SENTENZA
N. 68
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4
aprile 1956, n. 23, promosso con ordinanza emessa il 31 agosto 1961 dal Pretore
di Calatafimi nel procedimento penale a carico di Rizzo Francesco e Vincenzo,
iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 7 del 10 febbraio 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito l'avv. Aldo
Dedin, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 31 agosto
1961 il Pretore di Calatafimi, nel corso di un procedimento penale a carico dei
fratelli Rizzo Francesco e Vincenzo, imputati di infrazione alla legislazione
mineraria, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 1956, n. 23, in relazione
all'art. 25 della Costituzione, avendo ritenuto che la questione stessa,
rilevante per la decisione della causa, non può ritenersi manifestamente
infondata, nella considerazione che la sanzione comminata per l'infrazione
contestata agli imputati non riveste carattere di pena amministrativa, sia per
la qualifica di ammenda che il predetto articolo le attribuisce, sia per
l'analogia con quella prevista dalla legge statale in materia di polizia mineraria,
sia ancora per la genericità della previsione che essa fa dell'oblazione, e che
quindi non poteva essere disposta dalla Regione. Che comunque, anche a volere
ritenere diversamente, resterebbe sempre dubbia la legittimità costituzionale
della sostituzione di una norma penale statale con altra regionale non penale.
L'ordinanza,
debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3 febbraio 1962, n. 31.
Innanzi alla Corte si
é costituito solo il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dagli avvocati Aldo Dedin e Enrico Restivo, depositando le proprie deduzioni in
cancelleria il 21 febbraio 1962. Si afferma nelle deduzioni che la sanzione
comminata dalla legge impugnata ha senza dubbio carattere amministrativo,
secondo risulta dalla distinzione che la legge stessa all'art. 15 fa fra
l'ipotesi di infrazione più grave, per cui rinvia all'azione penale prevista
dall'art. 650 del Codice penale, e quella più lieve dell'art. 16, per la quale
dispone l'ammenda. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l'ammontare stabilito
per quest'ultima in lire 500.000 é superiore a quella tipica dell'ammenda,
qual'é prevista dal Codice penale. Si aggiunge che se pure la sanzione de qua
rivestisse indole penale, non sussisterebbe illegittimità, dato che la norma
regionale nel disporla non ha fatto altro che riprodurre quella dell'art. 17
della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia mineraria, che prevede
sanzioni pecuniarie fino a lire 1.000, cioè per un ammontare che risulta
equivalente all'altra, ove lo si adegui al mutato valore della moneta. Quanto
poi alla tesi enunciata nell'ordinanza, in via sub ordinata , che prospetta
l'illegittimità sotto l'aspetto della indebita sostituzione alla sanzione
penale statale di una regionale non penale, fa osservare come in realtà tale
sostituzione non sia avvenuta, secondo risulta dall'art. 17 della legge
mineraria statale il quale, pel fatto di avere previsto, oltre all'ipotesi di
inosservanza delle prescrizioni prefettizie punita con l'ammenda da lire 50 a
1.000, anche la possibilità di applicare la pena di cui all'art. 434 del Codice
penale allora vigente per trasgressione all'ordine dell'autorità, non ha potuto
far riferimento a due diverse sanzioni penali per lo stesso fatto delittuoso,
ma ha inteso stabilire la coesistenza di una sanzione penale e di altra
amministrativa. A ciò non contrasta la denominazione di ammenda in quanto prima
dell'entrata in vigore del Codice penale del 1930 non vi era univocità di
terminologia in ordine alle sanzioni pecuniarie. Osserva infine che, comunque,
non può ritenersi inibito alla Regione, che ha introdotto una disciplina nuova
in materia di polizia mineraria, diversa da quella ormai inadeguata del 1893,
di porre al posto di una sanzione penale un'altra che tale non é. Conclude
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Nella discussione
orale il difensore della Regione ha insistito nell'invocare il rigetto
dell'eccezione.
