ORDINANZA
N. 57
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55,
primo comma, 65 e 76 del T.U. sulle elezioni comunali 16 maggio 1960, n. 570, e
degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n.
1175, promosso con deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Ocre il 23
giugno 1962 su ricorso di Rossi Emilio, iscritta al n. 152 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259
del 13 ottobre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che il
Consiglio comunale di Ocre, in sede giurisdizionale, con deliberazione del 23 giugno
1962, ha sollevato, di ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo
comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 75 (rectius 65) e 76, del T.U.
16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, perché in contrasto con gli
artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione; nonché la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14
settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 102 della Costituzione e con
il n. VI delle disposizioni transitorie;
che l'ordinanza, dopo
le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 ottobre 1962, n. 239;
che, in questa sede
non vi é stata costituzione di parti; Considerato che non é pertinente
nell'attuale controversia il richiamo agli artt. 1, 2 e 24 della Costituzione;
che, con sentenza n. 6 del 1963, questa Corte ha dichiarato non fondata, in
riferimento all'art. 48 della Costituzione, la questione di legittimità degli
articoli del testo unico del 1960 sopra menzionati, osservando: che essi
riguardano il sistema adottato dal legislatore ordinario, per le elezioni nei
Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti; che, anche in base a
tale sistema ed alle disposizioni che ne regolano la concreta attuazione, tanto
agli elettori, quanto ai candidati, vengono riconosciuti gli stessi diritti e
le stesse limitazioni senza che risulti alterato - come pure si assume
nell'attuale controversia - il risultato dell'elezione, né travisata la volontà
del corpo elettorale;
che, in base ai
rilievi anzidetti, i quali implicitamente, ma necessariamente si riferiscono
pure all'art. 11, primo comma, del testo unico del 1960, che riguarda, appunto,
il sistema elettorale nei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000
abitanti, é da escludere la illegittimità di detta disposizione;
che non sussiste
alcun contrasto neppure con gli artt. 3 e 51 della Costituzione;
che, non ravvisandosi
sussistere, né sono state addotte ragioni che inducano a modificare la
precedente decisione;
che, con sentenza n. 42 del 1961, questa Corte ha ritenuto non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del testo
unico sulla finanza locale sopracitato, con riferimento agli artt. da 101 a 108
della Costituzione, e che, in relazione alla questione medesima non sussistono
ragioni per modificare la decisione in precedenza richiamata;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11,
primo comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, sulle elezioni comunali, sollevata con deliberazione del Comune di Ocre
del 23 giugno 1962, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della
Costituzione;
dichiara, altresì, la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 278 e seguenti del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,
sollevata con la deliberazione sopra indicata, in riferimento agli artt. 101 e
seguenti della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 27 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 3 maggio 1963.