevamento segnaletico importa una
forma di restrizione della libertà personale, che la Costituzione egualmente
tutela e circonda di idonee garanzie.
In ordine al
prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo rileva
che solo all'autorità giudiziaria parrebbe potersi affidare la valutazione di
quelle condizioni personali, quali la sospettabilità e la pericolosità, che,
per l'art. 3 della Costituzione, non dovrebbero valere a turbare il principio
dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, mentre la facoltà
consentita all'autorità di pubblica sicurezza potrebbe creare una
discriminazione fra cittadino e cittadino.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato, osserva, nelle deduzioni depositate il 16 agosto 1961, che i rilievi
segnaletici di cui al citato art. 4, nelle loro varie forme di rilievi
fotografici, descrittivi, dattiloscopici, ecc. non comportano una ispezione
corporale del soggetto sottoposto ai rilievi, secondo il significato che alla
nozione di ispezione corporale é da attribuirsi ai sensi dell'art. 310 del
Codice di procedura penale. E l'ispezione "personale" di cui parla la
Costituzione non é altro che l'ispezione che dal Codice di procedura penale
viene definita corporale.
Il problema va
ricondotto, in pratica, entro questi limiti: il sottoporre a rilievi
segnaletici non si risolve sempre e necessariamente in una ispezione corporale
ai sensi dell'art. 310 del Codice di procedura penale; e se ciò eccezionalmente
avviene, trattasi di condotta abusiva del pubblico ufficiale, penalmente
illecita, con conseguente responsabilità a norma dell'art. 509 del Codice
penale.
Quanto poi al
prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura dello
Stato, premesso che l'istituto del rilevamento segnaletico mira a soddisfare
gli interessi non solo della collettività, ma anche degli stessi segnalati
(come nei casi di persone che non siano in grado, per demenza o altra causa, di
provare la propria identità), osserva che la Costituzione non ha, né
direttamente né indirettamente, posto vincoli all'attività di prevenzione da
esplicare a fini di polizia giudiziaria, attività nella quale si inquadra
quella che tende alla identificazione personale. Per cui non sembra che si
possa invocare l'art. 3 della Costituzione per dedurre la incostituzionalità
della disposizione denunziata.
Comunque, se
distinzione c'é tra persone e persone, essa non trova origine in ragioni di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali, ma in situazioni particolari nelle quali versano coloro
nei cui confronti ci si avvale della facoltà prevista dall'art. 4 del T. U.
delle leggi di pubblica sicurezza. Ed é costituzionalmente legittimo che a
situazioni giuridicamente diverse corrispondano disposizioni giuridiche
diverse.
L'Avvocatura dello
Stato conclude chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di Siderno sia
dichiarata non fondata.
Considerato
in diritto
1. - La questione
relativa al contrasto tra l'art. 4 della legge di pubblica sicurezza e l'art.
13 della Costituzione é stata definita da questa Corte con la sentenza n. 30 del
22 marzo 1962, con la quale la disposizione denunziata é stata dichiarata
illegittima nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino
ispezioni personali ai sensi dell'art. 13 della Costituzione.
Le osservazioni
esposte nell'ordinanza in esame rispetto al contrasto con l'art. 13, conformi
sostanzialmente a quelle dell'ordinanza che diede luogo al precedente giudizio,
sono state tutte vagliate dalla dichiarata sentenza ed accolte per quanto di
ragione; onde la disposizione denunziata fu ritenuta illegittima, in quanto
essa ammetteva la possibilità di limitazioni alla libertà personale. Nello
stesso tempo la decisione dichiarava che non potevano considerarsi limitazioni
alla libertà personale, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, quei rilievi
segnaletici che riguardano l'aspetto esteriore della persona e lasciano integra
la sfera di libertà della persona stessa.
In riferimento
all'art. 13 della Costituzione, la questione ora riproposta é, pertanto,
manifestamente infondata sotto duplice aspetto. In quanto ha per oggetto la
parte della norma dichiarata illegittima, la questione é manifestamente
infondata perché si riferisce ad una disposizione già eliminata
dall'ordinamento. In quanto ha per oggetto la parte della norma dello stesso
art. 4 rispetto alla quale la questione di legittimità é stata dichiarata
infondata, l'ordinanza in esame non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli
già esaminati dalla Corte, la quale non ha ragione di discostarsi dalla
precedente decisione.
2. - É nuova e deve
essere esaminata la questione relativa al dedotto contrasto fra l'art. 4, nel
significato che esso ha dopo la parziale dichiarazione di illegittimità
contenuta nella precedente sentenza della Corte, e l'art. 3 della Costituzione.
Il contrasto non
sussiste.
Se si fosse trattato
di limitazioni alla libertà personale, sarebbe stato certamente necessario che
l'ordine di sottoporre una persona a rilievi segnaletici provenisse dal
magistrato o fosse convalidato dal magistrato ai sensi dell'art. 13 della Costituzione.
Ma dal momento che l'unica forma di identificazione di una persona, consentita
dall'art. 4, é quella che non comporta limitazioni alla libertà personale, non
si può sostenere, come sembra faccia il Pretore nella sua ordinanza, che, se
non si applica l'art. 13 mediante l'intervento preventivo o immediatamente
successivo del magistrato, resti violato l'art. 3 della Costituzione.
Le varie situazioni
alle quali l'art. 4 si riferisce sono quelle che possono determinare la
necessità dell'accertamento della identità di una persona.
Che a seguito di una
riforma della legge di pubblica sicurezza i poteri degli organi di polizia in
questa materia possano essere meglio regolati e delimitati, anche nell'intento di
distinguere e precisare i poteri della polizia di sicurezza rispetto a quelli
della polizia giudiziaria, é cosa auspicabile; ma, per quanto concerne la
dedotta violazione del principio di eguaglianza, la norma attualmente contenuta
nell'art. 4 non é censurabile. Essa non appare come fonte di irragionevoli
discriminazioni se, senza permettere restrizioni della libertà personale,
attribuisce i poteri occorrenti per acquisire, assicurare e conservare gli
elementi necessari al fine della prevenzione dei reati e della ricerca di chi
li ha commessi o al fine della protezione delle persone che, a causa di
malattia, infortunio o deficienza mentale, non siano in grado di provare la
propria identità.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente
infondata, rispetto all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità
della norma contenuta nell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte
rimasta vigente dopo la precedente sentenza del 22
marzo 1962, n. 30;
b) non fondata la
questione di legittimità della norma contenuta nello stesso art. 4 , in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, a Palazzo della Consulta, il 24 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1963.