SENTENZA
N. 61
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 1954,
concernente la concessione a determinate categorie di lavoratori del sussidio
straordinario di disoccupazione, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre
1961 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Malinconico
Lucia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 28 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 65 del 10 marzo 1962.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica
del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Guido
Nardone, per l'I.N.P.S., e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente
Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del
procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Lecce tra l'operaia
tabacchina Malinconico Lucia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
avente ad oggetto la domanda di concessione, a favore della Malinconico, del
sussidio straordinario di disoccupazione di cui al decreto del Ministro del
lavoro 31 agosto 1954, l'istante sollevò questione di legittimità
costituzionale del detto decreto ministeriale in relazione agli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Assumeva al riguardo
la Malinconico che il Ministro, col decreto impugnato, emesso ai sensi
dell'art. 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo cui "per
determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può
essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro
del tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai
lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di
lavoro" e posseggano determinati requisiti, pure indicati nella detta
disposizione, aveva violato i limiti della delega legislativa che gli era stata
così attribuita. E ciò perché col provvedimento in esame si era subordinata la
possibilità di godere del sussidio concesso (alle operaie tabacchine) alla
circostanza che le stesse avessero prestato la loro opera "almeno in due
delle tre campagne 1951-52, 1952-53 e 1953-54". Così infatti, mentre
veniva ad escludersi il diritto al sussidio a favore di essa istante, che aveva
prestato la propria opera solo in una delle predette campagne, si poneva in
essere - a suo dire - una violazione della norma di delegazione, la quale non
conferiva al Ministro alcun potere di fissare particolari requisiti per il
godimento del sussidio, oltre quelli tassativamente previsti dal citato art. 36
della legge n. 264 del 1949, e fra i quali non poteva annoverarsi quello sopra
indicato.
Il Tribunale, con
ordinanza 14 novembre 1961, riteneva non manifestamente infondata e rilevante
la questione, nei termini prospettati dall'attrice, e pertanto rimetteva alla
Corte costituzionale l'esame della legittimità del decreto ministeriale in
discorso che - secondo l'ordinanza - costituirebbe provvedimento avente forza
di legge in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza,
notificata 1'8 dicembre 1961 e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 10 marzo
1962.
Avanti alla Corte
costituzionale si é costituito l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli
avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini,
i quali hanno depositato le proprie deduzioni nella cancelleria il 28 marzo
1962.
2. - La difesa
dell'I.N.P.S. contesta anzitutto che il decreto impugnato possa ritenersi
"atto avente forza di legge". Al riguardo osserva, quanto alla forma,
che si tratta di un provvedimento emanato da un Ministro, mentre le norme con
valore di legge sono emanate, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, dal
Presidente della Repubblica. Quanto alla sostanza, rileva che, escluso evidentemente
che possa trattarsi di un decreto pronunciato per un caso straordinario di
necessità ed urgenza a norma dell'art. 77 della Costituzione, egualmente devesi
escludere che trattisi di atto di legislazione delegata, giacché emesso
nell'esercizio di una potestà strettamente amministrativa, come quella
attribuita dalla legge al Ministro di determinare discrezionalmente i luoghi e
le categorie cui la norma generale enunciata dall'art. 36 della citata legge n.
264 del 1949, che prevede la concessione del sussidio straordinario, deve in
concreto applicarsi per il conseguimento dei fini perseguiti dalla legge
stessa.
Pertanto,
mancherebbe, nella specie, l'oggetto del giudizio di costituzionalità, cioè la
norma avente forza di legge, e comunque mancherebbe ogni interesse alla
pronuncia relativa, trattandosi, in ogni caso, o di norma venuta meno ex tunc,
per non essere state osservate le forme stabilite nell'ultimo comma dell'art.
77 della Costituzione o, addirittura, di norma mai esistita, per non essere
stata emanata in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Nel merito la difesa
osserva che il requisito, di cui si lamenta l'imposizione, altro non sarebbe
che la traduzione, in termini di prestazione d'opera, del precetto contenuto
nel penultimo comma del citato art. 36 della legge n. 264 del 1949, secondo
cui, per ottenere il sussidio, é necessario che l'originario versamento di
cinque contributi assicurativi aumenti di tanti contributi versati per quante
sono le settimane e i mesi di effettiva occupazione, fino a che non si
raggiunga la misura di contribuzione richiesta per l'indennità ordinaria di
disoccupazione.
L'avere richiesto il
requisito della partecipazione alle campagne di lavoro indicato nel decreto,
avrebbe avuto appunto il significato di precisare l'entità del requisito
contributivo occorrente, dato che in materia di assicurazione contro la
disoccupazione é più esatto riferirsi ai periodi di lavoro prestato, che non ai
relativi contributi, in quanto debbono considerarsi validi, in virtù del
principio dell'automatismo vigente in materia, tutti i contributi
"dovuti", e non già soltanto quelli di cui sia stato effettuato il
versamento.
Conclude, pertanto,
la difesa dell'I.N.P.S. chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza della
questione proposta.
3. - Si é anche
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha depositato in cancelleria le
proprie deduzioni il 31 dicembre 1961.
