ORDINANZA
N. 53
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e
del D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, promossi con le seguenti ordinanze del
Tribunale di Trapani:
1) ordinanza emessa
il 27 gennaio 1962, nei procedimenti penali riuniti a carico di Obiso
Francesco, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;
2) ordinanza emessa
il 5 febbraio 1962, nei procedimenti penali riuniti a carico di Benizio Rosalia
e Iovino Giuseppe Salvatore, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;
3) ordinanza emessa
il 12 febbraio 1962, nel procedimento penale a carico di Rosselli Giovanni,
iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962.
Udita nell'udienza
pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che nei
procedimenti penali a carico di Obiso Francesco, Benizio Rosalia, Iovino
Giuseppe Salvatore e Rosselli Giovanni, imputati di detenzione abusiva di
saccarina, il P.M., in persona del sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani, mentre si é richiamato alle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi sui dazi doganali, proposte in
precedenti giudizi (cause Errante e Rubino), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, in
riferimento all'art. 99 della Costituzione, e del D.P.R. 26 dicembre 1958, n.
1105, in riferimento agli artt. 76 e 99 della Costituzione, per non essere
stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
nella formazione delle tariffe doganali;
che il Tribunale di
Trapani con ordinanze emesse il 27 gennaio, 5 febbraio e 12 febbraio 1962, ha
sospeso i detti procedimenti, trasmettendo gli atti alla Corte;
che le dette
ordinanze sono state ritualmente notificate e pubblicate;
che nei relativi
giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private, né é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
che, ai sensi
dell'art. 15 cpv. delle Norme integrative del 15-16 marzo 1956, la Corte ha
deliberato la riunione delle predette cause per un unica pronunzia; Considerato
che nelle predette ordinanze manca ogni esame sulla pregiudizialità delle
dedotte questioni di legittimità costituzionale in relazione ai casi concreti
su cui il Tribunale era chiamato a decidere;
che si rende,
pertanto, necessario che il Tribunale esamini se sussista la rilevanza delle
questioni di legittimità costituzionale prospettate con le ordinanze 27
gennaio, 5 e 12 febbraio 1962;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 3 maggio 1963.