Considerato
in diritto
La tesi sostenuta
dalla difesa della Regione secondo cui l'ordinanza ha inesattamente attribuito
all'ammenda prevista nell'art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile
1956, n. 23, natura di pena, mentre essa invece avrebbe in realtà indole di
sanzione amministrativa, non può essere seguita.
La Corte ha già fin
dalla sentenza
n. 6 del 1956 (poi confermata, fra le altre, dalle sentenze nn. 23
e 58 del 1957,
n. 90 del 1962)
statuito che la distinzione fra norme penali e norme contenenti sanzioni
amministrative va riportata non tanto alla materia cui la norma si riferisce
nel comminare una determinata sanzione, bensì al carattere intrinseco di
quest'ultima, carattere che é da desumere dalla stessa qualificazione con cui
viene designata, allorché tale qualificazione trovi corrispondenza in una di
quelle usate dal Codice penale per contraddistinguere le varie pene. E poiché
l'ammenda é tassativamente considerata dall'art. 17 del Codice penale come una
delle "pene principali" comminabili per le contravvenzioni, non può
sorgere dubbio sulla illegittimità costituzionale della norma regionale
impugnata, che, prevedendo appunto tale tipo di sanzione, é incorsa nella
violazione dell'art. 25 della Costituzione che sancisce la riserva della legge
statale in materia.
L'esattezza della conclusione
cui si é giunti in ordine alla natura da attribuire alla disposizione in esame
riceve conferma dalla facoltà che questa dà al colpevole di procedere ad
oblazione. Infatti tale facoltà, se considerata secondo la sua specifica
natura, quale risulta dalla disciplina che ne fa l'art. 162 del Codice penale
con riguardo alle contravvenzioni punibili con ammenda, rispetto alle quali
produce effetto estintivo del reato, non può essere in nessun modo riferita
alle sanzioni amministrative. Emerge del resto dall'art. 400 dello stesso
regolamento esecutivo della legge regionale, approvato con decreto del
Presidente regionale del 15 luglio 1958, n. 7, che l'oblazione é consentita
prima dell'invio degli atti al Pretore, prevedendosi con ciò un iter del procedimento
provocato dall'infrazione del tutto incompatibile con le sanzioni non penali.
Quanto ora si é
osservato sulla disciplina che il regolamento detta in ordine alla repressione
delle infrazioni alla legge regionale mineraria (completata dalle altre norme
di cui agli artt. 398 e 399 che si riferiscono proprio alle stesse infrazioni
previste dall'art. 16 impugnato) dispensa (anche se si volesse prescindere dal
carattere assorbente e preclusivo che hanno le considerazioni prima svolte) dal
confutare le argomentazioni con le quali la difesa regionale, muovendo dal
confronto fra gli artt. 15 e 16 della legge in esame, vorrebbe trovare una
conferma della sua tesi.
Ugualmente prive di
pregio sono le deduzioni, enunciate in via subordinata, secondo cui anche se la
sanzione prevista fosse da considerare penale, essa costituirebbe la
riproduzione di una norma dettata dallo Stato nella stessa materia e pertanto
sarebbe da ritenere legittima. Come ha infatti già statuito questa Corte in
altra occasione, é precluso alle Regioni non soltanto stabilire nuove figure di
reato ma anche richiamare sanzioni comminate dalle leggi dello Stato.
L'eventuale applicazione di una pena statale nell'ipotesi di violazione di
norme regionali, é questione che deve essere risoluta dal giudice penale, non
già definita con norma imperativa, dal legislatore regionale (sentenza 13 del 1961).
Si deve, pertanto,
dichiarare la illegittimità costituzionale della norma impugnata. Spetterà poi
al giudice di merito, secondo quanto sopra si é detto, lo stabilire se al fatto
che ha dato luogo al procedimento contro Rizzo Francesco e Rizzo Vincenzo non
possa eventualmente applicarsi una vigente norma penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale siciliana 4
aprile 1956, n. 23, in relazione all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 15 maggio 1963.