SENTENZA
N. 62
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,
promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1962 dal Tribunale di Parma nel
procedimento penale a carico di Cesari Aldo, iscritta al n. 50 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del
14 aprile 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale contro Cesari Aldo, imputato del delitto di omicidio
colposo e di due distinte contravvenzioni alla legge per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, su istanza della difesa, il Tribunale
di Parma - con ordinanza del 15 gennaio 1962 - sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in
relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Si osserva
nell'ordinanza che l'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51,
mentre dispone che per le violazioni delle norme... "potrà essere
stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda non superiore a
lire 300.000", non fissa i limiti minimi di pena, intendendo con ciò
rinviare a quanto dispone in via generale l'art. 26 del Codice penale. Invece
la legge delegata stabilisce all'art. 77 la pena dell'ammenda in misura minima
di lire 50.000, 100.000 e 200.000, a seconda delle diverse contravvenzioni,
violando i limiti della delega legislativa.
Riconosciuta così la
non manifesta infondatezza e la rilevanza della suindicata questione di
legittimità costituzionale, il detto Tribunale ha ordinato la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.
Nel presente giudizio
vi é stato soltanto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni
depositate in cancelleria e nella memoria illustrativa del 5 febbraio 1963,
l'Avvocatura dello Stato deduce la manifesta infondatezza della questione
proposta, osservando che l'art. 26 del Codice penale si limita a fissare il
limite minimo e massimo dell'ammenda senza vincolare per nulla il legislatore
nella pena da comminare per i singoli reati. Aggiunge che la legge delegante,
avendo stabilito la sola misura massima della pena, ha inteso imporre un solo
limite, rimettendo al potere discrezionale del legislatore delegato di fissare
i minimi della sanzione e che non sembra possibile desumere un vincolo da una
legge ordinaria, come il Codice penale, che per sua natura é pienamente
derogabile anche dagli atti legislativi delegati. Cita, infine, una sentenza
della Corte di cassazione, che ha dichiarato manifestamente infondata la stessa
questione.
Considerato
in diritto
L'eccesso di delega,
che l'ordinanza del Tribunale di Parma pone a fondamento della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non
sussiste. La questione sorge soltanto per la interpretazione data dal Tribunale
alla norma dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, la quale ha posto
un limite massimo (lire 300.000) alla pena dell'ammenda, ma nulla ha detto in
merito al minimo della stessa pena. Secondo il Tribunale, col silenzio, il
legislatore avrebbe inteso rinviare alla disposizione dell'art. 26 del Codice
penale, onde l'art. 77 suindicato - nel comminare per le varie contravvenzioni
ammende che vanno da un minimo di lire 50.QOO, di lire 100.000 e di lire
200.000 fino a quel massimo fissato dalla legge delegante - avrebbe violato i
limiti della delega legislativa.
Rileva questa Corte
che la norma dell'art. 4 della legge n. 51 del 1955 non si presta alla
interpretazione data dal Tribunale, quando venga inquadrata ed esaminata nei
rapporti fra legge delegante e legge delegata.
Ed infatti - anche a
non volere tenere conto della ampiezza della delega, quale si desume dall'art.
3 della legge n. 51 del 1955 - basta considerare che l'oggetto principale della
delega contenuta nell'art. 4 é precisamente quello di fissare le sanzioni
penali per le singole violazioni alle norme di prevenzione contro gli infortuni
sul lavoro -il che vuoi dire, in altri termini, determinare un minimo ed un
massimo di ammenda entro il quale il giudice possa spaziare nella applicazione
concreta della pena-, per dedurre che già sussiste la delega di fissare il
minimo di ammenda. Quando si tenga presente che, nel processo formativo della
legge delegata, c'é sempre uno sviluppo di ulteriore attività legislativa, sia
pure circoscritta entro limiti di tempo, di oggetto, di principi e di criteri
direttivi, mal si giustifica, nel silenzio della legge delegante sui minimi di
ammenda, il rinvio ad una disposizione di altra legge ordinaria, quale é il
Codice penale.
Inoltre, nel sistema
del Codice penale, le disposizioni che prevedono i singoli reati, determinano,
di regola, per ciascuno di essi, il minimo ed il massimo della sanzione,
spaziando entro i limiti della norma generale che descrive il tipo e le
caratteristiche della pena. Ne consegue, da un canto, che l'impugnato art. 77,
fissando minimi di pena al di sopra di quelli stabiliti dall'art. 26 del Codice
penale, si é in sostanza attenuto a siffatto principio; e, dall'altro, che
l'argomento addotto dal Tribunale di Parma avrebbe potuto trovare
giustificazione soltanto nel caso in cui il legislatore avesse fissato minimi
di ammenda inferiori a quelli previsti dall'art. 26.
Infine, lo stesso
art. 77, che commina, per ciascuna contravvenzione, minimi di pena decisamente
elevati, risponde alle finalità che il legislatore delegante intendeva
conseguire e ad una direttiva implicitamente contenuta nella legge delegante.
Come risulta dalle relazioni parlamentari, l'ammenda fu elevata nel massimo
dalle lire 80.000 previste a quel tempo dal Giudice penale a lire 300.000, allo
scopo dichiarato di evitare che la sanzione penale rimanesse inoperante e
potesse "indurre eventualmente il datore di lavoro a correre il rischio di
pagare la penale piuttosto che sostenere il maggiore onere necessario per
l'adozione delle indispensabili misure di sicurezza". Se sussisteva,
pertanto, la particolare esigenza di conferire alla pena una più valida forza
ed efficienza, il legislatore delegato era tenuto a proporzionarla anche nei
rapporti fra minimo e massimo e non poteva, senza frustrare lo scopo perseguito
dalla legge delegante, partire dal minimo di ammenda di sole lire 160, quale
era quello previsto a quel tempo dall'art. 26 del Codice penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio
1956, n. 164, sollevata dal Tribunale di Parma con l'ordinanza del 15 gennaio
1962, in relazione all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1963.