Anche l'Avvocatura
preliminarmente eccepisce l'inammissibilità della questione per motivi analoghi
a quelli esposti dalla difesa dell'I.N.P.S., rilevando in particolare che, ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione, non sarebbero configurabili deleghe
legislative se non al Governo inteso come complesso degli organi che lo
compongono, e non quindi ad un singolo Ministro, e che, comunque, la pretesa
disposizione di delega (art. 36 della citata legge n. 264 del 1949) si
limiterebbe ad attribuire al Ministro poteri di carattere esclusivamente
amministrativo.
Nel merito,
l'Avvocatura osserva che mai potrebbe parlarsi di violazione, da parte del
Ministro, dei limiti segnati nel ripetuto art. 36, giacché i requisiti ivi
indicati rappresenterebbero solo un minimo di condizioni richieste per godere
del sussidio, minimo che ben potrebbe essere integrato dal Ministro con altre
condizioni, tendenti ad individuare la categoria dei lavoratori a cui
attribuire il beneficio, il che appunto rientrerebbe nei compiti espressamente
dalla legge assegnati al Ministro.
Conclude, pertanto,
l'Avvocatura chiedendo dichiararsi la inammissibilità della questione e,
subordinatamente, respingersi la stessa perché infondata.
Considerato
in diritto
1. - L'eccezione
pregiudiziale di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
proposta a questa Corte, sollevata tanto dalla difesa dell'I.N.P.S. quanto
dall'Avvocatura generale dello Stato, é da ritenere fondata.
2. - La legge 29
aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al
lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, agli artt.
da 30 a 44 reca una disciplina organica dell'assistenza economica dei
disoccupati, sia richiamando le disposizioni dettate al riguardo dal R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, sia apportando alle disposizioni medesime alcune
modificazioni, fra cui, appunto, quelle riguardanti il sussidio straordinario.
Questo risponde all'esigenza, economica e sociale, di estendere la tutela
contro la disoccupazione anche alle categorie di lavoratori che ne restavano
escluse in base all'applicazione della disciplina preesistente, a quei
lavoratori cioè che, per non aver maturato i requisiti richiesti, si trovavano
a non aver diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La legge, dopo aver posto
il principio generale secondo cui (art. 36, primo comma) per determinate
località e limitatamente a particolari categorie professionali può essere
disposta la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione, affida la
determinazione concreta delle località e delle categorie al Ministro del
lavoro, previo concerto col Ministro del tesoro. E dispone altresì che,
nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali é fatta
la concessione, i singoli lavoratori disoccupati saranno ammessi a godere della
concessione stessa in concorso di particolari condizioni, espressamente
indicate (art. 36, nn. 1 a 5), e consistenti in un minimo di contributi
effettivamente versati ed altri requisiti personali e familiari
particolareggiatamente elencati.
Inoltre,
nell'attribuire al Ministro del lavoro la menzionata facoltà, stabilisce (art.
36, ultimo comma) che la concessione del sussidio straordinario "é
disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed
ai lavori pubblici da eseguire".
A completamento della
disciplina così disposta, la legge fissa la misura del sussidio e la sua durata
massima, nonché le modalità della relativa corresponsione (art. 39), e i casi
in cui questa deve cessare (art. 41), prevedendo altresì la completa disciplina
finanziaria dell'onere e le sanzioni, penali e amministrative, per le indebite
percezioni (artt. 42-44).
3. - Ciò posto, é da
escludere che al decreto emanato dal Ministro, in esplicazione del suo compito,
come innanzi si é accennato, possa comunque attribuirsi quella "forza di
legge", cui si riferisce l'art. 134 della Costituzione, quando indica gli
atti sottoposti all'esame di questa Corte nei giudizi di legittimità
costituzionale.
A tale conclusione si
perviene per considerazioni che attengono tanto alla forma dell'atto che al suo
contenuto.
Quanto alla forma,
sia che si faccia riferimento all'art. 76 che all'art. 77 della Costituzione -
articoli che sono tutti e due richiamati nell'ordinanza di rinvio del Tribunale
di Lecce - é da notare che tanto i decreti-legge che i decreti legislativi
delegati sono adottati non da un singolo Ministro - sia pure di concerto con
altro Ministro - ma dal Governo (articoli citati), previa deliberazione
collegiale del Consiglio dei Ministri (art. 95), e quindi dal Governo nella sua
concreta accezione di organo unitario; e sono emanati, quali decreti aventi
valore di legge, non dal singolo Ministro competente per materia, ma dal
Presidente della Repubblica (art. 87). Inoltre i decreti-legge, in particolare,
debbono essere convertiti in legge, secondo le forme e i termini stabiliti
dall'art. 77.
Quanto al suo
contenuto, é da escludere che il decreto impugnato abbia in sé quel contenuto
innovativo del preesistente ordinamento legislativo che é caratteristico della
legge o dell'atto avente, comunque, forza di legge. Il legislatore, infatti,
come innanzi si é accennato, prevede esso, nella legge del 1949, la serie di
ipotesi, astratte e generali, organicamente collegate, che danno luogo alla
concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ponendo così in
essere una compiuta ed esauriente disciplina della materia: al Ministro, in
sostanza, resta solo affidata la materiale attuazione del precetto legislativo,
che si estrinseca nella scelta delle località e delle categorie di lavoratori
cui applicare il beneficio previsto dalla legge.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione proposta dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 14
novembre 1961, sulla legittimità costituzionale del decreto del Ministro del
lavoro 31 agosto 1954, concernente la concessione a determinate categorie di
lavoratori del sussidio straordinario di disoccupazione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1963.