SENTENZA
N. 59
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 497, terzo comma, del Codice di
procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il
30 marzo 1962 dalla Corte d'appello dell'Aquila nel procedimento penale contro
Riga Maggiorino e Riga Roberto, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962;
2) ordinanza emessa
il 2 ottobre 1962 dal Tribunale dell'Aquila nel procedimento penale contro
Castelli Enrico e Romoli Barbara, iscritta al n. 196 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29
dicembre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto
in fatto
Tra i motivi di
impugnazione della sentenza 13 ottobre 1961 del Tribunale di Pescara nel
procedimento penale contro Riga Maggiorino e Riga Roberto, la difesa degli
imputati ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nel terzo comma dell'art. 497 del Codice di procedura penale, per il
quale la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio
é "in ogni caso liberamente valutata dal giudice" e "tale
valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di
impugnazione". Con ordinanza del 30 marzo 1962, la Corte d'appello
dell'Aquila ha ravvisato la sussistenza di un contrasto fra la detta norma e
quella del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, per il quale "la
difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", e,
ritenuta la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza per
la definizione del giudizio di merito, ha sospeso il procedimento ordinando la
rimessione degli atti a questa Corte.
La medesima questione
di legittimità costituzionale é stata proposta anche dal Tribunale dell'Aquila
con ordinanza 2 ottobre 1962, emessa nel procedimento penale contro Castelli
Enrico e Romoli Barbara.
Le due ordinanze sono
state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica: la prima in quella n. 158 del 23 giugno 1962, e la seconda in
quella n. 332 del 29 dicembre 1962.
In entrambi i giudizi
presso questa Corte, non vi é stata costituzione di parti, né é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
Come innanzi detto,
l'ordinanza della Corte d'appello della Aquila e quella del Tribunale della
stessa città sottopongono all'esame della Corte la medesima questione di
legittimità costituzionale, onde i due giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
Ritiene questa Corte
che la questione non é fondata.
Ed infatti, né la
libertà del giudice di valutare la prova addotta dall'imputato nel processo
penale per giustificare l'impedimento a presentarsi nel dibattimento (libertà
che peraltro non vuoi significare arbitrio); né il divieto di successiva
discussione su tale prova o di impugnazione della relativa ordinanza (il cui
rigore del resto é stato pur mitigato dall'ammesso sindacato della Corte di
cassazione per vizio logico o per contraddizione) incidono sul diritto di
difesa, quale é inteso dall'art. 24 della Costituzione.
Per quanto la
presenza dell'imputato nel processo penale possa essere presa in considerazione
come mezzo per garantire la sostanza della difesa, essa deve però essere
valutata in funzione non limitata a singoli atti del procedimento ma estesa
alla instaurazione del contraddittorio e posta in relazione all'opera del
difensore. Sia che il difensore venga considerato legato alla parte da un
rapporto di rappresentanza, sia che l'attività processuale dello stesso venga
distinta da quella dell'imputato ma pur necessariamente conciliata in una unità
finale, appare tuttavia certo che la difesa risulta sostanzialmente garantita
dall'opera tecnico-professionale del difensore.
Compresa fra le
innovazioni introdotte dall'attuale Codice di procedura penale, la norma del
terzo comma dell'art. 497 regola, sostanzialmente, un particolare giudizio che
verte sulla volontarietà o meno della mancata presentazione al dibattimento
dell'imputato ed involge una valutazione sul comportamento processuale dello
stesso; ma tanto le modalità di valutazione della prova di un impedimento,
quanto l'ammissibilità di impugnazione della relativa ordinanza rientrano nella
disciplina particolare dell'istituto, disciplina che può variare a seconda
delle caratteristiche di ciascun procedimento, senza che gli effetti di essa
possano farsi risalire al diritto di difesa. Il quale va inteso come
possibilità effettiva di agire in giudizio, come garanzia di contraddittorio e
di assistenza tecnico-professionale del difensore, e come rimozione di ogni
ostacolo a far valere le ragioni delle parti nello svolgimento del processo.
Alle quali ragioni va
altresì aggiunto che tutto il giudizio contumaciale - comunque svolto - non
importa alcuna restrizione alla difesa dell'imputato, in quanto la contumacia
non é più guardata con quel disfavore di cui un tempo era circondata, ed in
quanto al contumace vengono riconosciuti (art. 499 del Cod. proc. penale) gli
stessi diritti di cui gode l'imputato presente nel dibattimento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 497 del
Codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione con le ordinanze della Corte d'appello dell'Aquila del 30 marzo
1962, e del Tribunale dell'Aquila del 2 ottobre 1962.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 27 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 3 maggio 1963.