ORDINANZA N. 69
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3361, promosso con
ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dal Tribunale di Bari nel procedimento
civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al
n. 132 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Visto l'atto di costituzione
in giudizio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e
Lucania;
udita nell'udienza
pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per l'Ente di riforma.
Ritenuto che, con
ordinanza del 24 maggio 1962, notificata il 30 giugno 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962, n. 203, il Tribunale di Bari ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1952, n. 3361, con cui il sig. Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi
terreni, siti in agro di Castellaneta (Taranto), segnati in catasto alla
partita n. 2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di
riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;
che, secondo
l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non al Cassano, ma alle
signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero stati precedentemente
acquistati per usucapione trentennale e che dopo l'esproprio li hanno venduti
al sig. Natale Gemmati, attuale rivendicante nel giudizio di merito;
che, nel giudizio
presso questa Corte, si é costituita la Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania;
Considerato che, ai
fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, occorre
accertare se fra i terreni venduti il 9 ottobre 1954 dalle signore Pastore e
Perniola all'attuale rivendicante, sig. Gemmati, e, a quanto pare, segnati in
catasto alla partita n. 2923, foglio 7, part. 26 e 27, rientrano anche i terreni
rivendicati nel giudizio di merito dal Gemmati e segnati in catasto allo stesso
foglio 7, ma sotto la part. 25 e 14;
che occorre, inoltre,
stabilire se l'usucapione trentennale a beneficio delle due danti causa Pastore
e Perniola era già maturata al 15 novembre 1949, tenuto conto anche della
sospensione del decorso dei termini sanciti dalle leggi di guerra;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 15 maggio 1963.